Pietro Berti

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VILLA BERTI - IMOLA VIA BEL POGGIO 13

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FUSIORARI NEL MONDO

Majai Phoria


UN UOMO GIACE TRAFITTO DA UN RAGGIO DI SOLE, ED E’ SUBITO SERA

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

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VIAGGIA CON RYANAIR

JE ME SOUVIENS

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Anchorage

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sabato 30 maggio 2009

Solidarietà ai tre parà italiani feriti in Afghanistan


Esprimo profonda solidarietà ai militari italiani feriti in Afghanistan. Riporto l'articolo di cronaca tratto dal quotidiano "La Stampa" per raccontare i fatti. Non posso esimermi dal ricordare l'eccellente lavoro che i nostri soldati stanno svolgendo in una zona pericolosissima e difficilissima, tentando di riappacificare un territorio che ormai da decenni ha conosciuto solo paura, malattie, guerra, terrorismo e morte.Quindi, onore alle nostre truppe per il loro lavoro e il loro sacrificio. Il popolo italiano deve essere fiero ed aver sempre nel cuore i nostri soldati che non sono lì per combattere ma per fare in modo che non si combatta più. In bocca al lupo, ragazzi! Noi comunque vi sosteniamo e vi siamo vicini. Grazie per quello che fate. Pietro Berti

29/5/2009 (11:45) - L'ATTACCO
Tre parà italiani feriti in Afghanistan
Scontro a fuoco tra una pattuglia di militari italiani e alcune postazioni di insorti nella zona di Bala Morghab
BALA MURGABUna pattuglia di militari italiani è stata attaccata oggi in Afghanistan, nell’area di Bala Morgab: tre parà della Folgore sono rimasti lievemente feriti. Nessuno è in gravi condizioni.L’attacco è avvenuto stamani, alle prime ore dell’alba, a circa due chilometri da Bala Morghab, una località nell’ovest dell’Afghanistan dove i militari italiani sono già stati presi di mira più volte. Sul posto, riferiscono al comando del contingente, era in corso una «operazione congiunta, pianificata dai militari italiani con l’Esercito afghano, mirata alla stabilizzazione di un’area caratterizzata dalla presenza di larghe sacche di insorti». Questi hanno prima attaccato le pattuglie dell’Esercito afghano e successivamente anche i paracadutisti della Folgore del 183/o Reggimento Nembo. I parà del 185/o Reggimento "acquisizione obiettivi", che erano schierati nell’area, hanno subito individuato le postazioni dalle quali gli insorti stavano facendo fuoco ed hanno dato le indicazioni per poter effettuare il tiro con i mortai.Nello scontro a fuoco sono rimasti uccisi tre soldati afgani.

Congratulazioni a Ivano Dionigi: è il nuovo Rettore "Ora serve il lavoro di tutti". E’ il nuovo che avanza


Congratulazioni a Ivano Dionigi: è il nuovo Rettore "Ora serve il lavoro di tutti". E’ il nuovo che avanza
Al ballottaggio ha ottenuto 1.279 voti (56,84%), contro i 904 (40,18%) dell’altro candidato Giorgio Cantelli Forti. Ci sono state anche 31 nulle e 36 bianche. Il suo programma si basa su tre punti: il cambiamento nell’autonomia, l’alleggerimento della burocrazia e l’impulso alla ricerca
http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/bologna/2009/05/28/183738-ivano_dionigi_nuovo_rettore.shtml

mercoledì 27 maggio 2009

La scheda: tre anni di gravi incidenti sul lavoro


La scheda: tre anni di gravi incidenti sul lavoro


Dal sito http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/09/05/26/i_precedenti_drammatici_234.html
26 maggio 2009. Ecco alcuni dei più gravi incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti negli ultimi tre anni:
8 gennaio 2007 - Due operai muoiono a Pegognaga (Mantova) dopo una caduta nell'imbuto di un silo di una azienda agricola, durante operazioni di pulizia.
12 marzo 2007 - Due operai romeni muoiono travolti dalla ghisa fusa nella Fonderia Anselmi, a Camposampiero (Padova).
16 marzo 2007 - Padre e figlio muoiono a Cogollo di Tregnago (Verona), uccisi dalle esalazioni provenienti dalla cisterna in cui si erano calati per eseguire lavori di manutenzione.
23 aprile 2007 - Una fabbrica di fuochi d' artificio esplode a Gragnano (Napoli); muoiono il titolare e due nipoti che lavoravano con lui.
11 maggio 2007 - Due morti, e 32 feriti, per un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Piane di Montegiorgio (Fermo).
24 maggio 2007 - A Correggio, due muratori sono uccisi dal crollo del muro di un vecchio fienile da ristrutturare.
18 giugno 2007 - Il crollo di un cornicione di un albergo in ristrutturazione a Ischia travolge un'impalcatura: muoiono due operai rumeni.
6 dicembre 2007 - Incendio alla Thyssen Krupp a Torino: sette operai, fra i 26 e i 54 anni, muoiono nel giro di 24 giorni. E' il più grave incidente degli ultimi anni.
18 gennaio 2008 - Due operai addetti ai lavori di pulizia della stiva di una nave a Porto Marghera (Venezia) muoiono asfissiati dalle esalazioni di gas.
6 febbraio 2008 - Quattro persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, muoiono nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nel comune di Orvieto.
3 marzo 2008 - Cinque persone muoiono a Molfetta (Bari) per le esalazioni liberatesi durante la pulitura della cisterna di un camion. Nella cisterma muoiono tre dipendenti e il titolare dell'azienda 'Truck center', calatisi successivamente nella cisterna nel tentativo di salvare i colleghi, mentre un altro lavoratore muore in ospedale il giorno seguente.
16 aprile 2008 - A Cornate d'Adda, due operai dipendenti dell'azienda Masterplast muoiono per l'esplosione di un macchinario per la lavorazione della plastica; le vittime sono un italiano ed un cittadino del Burkina Faso. Un terzo operaio resta ferito.
22 aprile 2008 - Il titolare di un'azienda di trasporti e un suo parente muoiono folgorati in un incidente a Schiavonia d'Este (Padova), mentre lavorano alla pulizia della cisterna di una betoniera.
11 giugno 2008 - Sei morti a Mineo, in Sicilia: pulivano una vasca del depuratore, quattro erano dipendenti comunali, altri due di un azienda privata. Dopo quello della Thyssen è uno degli incidenti più gravi dell'ultimo periodo. 8 settembre 2008 - Due cognati muoiono a Ono San Pietro, un migliaio d'abitanti, in Valcamonica, travolti dalmuro della casa che stavano risistemando.
25 maggio 2009 - Tre operai muoiono all'interno degli impianti della raffineria Saras a Sarroch (Cagliari).

lunedì 25 maggio 2009

L’Ultimo ruggito delle tigri del Tamil

L’Ultimo ruggito delle tigri del Tamil
tratto dal sito web http://www.nuovasocieta.it/inchieste/726-dc.html
di Daniele Cardetta
Lo Sri Lanka è un paese molto lontano e sicuramente non troppo conosciuto dagli abitanti della parte occidentale del mondo, tuttavia negli ultimi tempi si è “guadagnato” a prezzo di gravi tributi di sangue della sua popolazione, la ribalta internazionale. Dopo una lunga e brutale guerra con l’esercito ufficiale dello Sri Lanka infatti, le Tigri per la liberazione della patria Tamil ( LTTE) si sono affermati come il gruppo ribelle più rappresentativo e agguerrito. I guerriglieri Tamil hanno coinvolto il fragile Governo dello Stato in una sanguinosa guerra civile durata oltre 25 anni, riuscendo inoltre a occupare importanti porzioni del territorio gestite in modo autonomo da più di dieci anni.
Oggi le Tigri hanno alla fine dovuto cedere all’esercito, il quale ha utilizzato ogni genere di brutalità per avere ragione dei ribelli. Dai primi anni’80 infatti le vittime sarebbero state ben più di 70.000, e i profughi almeno mezzo milione (soprattutto tra quelli di etnia Tamil). Negli ultimi tempi evidentemente l’esercito deve aver deciso di porre la parola fine alla rivolta, utilizzando metodi repressivi vergognosi e denunciati alla Comunità Internazionale (senza nulla ottenere come del resto accade troppo spesso). La Croce Rossa e le Nazioni Unite hanno più volte fatto sapere di reputare il paese sull’orlo di una straordinaria crisi umanitaria. Ancora una volta a pagare il prezzo più alto della repressione sono stati i civili, presi tra due fuochi tra la furia dell’esercito e dalla violenza dei guerriglieri Tamil; dal solo mese di gennaio 2009 infatti i civili morti sarebbero almeno 6.500, e altri 100.000 sarebbero stati catturati e stipati in luoghi senza alimentazione, riparo e medicine. Altri 40.000, anche se dare cifre in queste circostanze appare abbastanza grottesco vista la scarsità di dati certi e di fonti accertate, sarebbero a tutt’oggi detenuti in campi militari in condizioni simili a quelli dei campi di concentramento tristemente noti approntati dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale; a tal proposito non è mai sufficiente rimarcare come da circa un mese l’accesso a tali campi sia vietato ai giornalisti e agli operatori umanitari. Contro questo abominio dei diritti umani non è stato fatto molto da parte della comunità Internazionale, tanto che probabilmente le stesse cifre di vittime e di detenuti sono state molto sottostimate. Le Nazioni Unite tuttavia hanno almeno provato a invocare la fine dei combattimenti o almeno una tregua che permettesse di prestare soccorso ai civili in difficoltà curando feriti e malati, ma il presidente dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa si è mostrato sordo a ogni richiesta, avendo intuito che la tanto agognata vittoria contro le Tigri fosse ora dietro l’angolo. Con questa sua pervicace volontà di continuare la guerra contro le Tigri ignorando l’immane tributo di sofferenza pagata dalla popolazione, Rajapaksa si mostra quindi sicuro che una volta sconfitto il LTTE si aprirebbe una nuova stagione di pace e concordia per lo Sri Lanka.
Quale futuro senza le Tigri?
Ma chi sono le Tigri del LTTE? Terroristi e spietati guerriglieri che trasformano i bambini in soldati perfezionando tecniche suicide e autofinanziandosi con estorsioni, contrabbando e pirateria?, feroci briganti in cerca di bottino che non hanno rispetto per il dissenso? Forse si. Ma di fatto le Tigri non sono l’unica espressione dell’etnia Tamil, tanto che molti attivisti per i diritti umani Tamil si sono pronunciati contro i metodi crudeli delle Tigri, la loro struttura totalitaria e le loro rivendicazioni aggressive e massimaliste. Il LTTE dai primi anni ’80 avrebbe quindi eliminato moltissimi di questi detrattori utilizzando metodi violenti e forzando il Governo a utilizzare le maniere forti per estirpare la “mala pianta”. Ma si è davvero certi che una volta sconfitte le Tigri (cosa avvenuta), per lo Sri Lanka si aprirebbe un periodo di rosea crescita e concordia nazionale? tutto lascerebbe presumere di no. Il LTTE infatti non è stata la causa scatenante del conflitto, bensì è stato il prodotto della autoritaria politica dello Sri Lanka.
Le radici del conflitto
Innanzitutto il conflitto non è nato nel 1980 ma ha radici profonde, avendo interessato alcune generazioni precedenti la formazione del LTTE. Le origini del dissenso e del caos risalirebbero fino al XIX secolo come effetti della pessima politica applicata dal colonialismo britannico nella regione. Gli inglesi infatti avrebbero senza alcun ritegno utilizzato la minoranza Tamil dell’isola per controllare la maggioranza di etnia cingalese dando loro come premio i migliori posti di governo e i benefici economici del dominio britannico. Lo Sri Lanka diventava indipendente nel 1948 e i Tamil sono stati abbandonati a loro stessi in balìa del nuovo Governo, il quale ha spesso basato il proprio consenso proprio sull’avversione nei loro confronti, tanto che presto i Tamil vennero letteralmente emarginati dalla politica nazionale. L’etnia cingalese oppressa nell’epoca coloniale ha continuamente ricercato un sentimento di rivalsa contro l’etnia Tamil, ponendosi come fine addirittura il loro allontanamento dalla regione. La zona del nord-est, da sempre roccaforte dei Tamil, dopo l’indipendenza era stata assegnata a molti contadini cingalesi, con il chiaro intento di ridurre la concentrazione Tamil nell’area mettendoli in minoranza. I cingalesi hanno sempre ignorato i tentativi dei Tamil di essere rappresentati attraverso mezzi democratici, fino al trionfare delle istanze nazionalistiche che hanno portato i Tamil alla disperazione e alla lotta armata iniziata proprio alla fine degli anni’70. Dopo anni di guerra civile con lo Stato cingalese le Tigri del LTTE erano arrivate a liberare gran parte del nord-est, iniziando anche ad amministrarlo come territori autonomi a partire dal 2000; la reazione del governo tuttavia è stata devastante tanto che il Human Rights Watch (osservatorio dei diritti umani) avrebbe definito quello dello Sri Lanka come uno dei peggiori governi del mondo. Sia le tigri che il governo hanno perso ogni occasione nel corso del tempo di arrivare ad accordi o a una pace, commettendo immani atrocità reciproche. L’annientamento ormai completato delle Tigri non avrà risolto però nessuno dei problemi dello Sri Lanka, ponendo anzi le basi per nuove e più sanguinose vendette. In particolare il timore più rilevante è che il governo una volta risolto il problema “Tigri”, passi ora a vagliare soluzioni per una definitiva chiusura del problema della minoranza Tamil. Le migliaia di Tamil imprigionati nei campi militari prefigurano un fosco futuro che non sembra promettere nulla di buono per la pace nella martoriata isola. Come ha scritto Mitu Sengupta, professoressa di Scienze Politiche a Toronto: “Per la maggior parte dei governi, il bagno di sangue nello Sri Lanka è la conseguenza di un potere sovrano assediato da una brutale insurrezione interna. Questo è ciò che bisogna aspettarsi da un mondo in cui gli Stati sono generalmente considerati legittimi, indipendentemente da quello che fanno, mentre chi sfida la loro autorità è generalmente considerato criminale”. Ancora una volta dunque, nel solito tentativo della stampa e degli analisti occidentali di semplificare la complessità, si è tracciata una linea troppo artificiosa di delimitazione tra buoni e cattivi, laddove non ci sono confini bensì si ha una distribuzione a macchia di leopardo tra entrambe le parti; e nel frattempo un'altra ingiustizia è stata perpetrata nel silenzio internazionale.

Corea del Nord, nuovo test nucleare


Corea del Nord, nuovo test nucleare. Obama: «Minaccia per la pace» Il test ha provocato un "terremoto artificiale". Lanciati anche TRE MISSILI A CORTO RAGGIO
Pyongyang: effettuato un test più potente di quello del 2006. L'Onu si mobilita
. Dura condanna della Cina.


SEUL - Doppia sfida di Pyongyang alla comunità internazionale: nella stessa giornata il regime nordcoreano ha compiuto il secondo test nucleare della sua storia e effettuato il lancio di tre missili con una gittata di 130 chilometri. È stato lo stesso governo di Kim Jong-il ad annunciare di aver condotto un test atomico più potente di quello dell'ottobre 2006 che scatenò l'indignazione e la preoccupazione del mondo intero. Il regime nordcoreano inoltre, secondo quanto riferito da una fonte di alto rango dell'ambasciata nordcoreana a Mosca citata dall'agenzia Itar-Tass, non esclude di effettuare altri test nucleari se gli Stati Uniti continueranno nella loro politica di intimidazione nei confronti dei Pyongyang.
L'ONU SI MOBILITA - La mossa del regime nordcoreano ha provocato anche in questo caso la dura condanna della comunità internazionale. Per il presidente degli Stati Uniti Barack Obama i test compiuti rappresentano «una grave minaccia per la pace e la sicurezza del mondo intero. Gli Stati Uniti e la comunità internazionale devono intraprendere azioni per rispondere. Pyongyang ha ignorato le obiezioni della comunità internazionale». Il Consiglio di sicurezza dell'Onu è stato convocato in seduta d'urgenza per le 16 di New York (le 22 in Italia). L'Unione europea, come gli Stati Uniti, giudica il test nucleare nordcoreano un atto «irresponsabile» che «giustifica una ferma reazione». Dura condanna anche dall''Italia: Roma, ha affermato in una nota il ministro degli Esteri, Franco Frattini, «condanna con fermezza» i test che «rappresentano una violazione della risoluzione 1718 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una minaccia alla pace regionale ed internazionale» e «non giovano né alla sicurezza né alla immagine internazionale della Corea del Nord stessa». Dopo un iniziale no comment, anche la Cina ha detto di essere «fortemente contraria» al test nucleare e ha accusato la Corea del Nord di aver «ignorato le obiezioni della comunità internazionale» al proseguimento del suo programma nucleare. «È una cosa che non ci riguarda» è stato invece il laconico commento del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Hassan Qashqavi. Teheran, tra l'altro, ha respinto la proposta di congelamento del processo di arricchimento dell'uranio avanzata dall'Occidente e anche l'eventualità di un negoziato con il 5+1, ovvero i Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania. «I negoziati al di fuori dell'Aiea non devono riguardare il nucleare, ma solo le altre questioni internazionali e la pace nel mondo. Non parleremo di nucleare se non con l'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica)» ha detto il presidente dell'Iran Mahmoud Ahmadinejad.
(«UN SUCCESSO» - Da quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva inasprito le sanzioni contro il regime, in seguito al lancio di un missile balistico in grado di raggiunger il territorio statunitense, la Corea del Nord minacciava al ripresa degli esperimenti nucleari. «In linea con la richiesta dei nostri scienziati e tecnici, la nostra Repubblica ha condotto con successo un test nucleare sotterraneo il 25 maggio, come parte delle misure volte a rafforzare le sue capacità nucleari di autodifesa», ha riferito un funzionario nordoreano alla Kcna. Nessun riferimento al luogo del test, che segue comunque quanto annunciato dal regime il 29 aprile scorso sul proposito di nuovi esperimenti nucleari, in risposta alla dura presa di posizione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul missile-satellite nordcoreano del 5 aprile.
"TERREMOTO ARTIFICIALE" - Il test ha provocato un "terremoto artificiale", come ha spiegato l'agenzia Yonhap, prima della conferma ufficiale da parte del governo nordcoreano, citando fonti vicine alla coalizione di maggioranza e di governo di Seul. «La scossa è avvenuta poco prima delle ore 10 locali (le 3 di notte in Italia, ndr)». La magnitudo rilevata è stata di 4,5 gradi. Secondo una fonte del ministero della Difesa russo citata da Itar-Tass, il test sotterraneo ha avuto una potenza fra i 10 e i 20 kiloton. 25.05.2009

VEDEMECUM PER UN CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

VEDEMECUM PER UN CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/0191_2009_05_18_vademecum.html

domenica 24 maggio 2009

SUCCESSO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA SUI PIRATI SOMALI



Somalia: la Maestrale si scontra con i pirati e cattura un gruppo di 9 bucanieri




tratto dal sito http://www.corriere.it/esteri/09_maggio_22/maestrale_nave_scontro_pirati_1a9e9014-46cc-11de-a4e0-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano

i somali ora sono prigionieri a bordo della nave della nostra marina militare
Somalia: la Maestrale si scontra con i pirati e cattura un gruppo di 9 bucanieri
Un elicottero della fregata salva un mercantile caraibico poi ingaggia un conflitto a fuoco con i corsari
MILANO - L'equipaggio della fregata italiana Maestrale della marina militare ha catturato un gruppo composto da 9 pirati somali al termine di un conflitto a fuoco al largo delle coste della Somalia. CONFLITTO A FUOCO - La Maestrale, impiegata nella missione europea antipirateria Atalanta, è intervenuta inviando un elicottero per sventare un attacco dei pirati nel golfo di Aden contro la «Maria K.» una nave cargo battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine (Caraibi). I nostri marinai a bordo dell'elicottero hanno prima impedito l'abbordaggio al mercantile, poi ingaggiato un conflitto a fuoco con i pirati costringendoli alla resa. Attualmente i bucanieri sono prigionieri a bordo della fregata Maestrale in attesa di sapere dove verranno portati per il processo: se in Italia o in un altro Paese. E' la prima volta che una nave della Marina italiana cattura un gruppo di pirati somali. 22 maggio 2009

Birmania, processo Suu Kyi di nuovo a porte chiuse


Birmania, processo Suu Kyi di nuovo a porte chiuse
La leader democratica rischia fino a cinque anni di carcere.


sabato 23 maggio 2009 19.46.13
Tratto dal sito web http://notizie.it.msn.com/approfondimento/articolo.aspx?cp-documentid=147452335
© APCOM Roma, 21 mag. (Apcom) - E' durata poco l'illusione che il processo alla leader democratica birmana Aung San Suu Kyi potesse svolgersi a porte aperte alla presenza di diplomatici stranieri e di giornalisti nel rispetto delle leggi internazionali. Le autorità birmane hanno di nuovo deciso di procedere a porte chiuse, dopo al breve apertura, appena 45 minuti, di ieri a 20 diplomatici e 10 giornalisti.
Ieri il governo ha anche permesso ai diplomatici di Russia, Singapore e Thailandia di incontrare Suu Kyi ma la Premio Nobel per la Pace deve stare bene attenta a ciò che dice a questi stranieri perché potrebbe essere causa di nuove imputazioni. La leader della Lega nazionale per la democrazia, 63 anni, ha comunque ringraziato i rappresentanti stranieri per il supporto che le viene dimostrato da più parti del mondo. Aung San Suu Kyi è accusata di aver violato gli arresti domiciliari per aver ospitato per due giorni un bizzarro americano, il mormone John William Yettaw, giunto in maniera roccambolesca nella sua casa.
Una vicenda oscura, che per molti è una trappola per prolungare la prigionia di Suu Kyi proprio mentre stavano scadendo i termini dei domiciliari e per impedirle di prendere parte alle elezioni del prossimo anno.
Nonostante la concessione di ieri, il processo si è tenuto a porte chiuse fin dal suo inizio, lunedì. Nove Premi Nobel, tra cui il vescovo sudafricano Desmond Tutu, hanno duramente criticato il procedimento definendolo "una beffa". Il verdetto dovrebbe essere pronunciato prima che scadano i termini dei domiciliari, il 27 maggio. Se sarà giudicata colpevole, rischia fino a cinque anni di carcere che, secondo uno dei suoi avvocati, l'americano Jared Genser, potrebbero essere letali per le sue precarie condizioni di salute. Chb

sabato 23 maggio 2009

Lettera di Casini : Roma usi i suoi canali per chiedere la libertà di Khodorkovsky

La lettera di Pierferdinando Casini - Roma usi i suoi canali per chiedere la libertà di Khodorkovsky
pubblicata sul web all'indirizzo http://www.corriere.it/politica/09_maggio_23/casini_lettera_f2e8b254-476e-11de-ac74-00144f02aabc.shtml



Egregio on. Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
Egregio on. Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini
Egregio on. Sottosegretario agli Affari Esteri Stefania Craxi

come riportato dagli organi di stampa di tutto il mondo, è in corso in questi giorni a Mosca un nuovo processo penale nei confronti di Mikhail Khodorkovsky, ex proprietario della compagnia petrolifera russa Yukos, e del suo socio di minoranza Platon Lebedev. Entrambi sono in carcere dal 2003, dopo essere stati arrestati con le accuse di truffa ed evasione fiscale e successivamente condannati ad otto anni di detenzione in Siberia. Nel 2007 avrebbero potuto ottenere la libertà condizionata, secondo le leggi nazionali russe, avendo scontato metà della pena, ma l'improvvisa emersione di particolari d'indagine inediti ha impedito questa eventualità. Nei mesi scorsi, infine, sono state avanzate contro Khodorkovsky e Lebedev nuove accuse di truffa e riciclaggio che potrebbero condurre ad un'ulteriore condanna a ventidue anni di carcere.

Molti osservatori internazionali ritengono che lo stillicidio di accuse, il precedente processo e l'attuale, siano motivati da ragioni politiche, o quanto meno estranee alla mera applicazione delle norme di diritto penale e processuale russe. Precedentemente all'arresto, Mikhail Khodorkovsky e la sua compagnia petrolifera privata avevano finanziato alcuni partiti liberali russi di opposizione e si apprestavano a concludere accordi commerciali che avrebbero reso possibile l'ingresso di capitali esteri nell'azionariato di Yukos. Autorevoli primi ministri ed esponenti di governo europei, il Presidente della Commissione Europea Manuel Barroso, il Presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Pöttering, il Senato degli Stati Uniti con una mozione bipartisan firmata dai senatori Barack Obama e John McCain, nel corso degli ultimi anni si sono attivati per chiedere che vengano garantiti i più elementari diritti di difesa nei confronti degli imputati Khodorkovsky e Lebedev e che le autorità russe si impegnino a ristabilire il rispetto delle regole dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Credo, come ho avuto modo di anticipare intervenendo a questo proposito lo scorso 14 maggio alla Camera in occasione della discussione sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra i Governi italiano e russo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, che non si possa ulteriormente rinviare il momento che anche l'Italia muova alcuni passi nella medesima direzione, avendo taciuto fino a questo momento. Il nostro Paese vanta ottime relazioni bilaterali con la Russia ed è attualmente il terzo partner commerciale al mondo di Mosca dopo Germania e Cina. E' noto inoltre il legame di amicizia personale che La unisce, on.le signor Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al Primo Ministro russo Vladimir Putin. Un rapporto, di cui Lei stesso, Presidente, in più occasioni si è dichiarato giustamente orgoglioso e che ritengo possa ora consentirLe di chiedere proficuamente al Cremlino, al suo Primo Ministro e soprattutto all'attuale Presidente Medveded, un impegno concreto e rapidamente verificabile nei suoi effetti per il rispetto dei diritti umani e del diritto alla difesa di Mikhail Khodorkovsky, Platon Lebedev e di tutti i cittadini russi.

Certo che farà tutto quanto è in Suo potere, anche attivando i canali diplomatici a disposizione della Farnesina, e nell'interesse della stessa Russia, che indubbiamente beneficerebbe di una ricaduta positiva in termini di immagine sullo scenario politico internazionale scegliendo la strada della giustizia e della certezza del diritto, colgo l'occasione per indirizzarLe un cordiale saluto.

Pierferdinando Casini
(leader Udc)

"Iran, vietato l'accesso a Facebook"

"Iran, vietato l'accesso a Facebook"

Il 12 giugno si vota per le presidenziali
Articolo tratto dall’indirizzo web http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2009/05/23/181677-iran_vietato_accesso_facebook.shtml


A comunicarlo è l’agenzia di stampa Ilna, vicina al fronte riformista. Il divieto sarebbe scaturito per l’utilizzo che il candidato conservatore moderato Mir-Hossein Mussavi, il più temuto rivale del presidente Mahmud Ahmadinejad, ne stava facendo per la sua campagna elettorale
Teheran, 23 maggio 2009 - Le autorità iraniane hanno proibito l’accesso al sito del social-network Facebook, a due settimane dalle elezioni presidenziali, che si svolgeranno il 12 giugno: lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana Ilna, vicina al fronte riformista.

Secondo l’agenzia il divieto è stato imposto “perché i sostenitori del (riformista ndr) Mir Hossein Moussavi erano riusciti ad utilizzare Facebook per far meglio conoscere le posizioni del loro candidato”; le autorità iraniane non hanno rilasciato alcun commento sulla vicenda.

Il profilo di Moussavi su Facebook conta 5.200 “amici” e molti hanno lasciato un messaggio per protestare contro il divieto, mentre altri hanno fornito degli indirizzi url “paralleli” per poter aggirare la proibizione; un analogo sito dedicato al Presidente uscente, il conservatore Mahmoud Ahmedinejad, conta 1.700 “amici”.

martedì 19 maggio 2009

L’ADDIO DI RANIERI





L’ADDIO DI RANIERI


Apprendo con grosso rammarico da tifoso della Juventus che domenica a notte fonda è stato deciso di dare il ben servito al Coach romano Ranieri. Per quanto mi riguarda considero la scelta inopportuna e completamente sbagliata. L’inopportunità deriva dal fatto che mancano due sole partite al termine del campionato e considero una colossale idiozia esonerare un tecnico proprio in un momento come questo. Completamente sbagliata, dal punto di vista psicologico dei giocatori e degli obiettivi ancora raggiungibili, è la scelta di effettuare questo cambio a campionato ancora in corso ritenendo che in due settimane il nuovo coach abbia la possibilità di addestrare la grande Juve per farle raggiungere i risultati restanti a cui può ancora puntare dal momento che l’Inter di Moratti si è presa, purtroppo, e lo dico con estremo malincuore, tutto. Onore al merito di Ranieri, che nonostante tutto ha fatto tutto quello che era in suo potere fare. Diamo al tecnico uscente da Juventini veraci che non hanno mai abbandonato la barca anche nei momenti più difficili e soprattutto durante l’inferno in cui siamo stati messi quando ci hanno sbattuto in serie B tutto l’onore che merita oltre alla nostra solidarietà. Per quanto riguarda il nuovo allenatore, Ciro Ferrara, ora alla guida dei gloriosi Bianco-Neri, non possiamo far altro che augurargli buon lavoro, buona fortuna ed ora che ha in mano le sorti della squadra più blasonata d’Italia e, soprattutto, più amata da noi Romagnoli, di riportarci le glorie di un tempo perché come tifosi ce lo meritiamo. Ma in ogni caso, anche se questo non fosse nell’immediato, per quanto ci riguarda il nostro amore per la nostra squadra è talmente forte che come l’abbiamo sostenuta nei tempi d’oro così l’abbiamo sostenuta nei tempi cupi, continueremo a farlo indipendentemente dai risultati che essa otterrà. Colgo l’occasione per esprimere un messaggio di stima e di affetto al simpatico e fortissimo capitano Alessandro Del Piero che mai ha finito di stupirci con le sue prodezze e che siamo sicuri continuerà a fare anche con la nuova gestione. FORZA JUVE! FORZA DRUGHI! CUORE BIANCO-NERO ORA E SEMPRE!


lunedì 18 maggio 2009

La Turchia è pronta per l’Europa?

La Turchia è pronta per l’Europa?
http://www.youtube.com/watch?v=kroKjg7eEMU
Kuwait, il Parlamento si tinge di rosa Le prime quattro elette si sono laureate all'estero. "Un grande passo per il mondo arabo". E a Kabul alle presidenziali due signore nella mischia con altri 41 candidati. In Turchia intanto le leggi tribali sono più forti dei codici, e ad una donna sospettata di adulterio hanno mozzato naso e orecchie.
Proprio con la ratio dell’interrogativo posto dal titolo di questa mia riflessione riporto le tre notizie che seguono. Due riguardano la partecipazione delle donne alle competizioni elettorali in Kuwait e in Afghanistan. L’altra riguarda le mutilazioni subìte da una donna sospettata di adulterio in Turchia. Lascio ai lettori trarre le proprie conclusioni. Io riporto le notizie senza ulteriori commenti con relative fonti per chi volesse approfondire sui temi riportati.
Kuwait: QUATTRO anni fa, con un decreto dell’Emiro, le donne kuwaitiane ottennero il diritto di voto, anche come riconoscimento — un po’ tardivo — per il ruolo che avevano avuto nella resistenza anti-iracheni durante l’invasione delle truppe di Saddam Hussein. Per due volte, nel 2006 e nel 2008, hanno fallito l’obiettivo di avere almeno una rappresentante in Parlamento benché fossero scese in lizza, rispettivamente, 28 e 26 candidate. Ieri invece, al terzo tentativo, hanno raggiunto il traguardo: quattro elette, su 16 candidate. Ma il voto per la nuova assemblea legislativa kuwaitiana, nota per il suo ruolo di contraltare spesso molto critico del governo, che è poi la principale causa dell’instabilità politica e del frequente ricorso a elezioni anticipate, ha riservato anche altre sorprese non meno significative. Per la prima volta dopo diversi anni i gruppi più radicali, i salafiti e la fratellanza islamica, perdono consensi e seggi, a vantaggio dei rappresentanti della minoranza scita e della componente liberale. Al risultato hanno contribuito le donne. Ma’souma Al Mubarak, ministro uscente alla sanità, combattiva e stimata, è risultata la prima eletta nel suo collegio e al secondo posto si è piazzata un’altra donna, Rola Dashti, considerata molto vicina alle tendenze liberali (in Kuwait non ci sono partiti) e storica attivista dei diritti femminili. Liberale è anche Assel Al Awadi, 40 anni, docente di Scienze politiche, un dottorato all’Università del Texas, che ha esultato fra le sue sostenitrici (ma c’erano anche molti uomini) parlando di «vittoria per le donne e per la democrazia». La quarta eletta è Salwa Al Jassar, pedagoga. «E’ UN GRANDE passo in avanti e si è creato un precedente nella storia dei parlamenti del Golfo», è il commento di Mohammed Al Felli, professore di diritto costituzionale all’Università del Kuwait. E il suo collega Ya’qoub Al Kandari, della facoltà di Scienze sociali, parla di «avvenimento storico anche perché le donne hanno ancora poca esperienza in politica». Molti giornali sottolineano che la rappresentanza femminile nella nuova assemblea, composta da 50 deputati, con il suo 9% è pari, se non superiore, a quella presente in molti Parlamenti occidentali. Molti commentatori sono concordi: i kuwatiani vogliono girare pagina e sono preoccupati per i pesanti effetti della crisi finanziaria sulla loro economia, basata sui proventi dell’industria petrolifera. I CONTINUI conflitti fra il Parlamento e il Governo, a opera in particolare dei deputati radicali, hanno paralizzato da tempo ogni attività politica e acuito le tensioni anche fra sunniti e sciti. Il ruolo equilibratore dell’Emiro, con una grande esperienza per essere stato a lungo primo ministro e ministro degli Esteri, è riuscito a evitare divisioni ancora maggiori e ora i risultati del voto potrebbero rimettere in pista Sheik Nasser Al Sabah, primo ministro uscente, stimatissimo dall’opinione pubblica ma inviso alle frange radicali e costretto ripetutamente alle dimissioni. Grande amico dell’Italia, Skeik Nasser ha studiato alla Sorbona, come all’estero si è laureata tutta la classe dirigente kuwaitiana, comprese le quattro donne neo deputate che smentendo le previsioni hanno segnato una svolta storica. Per il Kuwait ma anche per l’intero mondo arabo. DI OPIERANDREA VANNI tratto da http://quotidianonet.ilsole24ore.com/esteri/2009/05/18/178910-kuwait_parlamento_tinge_rosa.shtml
AFGHANISTAN :Alle presidenziali due donne sfidano Karzai
"Gli uomini non hanno fatto nulla, ora proviamo noi". Nella mischia con altri 41 candidati
18 MAGGIO 2009 - GAS IRRITANTI contro una scuola femminile. Il giorno dopo si sono presentate sui banchi solo 40 allieve su 600. E’ successo a nord di Kabul a Mahmud Raqi, la capitale della provincia di Kapisa. Il sospetto è che gli autori dell’intimidazione siano talebani, anche se gli ‘studenti di Allah’ smentiscono. «L’Afghanistan, un Paese nel quale la società tribale è ancora troppo forte», si tormenta Amin Wahidi, il giovane regista che è stato costretto a rifugiarsi in Italia solo perché aveva intenzione di produrre un documentario su un giovane kamikaze che in extremis ha deciso di rinunciare alla sua missione di morte. In questo proibitivo contesto due donne hanno deciso di mettersi in gioco per concorrere, il 20 agosto, alla carica di presidente della Repubblica. Il candidato meglio piazzato sembra ancora il capo dello Stato in carica Hamid Karzai, ma Frozan Fana e Shahla Ata si sono lanciate coraggiosamente nella mischia assieme ad altri 41 concorrenti. Frozan Fana, 40 anni, medico, look tradizionale, ossia abito lungo e velo nero, ha tenuto un comizio nei giorni scorsi. Ha parlato di «pace, sicurezza, libertà di stampa e difesa della sovranità nazionale». Il suo intento è continuare l’opera del marito Abdul Rehman, primo ministro dell’aviazione dopo l’abbattimento del regime talebano assassinato nel 2002, dopo pochi mesi di permanenza nell’incarico. «Il modo migliore per vendicare un martire è continuare la sua opera», è il motto di Frozan. L’UCCISIONE fu fatta passare come il risultato della collera vindice di un gruppo di pii pellegrini che non erano riusciti a raggiungere la Mecca per il tradizionale haji, il viaggio di purificazione che ogni musulmano dovrebbe fare almeno una volta nella sua vita. Ma non è mai stato cancellato il sospetto che Rehman sia stato eliminato da sicari mandati da rivali politici. Shahla Ata, coetanea di Frozan Fana, è tornata in Afganistan, dopo sedici anni negli Stati Uniti, per partecipare alle prime elezioni del Parlamento, la consultazione del 18 settembre 2005. E’ stata eletta ed è entrata nella commissione per le immunità dei deputati. Su Internet ha postato una sua foto con un velo leopardato. Il suo slogan è semplice: «I cittadini hanno potuto mettere alla prova gli uomini, che non hanno fatto nulla. Perché non mettere alla prova le donne?». Nel suo ufficio ha appeso un manifesto delle elezioni del 2005 e una foto dell’ex presidente Mohammad Daud Khan, ucciso nell’aprile del 1978 nel suo palazzo assieme ai familiari. La strage fu il punto cruciale di un golpe organizzato dai comunisti filosovietici. «Era un progressista — lo rimpiange — difendeva i nostri diritti». IN AFGHANISTAN appartenere al gentil sesso e avere visibilità pubblica può costare la vita. In settembre a Kandahar è stata fulminata sulla porta di casa Malalai Kakar, tenente colonnello della polizia, responsabile dell’ufficio che perseguiva i crimini contro le donne, prima iscritta all’Accademia degli allievi ufficiali nella sua città. I talebani hanno rivendicato: «Era uno dei nostri bersagli. Siamo riusciti a eliminarla». Nella stessa città in aprile è caduta in un agguato molto simile Sitara Achakzai, consigliera provinciale, paladina dei diritti dell’altra metà del cielo. Nel Parlamento afghano le donne occupano il 20% dei seggi. Una sola è arrivata all’ambito rango di ministro, ma è rimasta nel ghetto degli ‘Affari femminili’. Anche ieri la violenza talebana ha preteso il suo quotidiano tributo di sangue. Undici poliziotti sono stati uccisi in due province meridionali, Helmand e Nimroz. Un soldato ha perso la vita in quella di Zabul. di LORENZO BIANCHI tratto da http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2009/05/18/178911-alle_presidenziali_donne_sfidano_karzai.shtml
TURCHIA: PUNITA PER ADULTERIO, MOZZATI NASO E ORECCHIE (di Furio Morroni) ANKARA - Ancora un "delitto d'onore" in Turchia, ma stavolta di un'efferatezza senza precedenti, tanto che il Paese, pur abituato a questo cruento fenomeno, è sotto shock: una donna di 23 anni è stata mutilata del naso e delle orecchie, accoltellata all'addome e abbandonata in un campo a morire dissanguata per "lavare l'onore" della famiglia che la sospettava di avere una relazione extraconiugale. Ne ha dato notizia oggi, sdegnata, la stampa turca riferendo che teatro della raccapricciante vicenda è un villaggio nella provincia di Agri, una regione a grande maggioranza curda nella Turchia orientale alla frontiera con l'Iran e l'Armenia. La giovane, di cui sono state rese note solo le iniziali, Y.A., è stata trovata in fin di vita e ricoverata in ospedale, dove versa in gravi condizioni. La polizia ha sinora fermato otto persone ritenute responsabili delle atroci torture inflitte alla donna e della sua tentata uccisione. Secondo la stampa si tratterebbe di membri della famiglia del marito della donna, che risulta irreperibile ed è ricercato. La questione dei delitti d'onore è stata sollevata dall'Ue, che ha sollecitato la Turchia a impegnarsi per debellare questa piaga sociale in vista della sua adesione al blocco europeo. Il governo di Ankara ha in effetti inasprito le pene per i responsabili di questo genere di crimine. Ha eliminando allo stesso tempo la possibilità di riconoscere, come avveniva in passato, l'attenuante della "grave provocazione" e ha equiparato la responsabilità dei mandanti a quella degli esecutori materiali, visto che le famiglie erano solite affidare il compito di uccidere a membri minorenni (non imputabili) del clan familiare, in modo da lasciare il delitto impunito. Inoltre negli ultimi tempi il governo e le associazioni per i diritti umani hanno intensificato gli sforzi nella lotta al fenomeno, anche istituendo "squadre speciali" formate da esperti nel campo sociale e familiare, insegnanti, infermiere e religiosi che operano nelle aree a maggiore rischio. In non pochi casi è avvenuto che donne sono state uccise soltanto perché "colpevoli" di aver rivolto la parola a un estraneo, per aver richiesto la trasmissione di una canzone alla radio o, peggio, per essere state violentate. Tuttavia, a detta di molti esperti, la pratica dei delitti d'onore in Turchia è particolarmente persistente anche per la sovrapposizione di usi tribali con interpretazioni antifemminili della lettera di alcune prescrizioni del Corano da parte degli imam di campagna. Di fatto però i delitti d'onore non sono tollerati solo nel sud-est rurale del Paese a maggioranza curda, dove si registrano con maggiore frequenza, ma anche tra le fasce della popolazione meno abbiente e meno istruita di Istanbul dove, stando a un rapporto presentato venerdì nella metropoli turca da John Austin, membro britannico dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, almeno una persona a settimana è vittima di un delitto d'onore. In tutta la Turchia nel quinquennio 2003- 2007 i morti per questo crimine sono stati oltre 1.100. (articolo tratto da http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_962717493.html )

TUTTA COLPA DI GIUDA **½

TUTTA COLPA DI GIUDA **½
http://www.youtube.com/watch?v=FOVr9yPQAbc
Regia Davide Ferrario. Con Kasia Smutniak, Fabio Troiano, Gianluca Gobbi, Cristiano Godano, Luciana Littizzetto. Durata 102 min. Italia 2008. Warner Bros Italia
Tutta colpa di Giuda è una commedia con musica, definizione questa che i registi italiani non sono soliti utilizzare, a differenza di Ferrario che in questa nuova via crede e come. Perché questo film l’ha scritto, prodotto e diretto facendo tutto in proprio. La protagonista è la bellissima e brava Kasia Smutniak, muta ragazza sulla panchina di Caos Calmo, che in questo film interpreta il ruolo di Irena, la regista teatrale che accetta di realizzare una versione della passione di Cristo con un gruppo di venti carcerati. Ci si mettono in mezzo l’amore imprevisto per il direttore del carcere e suor Bonaria che cerca di infilare i bastoni tra le ruote dello spettacolo. Ma soprattutto il problema più importante: ovviamente, nessuno dei carcerati ha la minima intenzione di interpretare il ruolo di Giuda.
Un film semplice ma che ci fa entrare, anche se con la scusa di una interpretazione teatrale , nell’ambiente carcerario, che, seppur non angosci intenzionalmente lo spettatore, lascia l’amaro in bocca al pubblico. La nostra opinione è che specie in un periodo come questo di sovraffollamento delle carceri questa tematica debba essere monitorata in maniera seria e costante date le implicazioni che ha in materia di diritti civili.
(cfr il mio articolo http://pietrobertiimola.blogspot.com/search/label/carcere sul pianeta carcere a Bologna ) Pietro Berti

COMPLICI DEL SILENZIO **½

COMPLICI DEL SILENZIO **½


http://www.youtube.com/watch?v=o8UO8i7FKeo
Regia Stefano Incerti. Con Alessio Boni, Giuseppe Battiston, Juan Leyrado, Florencia Raggi.
Il giornalista Maurizio Gallo in cerca del mondiale argentino scoprì il dramma dei desaparecidos.
Trama: Maurizio Gallo, giornalista sportivo inviato a Buenos Aires per il mondiale del 1978, si accorge che mentre tutto il mondo è distratto da quello che avviene sui campi di calcio, la giunta militare di Videla riesce a far passare sotto silenzio gli efferati crimini commessi dal regime costituiti da sequestri di politici e di sindacalisti poi mesi sotto tortura, alla negazione dei fondamentali diritti civili, alla censura della stampa, fino al dramma dei desaparecidos. Gallo che compie il suo viaggio in Argentina per motivi di cronaca sportiva, finirà per interessarsi alle tragiche falle del sistema.
Con questo film il regista Stefano Incerti ha avuto l’occasione per raccontare una tragedia che può essere connotata come genocidio e che, purtroppo, essendo l’Argentina abitata da moltissimi nostri connazionali, ne ha coinvolti tanti. Un rilievo interessante sta nel fatto che la cupezza e la tragedia di quegli eventi è in aperta contraddizione con l’atmosfera goliardica e leggera che le partite di calcio riescono a creare. Interessante la parte in cui Gallo viene a contatto con la bella Ana, membro della guerriglia che cerca di opporsi alla dittatura di Videla. Questo incontro renderà ancor più rischiosa ed inaspettata quella calda estate argentina. Una storia vera, raccontata in maniera vera e in cui gli interpreti si identificano perfettamente nel loro ruolo, in maniera semplice e senza gli artifizi normalmente adottati in molte pellicole che cercano di trattare problematiche di questo tipo senza riuscirvi . Il film è bello nonostante, come al solito, non abbia avuto l’attenzione che merita. VIVAMENTE CONSIGLIATO . Per chi può, buona visione. Pietro Berti

domenica 17 maggio 2009

LA GIUSTIZIA MINORILE

LA GIUSTIZIA MINORILE
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/dip_giust_minorile.htm
RockNRolla *****

http://www.youtube.com/watch?v=9QBgDMwW8xs
Un film di Guy Ritchie con Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton, Mark Strong, Idris Elba, Tom Hardy, Toby Kebbell, Jeremy Piven, Chris Bridges, Gemma Arterton, Bronson Webb. Genere Azione, colore 114 minuti. - Produzione USA 2008. - Distribuzione Warner Bros Italia – DA VEDERE
Il regista dice che “chi vive a Londra non può non rendersi conto di come questa città sia in continuo mutamento ed è proprio questo che mi ha ispirato ad immaginare una serie di giochi criminali che potrebbero essere dietro le speculazioni immobiliari londinesi”. Ovviamente, i più indicati a farsi carico di questo ruolo sono gli appartenenti alla mafia russa.
Trama: l’intricatissima storia del film prende le mosse da un consolidato gangster della malavita londinese, tale Lenny Cole che si appresta ad effettuare l’affare più grosso della sua vita, e cioè far sborsare alla mafia russa ben 7 milioni di sterline per garantire loro l’ingresso nel mercato del mattone tramite bustarelle a consiglieri comunali conniventi. Ma Lenny deve fare i conti con OneTwo, che è specializzato (in maniera del tutto inconsapevole) nel mandare a monte gli affari altrui e con un figliastro J. Quid, un drogato che è anche leader di un gruppo rock e che di colpo si trova tra le mani una fortuna inattesa.
Il regista assembla un cast ottimamente assortito dove ogni personaggio fa di tutto per complicare ulteriormente una storia intricatissima piena di sparatorie, scazzottate, omicidi, ma lontanissima dalla compiaciuta violenza dei film USA. Ed in un paesaggio plumbeo, piovoso e grigio di industrie dismesse e di edifici in abbandono che potrebbero ricordare Detroit, una delle location più suggestive è la Battersea Power Station, vecchia ed inutilizzata centrale elettrica londinese, immortalata anche sullo storico LP dei Pink Floyd, Animals. L’attore inglese protagonista è stato consacrato al successo da Trecento, e sarà nuovamente al cinema con “La Dura Verità”, commedia romantica e il film d’azione “Game”. Attualmente, sta lavorando sul set di “ Lav Abiding Citizen “ .
Nonostante il film in Italia non abbia avuto il degno premio del pubblico, rimane il fatto inconfutabile che sia un film da vedere, da capire, perché è di estremo valore artistico. Pietro Berti

sabato 16 maggio 2009

Ospedali psichiatrici giudiziari. La salute in carcere.

Ospedali psichiatrici giudiziari. La salute in carcere.
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono sei, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto gestiti dall’amministrazione penitenziaria e Castiglione delle Stiviere che dal 1948 è gestito dall’azienda ospedaliera di Mantova in base a convenzione rinnovata annualmente. Castiglione delle Stiviere, che è stato sezione giudiziaria dell’ospedale psichiatrico civile, è anche l’unico dedicato all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive per le donne.Negli istituti gestiti dall’amministrazione è presente anche personale di polizia penitenziaria, mentre nell’istituto di Castiglione delle Stiviere solo personale sanitario, inquadrato secondo i profili professionali e gli accordi collettivi nazionali di lavoro delle aziende sanitarie.I pazienti degli ospedali psichiatrici giudiziari appartengono alle seguenti categorie:
internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.),
detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 206 c.p.)
detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000 - Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario),
detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sottoposti a perizia psichiatrica (art. 318 c.p.p.),
internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.),
detenuti condannati con sopravvenuta infermità di mente (art. 148 c.p.)
detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichica qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro istituto della medesima categoria (art. 112 c.2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario). La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 222 cod. pen. - ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e 206 cod. pen. - applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, nella parte in cui non consentono all’autorità giudiziaria di disporre, invece del ricovero in ospedali psichiatrici giudiziari, le misure di sicurezza alternative, la cui applicazione potrebbe diminuire il numero di internati che attualmente è di circa 1300 unità.Gli ospedali psichiatrici giudiziari a diretta gestione dell’amministrazione penitenziaria, ad eccezione di Reggio Emilia, sono ospitati in edifici antichi, storicamente nati per altre funzioni e nonostante i lavori di ristrutturazione in atto, permangono vincoli architettonici e limitazioni strutturali.I livelli assistenziali assicurati a Castiglione delle Stiviere comportano un costo che ha inciso, nell’anno 2007, per un importo di euro 7.351.981,84 pari all’7,5% dell’intero stanziamento di bilancio di euro 99.000.000,00.Il numero insufficiente di strutture intermedie per l’accoglienza dei pazienti dimessi e l’insufficiente interessamento da parte dei dipartimenti di salute mentale può comportare il prolungamento del periodo di internamento e l’isolamento del soggetto rispetto al territorio.Inoltre, la popolazione in questi istituti, è eterogenea dal punto di vista giuridico, e quindi diverse sono le esigenze in ordine alla sicurezza e a progetti trattamentale riabilitativi.Alla Commissione Interministeriale Salute-Giustizia - istituita con D.M. 16/5/2002 con il compito di provvedere allo studio di soluzioni adeguate per un rinnovamento del servizio sanitario penitenziario, è stato affidato, con decreto del 20/1/2004, anche il compito di proporre modelli innovativi di intervento negli ospedali psichiatrici giudiziari.Attualmente il gruppo tecnico per l’attuazione del dlgs. 230/1999, istituito presso il Ministero della Salute, sta predisponendo uno specifico progetto per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che prevede programmi di qualificazione dell’intervento psichiatrico e di collegamento della rete dei servizi delle ASL.

venerdì 15 maggio 2009

E' morta Susanna Agnelli


Persona di alto spessore morale, Susanna Agnelli ha dedicato la sua vita al sociale, ha lasciato un vuoto incolmabile. Desidero dedicarle un pensiero riportando due articoli dedicatile da altrettante testate nazionali, Il Corriere della Sera e La Repubblica
E' morta Susanna Agnelli
In passato era stata più volte parlamentare e ministro degli Esteri del governo Dini La sorella dell'Avvocato era ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva 87 anni.
ROMA - Susanna Agnelli è deceduta nel tardo pomeriggio di venerdì a Roma. Aveva 87 anni. La sorella di Gianni Agnelli era ricoverata al Policlinico Gemelli. È stata ministro degli Esteri durante il Governo Dini ed attualmente era presidente di Telethon. Unanime il dolore del mondo politico. Tra i primi ad intervenire, il ministro degli Esteri, Franco Frattini, che ha parlato di lei come di «una protagonista del Novecento».
LA CARRIERA POLITICA - Scrittrice (il suo libro più famoso è «Vestivamo alla marinara», che vendette più di 250 mila copie), teneva anche una rubrica sul settimanale Oggi. Nata il 24 aprile 1922, a vent'anni, durante la guerra, fu crocerossina su una nave ospedale. Nella sua vita un ruolo fondamentale lo ha avuto l'impegno politico: è stata sindaco di Monte Argentario dal 1974 al 1984 e per due legislature, dal 1976 al 1983, è stata anche deputata nelle liste del Partito repubblicano italiano (Pri). Eletta al Parlamento Europeo nel 1979, si è dimessa due anni dopo. Poi è stata eletta senatore nel 1983, rieletta nel 1987 e nominata nel 1983 sottosegretario agli Esteri sino al 1991 e ,quindi, ministro degli Esteri dal gennaio 1995 al maggio 1996 nel governo Dini.
L'IMPEGNO UMANITARIO - Questo senza tralasciare il suo impegno sul fronte umanitario, che la vede, tra il 1984 e il 1987, unico membro italiano all'Onu nella Commissione Internazionale per i Diritti Umanitari e nella Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, dopo essere stata negli anni Settanta presidente del Wwf. Dal 1992 è presidente di Telethon e si è dedicata alla sua fondazione Il faro, nata nel 1997 per insegnare un mestiere a giovani in difficoltà italiani e stranieri, consentendo loro di acquisire capacità professionali spendibili sul mercato.
LA VITA - Terza dei sette figli di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon, laureata in lettere (più una laurea honoris causa in legge nel 1984 alla Mount Holyoke University del Massachusetts), nel 1945 sposa Urbano Rattazzi, dal quale divorzierà nel 1975, dopo aver avuto sei figli e aver trascorso vari anni in Argentina, sino al 1960. «Alta, capelli grigi, sempre abbronzata, sguardo chiaro e ironico, assomiglia molto al fratello Gianni. Tra i fratelli è lei quella che gode della maggior confidenza dell'Avvocato», ha scritto di lei Enzo Biagi una decina di anni fa, aggiungendo: «La chiamano Suni: è una donna coraggiosa che ha soprattutto un merito, la sincerità».
15 maggio 2009
Addio a Susanna Agnelli. Raccontò la saga della Famiglia
Aveva 87 anni ed era presidente di Telethon . Sermpre in prima fila in operazioni di solidarietà. Tratto da http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/economia/fiat-4/susanna-agnelli/susanna-agnelli.html
ROMA - Addio Susanna Agnelli. La nipote del fondatore della Fiat e sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli, che tutti in famiglia chiamavano Suni, è deceduta questa sera a Roma all'età di 87 anni. Era ricoverata al Policlinico Gemelli per i postumi di un intervento chirurgico, dopo la rottura del femore. Sindaco, parlamentare, sottosegretario, ministro, Susanna Agnelli, dal 1992 era presidente del Comitato Telethon. L'impegno nel sociale risaliva però all'età giovanile quando, durante la seconda guerra mondiale, giovanissima, entrò nella Croce Rossa per portare il suo aiuto sulle navi che trasportavano soldati feriti. Alla fine del conflitto sposò il conte Urbano Rattazzi, da cui ebbe sei figli. Nata a Torino il 24 aprile 1922, è stata la prima donna italiana a ricoprire l'incarico di ministro degli Affari esteri (governo Dini, nel 1995). Per dieci anni ha ricoperto la carica di sindaco del comune di Monte Argentario dove si è distinta per le sue battaglie a difesa del territorio (primo incarico politico ricoperto dal 1974 al 1984), nel 1976 è stata eletta deputato e nel 1983 senatore nelle liste del Partito Repubblicano Italiano. Come sottosegretario ha fatto parte dei governi Craxi, Goria, De Mita, Andreotti. Susanna Agnelli è stata membro Onu nella Commissione Internazionale per i diritti umanitari e nella Commissione mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo. Ma la sua fama tra gli italiani è legata anche all'attività di scrittrice ed editorialista: "Vestivamo alla marinara", l'autobiografia pubblicata nel 1975, è stata un best seller in Italia e all'estero. Nel libro raccontava la saga della famiglia più famosa d'Italia. Ben descritta dalla parole della governante inglese: "Ricordati sempre che sei una Agnelli". Molto seguita anche la sua rubrica di posta intitolata "Risposte private" sul settimanale Oggi. Nel 1984 ha ricevuto la laurea honoris causa in legge alla Mount Holyoke University del Massachusetts (Usa) e nel 1996 è stata nominata Cavaliere di Gran Croce ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dai principali esponenti del mondo politico e della cultura. "Partecipo al vostro dolore per la scomparsa della Signora Susanna Agnelli - ha scritto il presidente del Consiglio Silvio Berluconi - alla quale mi legava un cordiale rapporto di simpatia ed amicizia". "Con Susanna Agnelli - è messaggio di cordoglio inviato ai familiari della signora Agnelli dal presidente del Senato Renato Schifani - l'Italia perde una donna dalle straordinarie qualità, che ha posto con profonda dedizione la sua intelligenza e le sue conoscenze al servizio del Paese". Anche il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia, nel quale esprime "profonda tristezza" per la notizia della scomparsa. Fini definisce Susanna Agnelli "una donna che con intelligenza e discrezione ha rappresentato un lodevole esempio di impegno e di passione civile, ricoprendo con grande senso dello Stato importanti incarichi istituzionali e onorando la Repubblica con la propria esperienza e il proprio patrimonio di idee". (15 maggio 2009)

Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo pds

Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo pds
Scheda pratica aggiornata all’ 11 marzo 2009
Per chi ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la ricevuta di Poste Italiane sarà valida per l’uscita e il reingresso dal territorio italiano.
Questo diritto era stato garantito in base ad una direttiva del ministero dell’Interno del 5 agosto 2006. Alcune precisazioni sono contenute in alcune circolari successive.
l'articolo sul link http://www.meltingpot.org/articolo10796.html

I Centri dell’immigrazione

I Centri dell’immigrazione
Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in tre tipologie
•Centri di accoglienza (CDA)
• Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA)
• Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html

Si consiglia di visitare il seguente link per l'ipotesi in cui si volesse approfondire sulla normativa in materia di immigrazione:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/

Scheda pratica – Procedura per il ricongiungimento familiare

Scheda pratica – Procedura per il ricongiungimento familiare - Aggiornata al 17 febbraio 2009
link al sito http://www.meltingpot.org/articolo13570.html


Stranieri: ricongiungimento familiare
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto diricongiungimento familiare. DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto diricongiungimento familiare.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Leggecomunitaria 2004;Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,relativa al diritto al ricongiungimento familiare;Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 28 luglio 2006;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati;Considerato che le competenti Commissioni del Senato dellaRepubblica non hanno espresso il parere nel termine di cuiall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1° dicembre 2006;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ilMinistro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanzeed il Ministro per la famiglia;E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.F i n a l i t a'1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni perl'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadinidi Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Statoitaliano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,del 22 settembre 2003.Art. 2.Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimentofamiliare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quandorappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico ola sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italiaabbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli allefrontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca odi diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero cheha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero delfamiliare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene ancheconto della natura e della effettivita' dei vincoli familiaridell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali conil suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sulterritorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nelmedesimo territorio nazionale.»;2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nelvalutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e lasicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbiasottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiereinterne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozionedel provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventualicondanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cuiall'articolo 12, commi 1 e 3.»;c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato ildiritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiarericongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto dellanatura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suoPaese d'origine.»;2) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ladisposizione di cui al primo periodo del presente comma non siapplica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensidell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' statoautorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Ildiritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confrontidei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dalpresente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno odi permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciatoper motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, perstudio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo'chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:a) coniuge;b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,abbia dato il suo consenso;c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possanoprovvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragionedel loro stato di salute;d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegnofamiliare nel Paese di origine o di provenienza.2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli dieta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazionedell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati osottoposti a tutela sono equiparati ai figli.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero cherichiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dallalegge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitariaaccertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente perterritorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anniquattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente ilconsenso del titolare dell'alloggio nel quale il minoreeffettivamente dimorera';b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite noninferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede ilricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuodell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o trefamiliari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se sichiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per ilricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anniquattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo noninferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai finidella determinazione del reddito si tiene conto anche del redditoannuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare dicarta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinatorelativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoroautonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, acondizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio edi reddito di cui al comma 3.5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentitol'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmentesoggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro unanno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti didisponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sulterritorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e'rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di duratacorrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Ilpermesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa manon puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui alcomma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione pressola prefettura-ufficio territoriale del governo competente per illuogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copiacontrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricatodel ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sullainsussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nelterritorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo,e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia ilnulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Ilrilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' statorilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivoaccertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolareitaliana, della documentazione comprovante i presupposti diparentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dallerappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizionedella copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico perl'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domandae della relativa documentazione.9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopoesclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nelterritorio dello Stato.10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello statusdi rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di unadecisione definitiva;b) agli stranieri destinatari delle misure di protezionetemporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). - 1. Lostraniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo'richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie difamiliari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non siapplicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29,comma 3.2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali cheprovino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovverodella mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presuntainaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale,rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, aisensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, lerappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio dicertificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verificheritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo'essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provarel'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti dadocumenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idoneidal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentitol'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degliascendenti diretti di primo grado.»;g) all'articolo 30, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permessodi soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato cheil matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo dipermettere all'interessato di soggiornare nel territorio delloStato.».Art. 3.Norma finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minorientrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazionevigente.Art. 4.Disposizione finale1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione edintegrazione del presente decreto, nonche' alla revisione edarmonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio deiMinistriBonino, Ministro per le politicheeuropeeAmato, Ministro dell'internoD'Alema, Ministro degli affari esteriMastella, Ministro della giustiziaPadoa Schioppa, Ministro dell'economiae delle finanzeBindi, Ministro delle politiche per lafamigliaVisto, il Guardasigilli: Mastella15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:16:32



Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1.Finalità
1. Il presente decreto legislativo disciplina: a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art. 4.Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
Art. 6.Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art. 7.Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art. 8.Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9.Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonche' il visto di ingresso quando richiesto; b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.
Art. 10.Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto; b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art. 11.Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art. 12.Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art. 13.Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora; a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art. 14.Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art. 15.Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni; b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art. 16.Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Art. 17.Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.
Art. 18.Continuità del soggiorno
1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. La continuità del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Art. 19.Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Art. 20.Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.
Art. 21.Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Art. 22.Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte può stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 23.Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Art. 24.Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.

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