Pietro Berti

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VILLA BERTI - IMOLA VIA BEL POGGIO 13

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Anchorage

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martedì 12 ottobre 2010

L’adozione

L’adozione

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5.wp

L’adozione ha come fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. La procedura è complessa e prevede più fasi. Forniamo in questa area le principali informazioni per chi vuole adottare un bambino in Italia o all’estero, ma anche per la tutela del minore straniero, del minore disabile o incapace, del minore sottratto da uno dei genitori e portato all’estero.
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e tutela, nelle prime due lettere, il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
Artt. 44 ss. L. 4 maggio 1983 n. 184 (parzialmente novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).
Esistono quattro ipotesi tassativamente previste di adozione c.d. speciale di minori da parte di:
a. persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b. coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c. quando il minore si trovi nelle condizioni di disabilità indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche ai singles.
La domanda dovrà essere presentata presso la Cancelleria del Tribunale con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta

Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
1) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
4) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.
Normativa di riferimento: art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della

Commissione per le adozioni internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, 19
00187 Roma
Tel: +39 06.67791 (centralino)
Fax: +39 06.67792165
e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

La procedura dell'adozione internazionale è complessa. Si possono sintetizzare alcuni punti principali
I requisiti per l'adozione internazionale
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
La presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
L'indagine dei servizi territoriali
L'adozione internazionale inizia con un'indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale.
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell'indagine viene fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni.
Il decreto di idoneità
Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
La ricerca del bambino e il ruolo degli enti autorizzati
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).
L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.
Il bambino arriva in Italia
La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
La trascrizione del provvedimento di adozione
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Per altre informazioni:
Commissione per le adozioni internazionali
Normativa di riferimento: legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476
Adozione nazionale Affinchè si possa dar luogo all’adozione è necessaria:
• la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
• l'idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

I requisiti per presentare la domanda
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
La domanda di disponibilità all’adozione
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
Come presentare la domanda di disponibilità all’adozione
La domanda di disponibilità all’adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
Si suggerisce, con l'avvertenza di verificare presso i tribunali per i minorenni, la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:
• certificato di nascita dei richiedenti
• stato di famiglia
• dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
• certificato rilasciato dal medico curante
• certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
• certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
• atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Accertamenti sulla capacità della coppia
Il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.
Affidamento preadottivo
Il tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.
Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.
L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.
Dichiarazione di adozione
Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.
L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.
Normativa di riferimento:
Legge 4 maggio 1983, n. 184
Legge 28 marzo 2001, n. 149
Affidamento a rischio. In alcuni casi, al fine di evitare un'eccessiva permanenza del minore in Istituto ovvero in comunità, il tribunale per i minorenni può disporre, nell'interesse del minore, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno manifestato la disponibilità all'adozione.
Le coppie vengono previamente informate, sono quindi consapevoli del rischio che si assumono.
Il rischio nell'affidamento è determinato da una serie di fattori:
- è un affidamento temporaneo
- il minore non è stato ancora dichiarato adottabile, non vi è, infatti, certezza sull'esito del procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità
- qualora l'esito del predetto procedimento si riveli negativo ovvero, in caso di ricorso, venga revocato l'affidamento, il minore dovrà fare rientro nella famiglia di origine.
Normativa di riferimento: art. 10, comma 3, legge 4 maggio 1983 n. 184
Sottrazione del minore italiano portato all’estero Se sospettiamo che possa verificarsi una sottrazione internazionale
Quando vi siano dubbi riguardo alla possibilità che i propri figli possano essere vittime di una sottrazione internazionale sarà opportuno attivarsi al fine di anticiparla. Quindi:
• non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore.
• se il bambino deve recarsi all'estero, far sottoscrivere all'altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata.
• se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario.
• se non era stato contratto matrimonio con l’altro genitore e non è mai stato emesso un provvedimento sull'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che preveda il divieto all'espatrio del minore a meno di consenso esplicito e formale dell'altro genitore.

Se la sottrazione è già stata attuata
Se lo Stato presso il quale si ipotizza sia stato portato il bambino ha aderito ad una delle Convenzioni per le quali il Dipartimento per la Giustizia Minorile è Autorità centrale:
• contattare immediatamente l'Autorità centrale per l'avvio della specifica procedura, fornendo indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o interessate alla sottrazione, e richiedere l'apposita modulistica .
• evitare di insistere in tentativi autonomi di componimento della vicenda qualora vi siano già stati insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per la restituzione stessa. I mesi così persi potrebbero giocare a favore del sottrattore. Infatti le procedure di rimpatrio hanno la massima efficacia entro un anno dalla sottrazione o mancata restituzione.
• se lo Stato in cui il minore si trova fa parte dell’Unione Europea, consultare l’Autorità centrale anche riguardo alla possibilità e all’opportunità di richiedere, al Giudice italiano competente, l’adozione di un provvedimento di affidamento da far riconoscere ed eseguire nell’altro Stato, così ottenendo comunque, anche se in modo indiretto, la restituzione del minore

Se lo Stato in questione, invece, non ha aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie - D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV – Piazzale della Farnesina, 1 – Roma 06/36913900-2932.
In questo caso si potrà prendere contatto con l'Ufficio del Ministero degli affari esteri che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Il Console può esercitare i poteri di giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto per l'ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale, in quanto la sua azione è sempre soggetta alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Per altre informazioni
Ministero degli affari esteri
Per verificare quali Stati hanno aderito alla Convenzione dell’Aja visitare il sito

Sottrazione del minore straniero portato in Italia. Nel caso in cui un bambino straniero viene sottratto e portato in Italia, la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, secondo quanto previsto dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64, viene applicata secondo questo schema

Esame dell’istanza
Una volta pervenuta la richiesta per il tramite della Autorità centrale estera, l'Autorità Centrale italiana ne esamina la completezza valutandone l'aderenza alle prescrizioni di forma richieste dalla Convenzione ed eventualmente richiede integrazioni. Inoltre richiede alle Forze dell’ordine di procedere alla localizzazione del minore. Infatti la procedura può andare avanti soltanto se è confermata la presenza del minore sul territorio italiano.

Localizzazione del minore
Sezioni specializzate della Polizia di Stato italiana (espressamente dedicate a problematiche minorili) provvedono a localizzare il minore in Italia e contattano il sottrattore sondando la sua disponibilità a riportare il minore nel luogo dal quale è stato sottratto.

Invio dell'istanza alla Procura della Repubblica per il Tribunale per i Minorenni
Qualora il sottrattore non intenda rimpatriare spontaneamente il minore, l’Autorità centrale italiana trasmette l’istanza di rimpatrio e tutta la documentazione in suo possesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio (cioè quella del luogo in cui si trova il minore). La Procura della Repubblica chiede al tribunale per i minorenni di fissare l’udienza per la trattazione della procedura di rimpatrio e, a sua volta, trasmette al tribunale copia dell’intera documentazione.

Udienze presso il Tribunale per i Minorenni
Il Procuratore della Repubblica esercita l’azione di rimpatrio nell’interesse del minore. L’istante, cioè il soggetto cui il minore è stato sottratto, ha facoltà di partecipare all’udienza, di essere sentito (eventualmente grazie anche ad un interprete) e di nominare un legale che lo rappresenti. Vi è l'obbligo di ascoltare il sottrattore.

Esecuzione della decisione
Il provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni è immediatamente esecutivo. Organo competente all'esecuzione del provvedimento del tribunale per i minorenni è la procura presso lo stesso tribunale.

Appello
Le parti hanno facoltà di proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso il provvedimento ai sensi della Convenzione. Tuttavia la proposizione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. Ciò significa che, se il provvedimento dispone il rimpatrio, quest’ultimo viene eseguito nonostante la pendenza del ricorso.

Per approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si può contattare l'Ufficio delle Autorità Centrali alla seguente e-mail autoritacentrali.dgm@giustizia.it comunicando possibilmente in italiano o nelle lingue previste dalla Convenzione (inglese e francese).

Per altre informazioni:
Ministero degli affari esteri
Polizia di Stato
Per verificare quali Stati hanno aderito alla Convenzione dell’Aja visitare il sito

L’adozione di un maggiorenne

http://www.intrage.it/rubriche/famiglia/adozione/adozione_maggiorenne/index.shtml

Per far entrare a far parte in maniera legale della propria famiglia una persona che è stata utile, vicina, per avere un erede, qualcuno a cui lasciare gli ultimi averi, un cognome, o semplicemente per dimostrare affetto, per ringraziare chi è stato negli anni, come un figlio o un nipote la soluzione potrebbe essere l’adozione di un maggiorenne.

Regolamentata da alcuni articoli del Codice Civile, dal 291 al 314, l’adozione di un maggiorenne, è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome e creando così anche rapporti di natura successoria.

Va da sé che con l’evolversi della società anche lo scopo e la natura della legge si siano evoluti. Così alla sua naturale funzione nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre come l’assistenza di persone anziane. L’adozione di una persona maggiorenne infatti può essere utile anche agli anziani che non abbiano una famiglia, o ai maggiorenni portatori di handicap. Nell’epoca dei divorzi e di famiglie sempre più allargate o miste, con l’adozione di un maggiorenne è possibile ricreare l’unità familiare.

Chi è adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell’adozione è l’assunzione del cognome. L’adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l’adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell’asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.

Può adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e superi di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare. Non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante e possono adottare sia le coppie sposate che i single. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione.

Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il tribunale a decidere se concedere o no il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Non fa differenza che il figlio minore sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto.

Link consigliati
http://www.aibi.it/ita/

http://www.anfaa.it/

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