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Stranieri: ricongiungimento familiare
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto diricongiungimento familiare. DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto diricongiungimento familiare.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Leggecomunitaria 2004;Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,relativa al diritto al ricongiungimento familiare;Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 28 luglio 2006;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati;Considerato che le competenti Commissioni del Senato dellaRepubblica non hanno espresso il parere nel termine di cuiall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1° dicembre 2006;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ilMinistro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanzeed il Ministro per la famiglia;E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.F i n a l i t a'1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni perl'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadinidi Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Statoitaliano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,del 22 settembre 2003.Art. 2.Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimentofamiliare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quandorappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico ola sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italiaabbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli allefrontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca odi diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero cheha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero delfamiliare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene ancheconto della natura e della effettivita' dei vincoli familiaridell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali conil suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sulterritorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nelmedesimo territorio nazionale.»;2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nelvalutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e lasicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbiasottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiereinterne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozionedel provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventualicondanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cuiall'articolo 12, commi 1 e 3.»;c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato ildiritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiarericongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto dellanatura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suoPaese d'origine.»;2) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ladisposizione di cui al primo periodo del presente comma non siapplica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensidell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' statoautorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Ildiritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confrontidei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dalpresente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno odi permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciatoper motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, perstudio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo'chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:a) coniuge;b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,abbia dato il suo consenso;c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possanoprovvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragionedel loro stato di salute;d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegnofamiliare nel Paese di origine o di provenienza.2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli dieta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazionedell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati osottoposti a tutela sono equiparati ai figli.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero cherichiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dallalegge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitariaaccertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente perterritorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anniquattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente ilconsenso del titolare dell'alloggio nel quale il minoreeffettivamente dimorera';b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite noninferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede ilricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuodell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o trefamiliari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se sichiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per ilricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anniquattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo noninferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai finidella determinazione del reddito si tiene conto anche del redditoannuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare dicarta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinatorelativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoroautonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, acondizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio edi reddito di cui al comma 3.5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentitol'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmentesoggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro unanno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti didisponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sulterritorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e'rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di duratacorrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Ilpermesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa manon puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui alcomma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione pressola prefettura-ufficio territoriale del governo competente per illuogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copiacontrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricatodel ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sullainsussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nelterritorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo,e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia ilnulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Ilrilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' statorilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivoaccertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolareitaliana, della documentazione comprovante i presupposti diparentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dallerappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizionedella copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico perl'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domandae della relativa documentazione.9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopoesclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nelterritorio dello Stato.10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello statusdi rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di unadecisione definitiva;b) agli stranieri destinatari delle misure di protezionetemporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). - 1. Lostraniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo'richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie difamiliari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non siapplicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29,comma 3.2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali cheprovino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovverodella mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presuntainaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale,rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, aisensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, lerappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio dicertificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verificheritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo'essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provarel'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti dadocumenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idoneidal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentitol'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degliascendenti diretti di primo grado.»;g) all'articolo 30, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permessodi soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato cheil matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo dipermettere all'interessato di soggiornare nel territorio delloStato.».Art. 3.Norma finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minorientrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazionevigente.Art. 4.Disposizione finale1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione edintegrazione del presente decreto, nonche' alla revisione edarmonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio deiMinistriBonino, Ministro per le politicheeuropeeAmato, Ministro dell'internoD'Alema, Ministro degli affari esteriMastella, Ministro della giustiziaPadoa Schioppa, Ministro dell'economiae delle finanzeBindi, Ministro delle politiche per lafamigliaVisto, il Guardasigilli: Mastella15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:16:32
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n ail seguente decreto legislativo:
Art. 1.Finalità
1. Il presente decreto legislativo disciplina: a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art. 4.Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
Art. 6.Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art. 7.Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art. 8.Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9.Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonche' il visto di ingresso quando richiesto; b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.
Art. 10.Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto; b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art. 11.Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art. 12.Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art. 13.Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora; a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art. 14.Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art. 15.Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni; b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art. 16.Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Art. 17.Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.
Art. 18.Continuità del soggiorno
1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. La continuità del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Art. 19.Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Art. 20.Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.
Art. 21.Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Art. 22.Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte può stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 23.Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Art. 24.Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.
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