Che cos'è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.
Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile.
In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.
Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.
L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.
Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile.
In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.
Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.
L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.
Il fondo di garanzia vittime della strada
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge numero 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007), il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, in caso di danni gravi alla persona;
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di euro 500 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
d – bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Articolo 283, comma 1, lett. d-bis);
d – ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Articolo 283, comma 1, lett. d-ter).
Nei sinistri di cui all'articolo 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Articolo 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provvedimento numero 2496 del 28 dicembre 2006).
Tema correlato La Responsabilità Civile Auto (RCA)
Link consigliato Consap Fondo di garanzia vittime della strada- elenchi imprese
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge numero 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007), il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, in caso di danni gravi alla persona;
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di euro 500 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
d – bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Articolo 283, comma 1, lett. d-bis);
d – ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Articolo 283, comma 1, lett. d-ter).
Nei sinistri di cui all'articolo 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Articolo 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provvedimento numero 2496 del 28 dicembre 2006).
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