Pietro Berti

Pietro Berti

VILLA BERTI - IMOLA VIA BEL POGGIO 13

PER ESPRIMERE IL VOSTRO PARERE

PER CHI VOLESSE ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI O VOLESSE RICHIEDERE IN MERITO AGLI STESSI DELUCIDAZIONI O CHIARIMENTI, E' POSSIBILE COMUNICARE CON ME INVIANDO UN COMMENTO (cliccando sulla scritta "commenti" è possibile inviare un commento anche in modo anonimo, selezionando l'apposito profilo che sarà pubblicato dopo l'approvazione) OPPURE TRAMITE MAIL (cliccando sulla bustina che compare accanto alla scritta "commenti")







FUSIORARI NEL MONDO

Majai Phoria


UN UOMO GIACE TRAFITTO DA UN RAGGIO DI SOLE, ED E’ SUBITO SERA

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

VIAGGIA CON RYANAIR

JE ME SOUVIENS

JE ME SOUVIENS

VILLA BERTI VIA BEL POGGIO N. 13 IMOLA http://www.villaberti.it/


Condizioni per l'utilizzo degli articoli pubblicati su questo blog

I contenuti degli articoli pubblicati in questo blog potranno essere utilizzati esclusivamente citando la fonte e il suo autore. In difetto, si contravverrà alle leggi sul diritto morale d’autore.
Si precisa che la citazione dovrà recare la dicitura "Pietro Berti, [titolo post] in http://pietrobertiimola.blogspot.com/"
E' poi richiesto - in ipotesi di utilizzo e/o citazione di tutto o parte del contenuto di uno e/o più post di questo blog - di voler comunicare all'autore Pietro Berti anche tramite e-mail o commento sul blog stesso l'utilizzo fatto del proprio articolo al fine di eventualmente impedirne l'utilizzo per l' ipotesi in cui l'autore non condividesse (e/o desiderasse impedire) l'uso fattone.
Auguro a voi tutti un buon viaggio nel mio blog.

Anchorage

Anchorage

venerdì 15 aprile 2011

Gli Ausiliari del traffico

Gli ausiliari del traffico hanno il potere di irrogare multe solo per divieto di sosta. Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.La Corte di Cassazione, con sentenza 27 luglio 2007, n. 167777, ha per l'ennesima volta ribadito che gli ausiliari del traffico possono irrogare multe esclusivamente per divieti di sosta, delimitando, ancora una volta, i poteri di questi soggetti.La doverosa precisazione della Suprema Corte si è resa necessaria in seguito ad una multa, ad opera degli ausiliari del traffico, ad un automobilista che aveva percorso, con la sua autovettura, un tratto di carreggiata destinata alla sola circolazione dei mezzi pubblici.L'automobilista ha presentato ricorso adducendo che gli ausiliari del traffico non sono autorizzati ad irrogare sanzioni per questo tipo di violazione del Codice della Strada ed ha avuto ragione.Infatti, i Giudici della Cassazione hanno evidenziato che "il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni degli ausiliari del traffico riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione"; con questa espressione la Suprema Corte ha voluto ribadire ancora una volta che i poteri di questi soggetti sono collegati alla sola funzione del rispetto delle aree di parcheggio.Nella stessa sentenza, e sempre limitatamente alla funzione loro propria, ovvero la sola garanzia della funzionalità dei parcheggi finalizzata ad evitare problemi di circolazione nei centri abitati, la Corte di Cassazione ha poi ribadito che i poteri degli ausiliari del traffico si estendono fino alla disposizione della rimozione dei veicoli in contravvenzione, ma solo in determinate ipotesi:- quando un'altra autovettura regolarmente in sosta si trova impossibilitata ad accedere;- quando un'altra autovettura regolarmente in sosta si trova impossibilitata a spostarsi;- quando un'autovettura si trova parcheggiata in seconda fila o in spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei veicoli.Questa sentenza ha portato alla nullità del verbale di contestazione dell'infrazione dell'automobilista che procedeva lungo una corsia riservata ai mezzi pubblici, per assoluta incompetenza dell'ausiliario del traffico che vi ha provveduto, in quanto la contestazione in esame esorbita dalle competenze sue proprie.Articolo a cura dell'Avv. Alessandra Messa
estratto da: http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1625 Controlli e sanzioni Per coadiuvare gli organi di polizia stradale nell’attività di accertamento di violazioni in materia di sosta sulle strade comunale e di circolazione e sosta sulle corsie riservate, è stata istituita la figura dei c.d. "ausiliari del traffico" (art. 17, commi 132 e 133 della legge 15.5.1997 n. 127 e s.m.i.). La nomina dei soggetti incaricati di svolgere le predette funzioni è di competenza del Sindaco, che avviene dopo una preventiva valutazione della idoneità personale ed un percorso formativo sulle materie collegate alle violazioni accertabili ed alle relative procedure di accertamento. Gli accertatori hanno la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. Le funzioni di accertamento delle violazioni, a Bologna, sono esercitate da: accertatori dipendenti dal Comune di Bologna; accertatori dipendenti da ATC SpA. Gli accertatori di ATC L’attività di accertamento, per ATC, viene effettuata dagli Operatori qualificati della mobilità, i quali hanno i seguenti compiti: accertamento delle violazioni in materia di sosta; accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico; competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dal Codice della Strada (area fermata bus, piazzole taxi, doppia fila, sosta in posizione di impedimento per altri veicoli). I preavvisi degli accertatori di ATC sono redatti tramite PDA - Personal Digital Assistant (PC palmare). Pagamento on line delle sanzioni E' attivo sul sito del Comune di Bologna un nuovo servizio che consente di pagare con carta di credito, utilizzando adeguati protocolli di sicurezza, le sanzioni amministrative (multe). Per informazioni di dettaglio ed accedere al servizio di pagamento vai al sito del Comune di Bologna. Come effettuare i ricorsi Qualora si ritenga di aver ricevuto una sanzione ingiusta, è possibile presentare un ricorso. Si può inoltrare l’istanza al Giudice di Pace, oppure al Prefetto. Ricorso al Giudice di Pace Il ricorso va redatto in carta semplice e presentato alla cancelleria del Giudice di Pace - Via Barontini, - Bologna entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale.Il ricorso dovrà contenere un recapito in Bologna ed avere in allegato l’originale del verbale che si vuole impugnare. In assenza del recapito, le comunicazioni a colui che ha presentato ricorso avverranno tramite deposito alla Cancelleria del Giudice di Pace.Il modulo per il ricorso può essere scaricato dal sito del Giudice di Pace: Ricorso al Prefetto Il ricorso va redatto in carta semplice oppure su apposito un modulo distribuito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bologna. Al ricorso va allegato il verbale impugnato e altra documentazione che si ritiene utile allo scopo.Il ricorso può essere consegnato in Prefettura negli orari all’uopo indicati ed esposti al pubblico oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando della Polizia Municipale - Via E. Ferrari 42 - Bologna. estratto da: http://www.atc.bo.it/sosta/controlli-e-sanzioni Sanzioni – ausiliari del traffico – parcheggio sul marciapiede – competenza – insussistenza Gli ausiliari del traffico non possono infliggere multe nei casi di parcheggio su un marciapiede non funzionale al posteggio o nei casi di manovra in un'area in concessione e neppure nei casi di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici. (1) (1) Relativamente all’ordinanza di rimessione inerente le competenze degli ausiliari del traffico, si veda Cassazione civile, sez. II, ordinanza 08.01.2008 n° 166. (Fonte: Altalex Massimario 3/2009. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 13 gennaio 2009, n. 551 FATTO E DIRITTO G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale ****.Parte intimata resiste con controricorso.Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=44488

Nessun commento:

Posta un commento

Presentazione candidature in quota UDC a Bologna - Lista Aldrovandi Sindaco

PLAYLIST MUSICALE 1^

Post più popolari

Elementi condivisi di PIETRO

Rachel

Rachel

FORZA JUVE! E BASTA. FORZA DRUGHI!

FORZA JUVE! E BASTA. FORZA DRUGHI!

GALWAY - IRLANDA

GALWAY - IRLANDA

PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS

VULCANO OSORNO

VULCANO OSORNO

Fairbanks

Fairbanks

Nicole Kidman - Birth , io sono Sean

Nicole Kidman - Birth , io sono Sean

DESERTO DI ATACAMA

DESERTO DI ATACAMA

Moorgh Lake Ramsey, Isle of Man

Moorgh Lake Ramsey, Isle of Man

Port Soderick

Port Soderick

TRAMONTO SU GERUSALEMME

TRAMONTO SU GERUSALEMME

Masada, l'inespugnabile

Masada, l'inespugnabile

KATYN

KATYN

I GUERRIERI DELLA NOTTE

I GUERRIERI DELLA NOTTE

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

THE WOLFMAN

THE WOLFMAN

Sistema Solare

Sistema Solare

TOMBSTONE

TOMBSTONE

coco

coco

PLAYLIST MUSICALE I^

Rebecca Hall

Rebecca Hall