Pietro Berti

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VILLA BERTI - IMOLA VIA BEL POGGIO 13

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Anchorage

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sabato 9 ottobre 2010

Minori e giustizia

Minori e giustizia



http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5.wp

In tema di minori, l’amministrazione della giustizia svolge le funzioni attribuitele dalla legge: attua i provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria minorile, cura i rapporti tra Stati nei casi di sottrazione internazionale dei minori, si occupa della protezione giuridica dei minori in custodia negli istituti minorili, svolge attività di cooperazione nazionale ed internazionale, promuove studi e ricerche di settore.L'attività dei servizi minorili fronteggia il fenomeno della devianza minorile con un'azione di prevenzione e recupero, in collaborazione con le strutture sociali sul territorio e in constante rapporto con la magistratura.
Il processo al minore
(Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_2_5_4_2&contentId=LEG48631 )

Si basa su principi importanti tra i quali quello della "minima offensività del processo" e della "destigmatizzazione" (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni").
Si ispira ad alcuni specifici principi strettamente connessi alla cosiddetta "finalizzazione educativa" (il processo non deve interferire sulla continuità educativa) e alla cosiddetta "attitudine responsabilizzante" del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolative ancorate a principi socialmente condivisi.
L'intervento penale costituisce un momento altamente strutturato (in relazione ai vincoli, alle prescrizioni, agli obblighi che esso comporta) che svolge una funzione strutturante per la prospettiva di vita del minore, e quindi in questo senso preventiva, in quanto fornisce alcune coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso evolutivo.
Fermo o arresto del minore
Arresto in flagranza
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
fuori dei casi previsti dal comma primo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.
nell'avvalersi delle facoltà previste dai commi primo e secondo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.
Fermo di minorenne indiziato di delitto
è in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo più rapido al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389 comma secondo del codice di procedura penale , chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunità pubblica o autorizzata da questi indicata.
il pubblico ministero può disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.
4. Misure cautelari non detentive
5. Cosa sono le misure cautelari non detentiveSono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità.Il giudice può disporle solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.Quando è disposta una misura cautelare il minorenne è affidato ai servizi della giustizia minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza dell'ente locale.La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. (art. 19 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 275 codice procedura penale)PrescrizioniIl giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Il giudice, nel prendere tale decisione, ascolta l'esercente la potestà genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell'attività di recupero.Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. (art. 20 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)Permanenza in casaCon il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Contestualmente può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.Il giudice può anche consentire al minore, con separato provvedimento, di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione.I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. (art. 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)Collocamento in comunitàCon il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.Il responsabile della comunità collabora con i servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.(art. 22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 10 D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)
Misure di sicurezza
· Cosa sono le misure di sicurezza
· Libertà vigilata
· Riformatorio giudiziario
Cosa sono le misure di sicurezzaSono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli art. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati.Con la sentenza di non luogo a procedere il giudice può applicare, su richiesta del pubblico ministero, una misura di sicurezza in via provvisoria, se ricorrono le condizioni indicate all'art.224 del c.p..La richiesta del pubblico ministero di applicare una misura di sicurezza, accolta o respinta dal giudice, va sempre inviata al Tribunale per i minorenni.La misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia del giudice senza che abbia avuto inizio il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni.Il Tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità sociale e decide con sentenza sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili della giustizia e dell'ente Locale.Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la stessa deve essere eseguita vigila e impartisce disposizioni sull'esecuzione della misura di sicurezza anche attraverso contatti diretti con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori o chi ne fa le veci e i servizi della giustizia minorile. Il predetto magistrato può anche revocare la misura.Quando è disposta una misura di sicurezza il minorenne è affidato ai servizi della giustizia minorile e dell'ente locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso.La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 272/89.(Articoli 36, 37, 38, 39, 40 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)Libertà vigilataSi applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dagli artt.20 e 21 del D.P.R. 448/88: "Prescrizioni" e "Permanenza in casa". L'Autorità di pubblica sicurezza vigila sull'applicazione della libertà vigilata che non può avere durata inferiore ad un anno.E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.(Articoli 20 e 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)Riformatorio giudiziarioSi applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dall'art.22 del D.P.R. 448/88: "Collocamento in comunità".E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.(Art.22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)
Sospensione del processo e messa alla prova
Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.Il giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai servizi della giustizia minorile in collaborazione con i servizi dell'ente locale, al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i servizi degli enti locali.Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.(Articoli 28 e 29 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 27 del D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)
Condanna e sanzione
Fatta salva l'applicazione degli istituti che, secondo il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, sono suscettibili di dar luogo al proscioglimento dell'imputato ancorché riconosciuto colpevole del reato ascritto (irrilevanza del fatto, esito positivo della prova, perdono giudiziale), anche il processo penale minorile può naturalmente concludersi con una sentenza di condanna alle pene previste dal nostro ordinamento penale (reclusione e multa per i delitti e arresto e ammenda per le contravvenzioni).Anche in questo ambito sono però ravvisabili alcune distinzioni, riguardanti in particolare l'obbligatorio riconoscimento della diminuente dell'età (art. 98, comma 1, del codice penale) e la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 del codice penale) fino al limite di tre anni di pena detentiva anziché i due stabiliti per i maggiorenni con età superiore ai 21 anni e i due anni e sei mesi per i maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni (ovviamente in tutti i casi si fa riferimento all'età all'epoca del commesso reato).
Sanzioni sostitutive
Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato provvede in ordine all'esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. Pertanto, ricevuta comunicazione della sanzione, convoca entro 3 giorni il minorenne, l'esercente la potestà genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi della giustizia minorile (art. 30 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988).


Rieducazione, reinserimento sociale e lavorativo
La riforma penitenziaria, attuata dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, ha dato attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare al dettato dell'art. 27, comma 3 della Costituzione: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione".Ai condannati e agli internati vengono proposti interventi "che devono tendere al loro reinserimento sociale" ( art.1 dell'ordinamento penitenziario) e a "promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" ( art.1 comma 2 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).In questa sezione sono descritte le attività "del trattamento" che vengono proposte ai minorenni e giovani adulti (14-21 anni) che hanno commesso reati e si trovano in istituto per scontare una pena. Il trattamento prevede un programma individualizzato che stimoli gli interessi, faccia emergere le attitudini, sia propedeutico al reinserimento sociale dei giovani. L’approccio iniziale avviene attraverso attività espressive, culturali, sportive in grado di suscitare una risposta partecipativa dei ragazzi e le loro competenze relazionali e comunicative. L'investimento principale dei 18 istituti penali per i minorenni è nell’istruzione e nella formazione professionale, al fine di consentire ai ragazzi, una volta concluso il periodo in carcere, di trovare lavoro. Infatti, come risulta dalle relazioni dei presidenti di Corte d’appello, fatte in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, molti dei ragazzi che entrano in carcere hanno un titolo di studio fittizio.
Rieducazione, reinserimento sociale e lavorativo
Attività scolastiche
Attività espressive, culturali, ludiche, ricreative e sportive
Formazione e orientamento al lavoro
Attività lavorative negli istituti penali per i minorenni

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