Pietro Berti

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Anchorage

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venerdì 11 marzo 2011

Il diritto di asilo nelle Chiese

Asilo [diritto di] Norma giuridica che attribuisce ad un’istituzione il privilegio di sottrarre ad ogni altra autorità coloro che, perseguitati o condannati, si rifugino sotto la sua protezione. L’istituto ha origini antichissime. Gli Israeliti avevano luoghi e città di rifugio desig nate da Dio stesso, in cui gli autori di reati (esclusi quelli che si erano macchiati di omicidio volontario) potevano ricevere tutela e sottrarsi alla vendetta privata. I Greci annoveravano tra i luoghi inviolabili il tempio di Delfo, il tempio di Atena a Tegea e quello degli Eraclidi ad Atene. Romolo aprì un asilo tra il Tarpeo e il Palatino, prima di fondare la nuova città. Con l’andare del tempo tali rifugi si moltiplicarono in maniera tale che il Senato dovette intervenire e porre delle limitazioni. Nell’età postclassica la figura dell’(—) fu integrata dall’elemento cristiano che sostituì la propria disciplina all’istituto pagano. A fondamento dell’asilo cristiano fu posta l’idea che rifugiarsi in un luogo sacro costituisse l’indizio di un pentimento, sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione civile o, quanto meno, a mitigarne la portata. La diffusione dell’asilo delle chiese cristiane si ebbe a partire dal secolo IV, attraverso la pratica dell’intercessio attuata dai chierici dinanzi al magistrato o all’imperatore in favore di coloro che si rivolgevano al clero (in particolare ai vescovi), per ottenere clemenza. Qualora l’intercessio non sortiva alcun effetto, al rifugiato non restava che soggiacere alla pena o alla vendetta temuta, oppure darsi all’esilio volontario. In conseguenza del diffondersi degli interventi della Chiesa, la legislazione imperiale riconobbe come principio generale la facoltà di rifugiarsi in una chiesa, purché il rifugiato abbandonasse le armi e si sottomettesse all’autorità del clero della chiesa ospitante. Colui che si rifugiava in una chiesa non ne poteva essere tratto in alcun modo: era questo l’unico effetto riconosciuto all’asilo, il quale quindi non liberava il rifugiato dall’obbligo di pagare il suo debito alla giustizia, ma consentiva al clero di intercedere a favore di un trattamento più mite del colpevole. Il riconoscimento dell’(—) da parte del potere politico ebbe come conseguenza la determinazione di un elenco di reati esclusi dall’asilo: l’omicidio, la lesa maestà, la violazione della fede cattolica, l’adulterio e il rapimento. Nel Medioevo l’(—) si diffuse come istituto autonomo, efficace indipendentemente dalla intercessione del clero. A favorire la fortuna dell’asilo religioso operarono la carenza del potere secolare, lo stato di generale incertezza del diritto e l’imperante ricorso al sistema della vendetta privata. Il diritto di asilo venne riconosciuto alle chiese e alle cappelle, all’atrio della chiesa, ai monasteri, agli ospedali e alle residenze dei vescovi in cui si trovassero delle cappelle. A partire dall’XI secolo si stabilirono delle eccezioni al diritto d’asilo, soprattutto per fronteggiare l’accusa rivolta contro la Chiesa di favorire e tutelare i delinquenti. Il privilegio fu, quindi, negato ai rapinatori di strada ed ai sacrileghi. Frattanto, cominciò a delinearsi il conflitto tra la giurisprudenza secolare, la quale si attribuiva il diritto di determinare nel caso concreto l’accertamento dei casi eccettuati dall’asilo e l’autorità ecclesiastica, che rivendicava a suo favore tale competenza. Nel XVII secolo il giudice secolare in Italia pretese di sottrarre dalle Chiese, senza autorizzazione del vescovo, delinquenti indegni del privilegio. Nel secolo successivo il diritto d’asilo religioso venne notevolmente limitato. Dal 1769 al 1861 l’(—) fu formalmente soppresso in tutti gli Stati italiani, tranne che nello Stato della Chiesa, ove sopravvisse ancora per breve tempo. Oggi l’(—) è solo una norma teorica nel diritto canonico, mentre è riconosciuto comunemente e regolato da apposite convenzioni nel diritto internazionale.
Molti popoli, tra cui gli Egizi, i Greci, e gli Ebrei, hanno riconosciuto un "diritto d'asilo" religioso per la protezione dei criminali (o di coloro che sono accusati di reati) da azioni legali.
Scrive Plutarco riferendosi a Roma: «Quando la città ebbe il suo primo insediamento, istituirono un luogo sacro per accogliere i fuggitivi e lo posero sotto la protezione del dio Asilo: vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il povero ai creditori, né l' omicida ai giudici; anzi, proclamavano che in seguito a un responso dell'oracolo di Delfi avrebbero concesso a tutti il diritto di asilo. Presto la città si riempì di abitanti...»[2]
Questo principio è stato successivamente adottato dalla chiesa cristiana, e diverse norme sono state sviluppate per determinare chi e quanto beneficiasse di una protezione. Al Primo Concilio di Orléans nel 511, in presenza di Clodoveo, l'asilo è stato concesso a tutti coloro che si fossero rifugiati in una chiesa, nelle sue dipendenze o nella casa di un vescovo. Questa protezione è stato concessa a omicidi, ladri o persone accusate di adulterio. Ma riguardava anche gli schiavi fuggitivi, che non sarebbero stati riconsegnati al proprietario se questi non avesse giurato sulla Bibbia di non essere crudele. Questo diritto cristiana d'asilo è stato confermato da tutti i seguenti Concili ecumenici.
Inghilterra medievale[modifica]
In Inghilterra, il re Ethelbert del Kent realizzò la prima legge anglo-sassone che regolava l'uso dei santuari circa nell'anno 600 d.C. Nelle leggi del re Etelredo, viene usato il termin grith.
In epoca normanna dopo il 1066 si erano evoluti due tipi di santuario: tutte le chiese costituivano un santuario di livello inferiore (santuario all'interno della chiesa propriamente detta), ma solo le chiese con licenza dal re avevano una versione più ampia (santuario in una zona che circonda la chiesa). Ci sono state almeno 22 chiese con statuti di santuario più ampio, tra cui Battle Abbey, Beverley, Colchester, Durham, Hexham, Norwich, Ripon, Wells, Winchester Cathedral, Abbazia di Westminster e York Minster.
A volte il criminale doveva raggiungere la chiesa stessa per essere protetto, e avrebbe potuto dover suonare una certa campana, o indossare un certo anello, o sedersi su una determinata sedia (frith)In altri luoghi, vi era una zona attorno alla chiesa abbaziale, talvolta estesa fino a un miglio e mezzo, demarcata da alcune pietre di confine; alcuni di questi elementi ancora sopravvivono in varie chiese.
I santuari della chiesa erano regolati dal diritto comune. Un richiedente asilo doveva confessare i peccati, consegnare le armi , ed era posto sotto la supervisione del capo della chiesa o di abbazia, dove si era rifugiato. Poi aveva quaranta giorni per fare una delle due scelte: arrendersi alle autorità secolari e affrontare un processo per i presunti crimini, o confessare la colpa ed essere mandato in esilio (abiura) per la via più breve e senza poter tornare senza il permesso del re. Chiunque tornasse dall'abiura avrebbe potuto essere giustiziato dalle autorità e scomunicato dalla Chiesa.
Se l'indagato avesse scelto di confessare la propria colpevolezza e di abiurare, lo avrebbe fatto in una cerimonia pubblica, di solito davanti al cancello del terreno della chiesa. Avrebbe ceduto i loro beni alla chiesa, e ogni proprietà terriera alla corona. Il coroner, un funzionario medievale, avrebbe quindi scelto una città portuale da cui il fuggiasco avrebbe dovuto lasciare l'Inghilterra (anche se il fuggitivo a volte ebbe egli stesso questo privilegio). Il rifugiato sarebbe partito a piedi nudi e capo scoperto, portando una croce di legno personale come un simbolo di protezione sotto la chiesa. Teoricamente sarebbe rimasto per la strada principale, e arrivato al porto avrebbe preso la prima nave per allontanarsi dall'Inghilterra. In pratica, tuttavia, il fuggitivo una volta ottenuta una distanza di sicurezza avrebbe potuto abbandare il bastone, dileguarsi e cominciare una nuova vita.
Conosciute le opzioni disponibili, alcuni fuggiaschi avrebbero respinto entrambe le scelte, optatndo per una fuga dal santuario prima dei quaranta giorni. Altri semplicemente non avrebbero scelto fino alla fine del periodo. Dato che era illegale per gli amici della vittima irrompere in un asilo, la chiesa avrebbe privato il fuggitivo di cibo e acqua fino a quando non avesse preso una decisione.
Enrico VIII modificò le regole in materia di asilo, riducendo a un breve elenco i tipi di reati per i quali era permesso richiedere asilo. Il sistema medievale di asilo venne infine abolito interamente da Giacomo I nel 1623.
Durante la Guerra delle due rose, quando una delle due parti dovesse improvvisamente vincere una battaglia, alcuni aderenti della parte perdente avrebbero potuto trovarsi circondati da nemici e non in grado di tornare alla loro parte. In tale situazione si sarebbero quindi precipitati al santuario presso la chiesa più vicina, fino a quando non fosse stato sicuro di uscire. Un primo esempio è la regina Elizabeth Woodville, consorte di Edoardo IV d'Inghilterra.
Nel 1470, quando i Lancaster restaurarono brevemente Enrico VI sul trono, la regina Elizabeth Woodville viveva a Londra con alcuni giovani figlie. Si trasferì con loro al santuario dell'Abbazia di Westminster, risiedendovi confortevolmente fino a che Edoardo IV fu rimesso sul trono nel 1471 e dando alla luce il loro primo figlio Edoardo V proprio in quel periodo. Quando re Edoardo IV morì nel 1483, Elizabeth (che era molto impopolare anche con gli York e, probabilmente, aveva bisogno di protezione) prese le sue cinque figlie e il figlio minore (Richard, Duca di York) e nuovamente si spostarono al santuario di Westminster. Per essere sicuri di aver tutti i comfort di casa, si portarono dietro tanti mobili e scrigni che gli operai dovettero fare alcuni buchi alle pareti per spostare tutto abbastanza velocemente[3]
Note[modifica]
^ (EN) Merriam Webster
^ Andrea Giardina «Storia di Roma dall' antichità a oggi», editore Laterza
^ (EN) Historical Memorials of Westminster Abbey by Arthur Penrhyn Stanley, pp. 35-36
Sono note come leggi Siccardi le leggi separatiste n. 1013 del 9 aprile 1850 e n. 1037 del 5 giugno 1850 dell'allora Regno di Sardegna, che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella degli altri stati europei. Esse sono le leggi più note del quadro legislativo in materia ecclesiastica che fu impostato in Piemonte fra il 1848 e il 1861 e successivamente esteso e ampliato al Regno d'Italia. Diversamente dalle leggi Siccardi le altre iniziative di legge ebbero un netto carattere neo-giurisdizionalsta. Fra queste le più importanti furono la cosiddetta legge Rattazzi n. 878 del 29 maggio 1855 e le leggi eversive n. 3036 del 7 luglio 1866 e n. 3848 del 15 agosto 1867.
Indice[nascondi]
1 Il quadro storico
2 I provvedimenti separatisti
3 Le leggi neo-giurisdizionaliste
4 Leggi eversive del Regno d'Italia
5 Note
6 Voci correlate
[modifica] Il quadro storico
In seguito all'appoggio di Vittorio Emanuele II, il governo D'Azeglio attuò un programma di riforme degli istituti giuridici del Regno di Sardegna, concretizzando le innovazioni del 1848. In questo contesto storico il guardasigilli Giuseppe Siccardi propose le Leggi Siccardi, subito approvate a gran maggioranza dalla Camera, nonostante le resistenze dei conservatori più legati alla Chiesa cattolica. Resistenze dovute soprattutto all'abolizione di tre grandi privilegi che il clero godeva nel Regno. Tali privilegi erano il foro ecclesiastico, un tribunale separato che sottraeva alla giustizia laica gli uomini di Chiesa, il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di coloro che trovavano rifugio nelle chiese, e la manomorta, l'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici.
Le Leggi Siccardi in quanto violazione unilaterale del Concordato stipulato dalla Santa Sede e dal Regno di Sardegna nel 1841[1] segnarono l'inizio di un lungo attrito tra il regno sabaudo ed il Papato, attrito che si consolidò nel 1852 con il progetto di istituire il matrimonio civile e, successivamente, con la Crisi Calabiana.
[modifica] I provvedimenti separatisti
La separazione fra Stato e Chiesa era iniziata con le leggi del 1848 che avevano assicurato anzitutto la libertà di culto ai valdesi e successivamente con la legge Simeo la non discriminazione in base al culto. Nel 1850 furono promulgate le leggi Siccardi (n. 1013 del 9 aprile 1850, n. 1037 del 5 giugno 1850), che abolirono tre grandi privilegi del clero, tipici degli stati di antico regime: il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla giustizia dello Stato gli uomini di Chiesa oltre che per le cause civili anche per i reati comuni (compresi quelli di sangue), il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di chi si fosse macchiato di qualsiasi delitto e fosse poi andato a chiedere rifugio nelle chiese, nei conventi e nei monasteri, e la manomorta, ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle proprietà immobiliari degli enti ecclesiastici (stante la loro inalienabilità, e quindi l'esenzione da qualsiasi imposta sui trasferimenti di proprietà). Inoltre, tali provvedimenti normativi disposero il divieto per gli enti morali (e quindi anche per la chiesa e gli enti ecclesiastici) di acquisire la proprietà di beni immobili senza l'autorizzazione governativa. Nonostante l'opposizione di principio della Santa Sede, fu accettata da una parte del mondo cattolico (i cosiddetti cattolici liberali). I cattolici intransigenti promossero invece una strenua resistenza a queste leggi, che continuò anche a seguito della loro promulgazione e sfociò con l'arresto dell'arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, che venne processato e condannato ad un mese di carcere dopo aver invitato il clero a disobbedire a tali provvedimenti.
[modifica] Le leggi neo-giurisdizionaliste
Negli anni seguenti il governo, anche per l'avvicinamento di Cavour alla sinistra anticlericale, inasprì il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa, riprendendo la politica neo-giurisdizionalista avviata con la legge del 21 luglio 1848, che aveva soppresso la Compagnia di Gesù, espellendo i gesuiti non piemontesi, e le Dame del Sacro Cuore, largamente diffuse nella Savoia.
Il 29 maggio 1855, alla conclusione della crisi Calabiana, fu approvata la cosiddetta legge Rattazzi, che abolì tutti gli ordini religiosi (tra i quali agostiniani, carmelitani, certosini, cistercensi, cappuccini, domenicani, benedettini) privi di utilità sociale, ovvero che «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi», e ne espropriò tutti i conventi (335 case), sfrattando 3733 uomini e 1756 donne. I beni di questi ordini soppressi furono conferiti alla Cassa ecclesiastica, una persona giuridica distinta ed autonoma dallo Stato. L'iter di approvazione della legge, proposta dal primo ministro Cavour, fu contrastato da re Vittorio Emanuele II e da un'opposizione parlamentare agitata dal senatore Luigi Nazari di Calabiana, vescovo di Casale Monferrato, che determinarono le temporanee dimissioni dello stesso Cavour.
Nel biennio 1859-1861 questa legislazione fu estesa ai territori che vennero via via via annessi.
[modifica] Leggi eversive del Regno d'Italia
Con l'avvento del Regno d'Italia, avvenuto nel 1861, e le difficoltà di bilancio provocate dalla seconda e terza guerra di indipendenza, il Governo adottò nei confronti della Chiesa una politica limitativa, in particolare rispetto agli enti ecclesiastici tramite le cosiddette Leggi eversive:
la Legge n. 3036 del 7 luglio 1866 con cui fu negato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà di tali enti soppressi furono incamerati dal demanio statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione nel libro del debito pubblico di una rendita del 5% a favore del fondo per il culto (in sostituzione della precedente cassa ecclesiastica del Regno di Sardegna). Venne inoltre sancita l'incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili, fatte salve le parrocchie.
La Legge n. 3848 del 15 agosto 1867 previde la soppressione di tutti gli enti secolari ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del Paese. Da tale provvedimento restarono esclusi seminari, cattedrali, parrocchie, canonicati, fabbricerie e gli ordinariati.
Con la legge del 19 giugno 1873 il primo ministro Giovanni Lanza estese l'esproprio dei beni ecclesiastici al territorio degli ex Stati Pontifici e,quindi, anche a Roma, la nuova capitale.
Queste leggi produssero un incremento vertiginoso della secolarizzazione: le stime dicono che il numero dei religiosi, negli anni tra il 1861 e il 1871, scese da 30632 a 9163 unità.[senza fonte]
[modifica] Note
^ Giacomo Margotti, Memorie per la storia de' nostri tempi, vol. I, Torino 1863, p. 22
[modifica] Voci correlate
Anticlericalismo
Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Siccardi"

Religione e politica in conflitto:Il contrasto sul diritto di asilo
Evoluzione storica - Situazione attuale - Comparazione con gli altri paesi

o Sono accampati nelle chiese con materassi e sacchi a pelo, pernottano in sacrestie o abitano nelle cantine di Canoniche e Parrocchie: gente, che vive dell'asilo offerto dalla chiesa. Ci si riferisce al fenomeno odierno che vede extracomunitari - non muniti di un valido permesso di soggiorno - rifugiarsi negli edifici ecclesiastici per evitare che lo Stato li rispedisca nel paese di origine.Questa forma di asilo è diventata negli scorsi decenni sempre più frequente. Le comunità cristiane di diverse confessioni accolgono ed ospitano gli stranieri per ragioni umanitarie. Di regola lo Stato e la Chiesa considerano il destino di tali stranieri in maniera totalmente differente. Nella maggior parte dei casi è dubbio se questi possano tornare in patria senza pericolo o se rimangono ivi esposti alla minaccia di persecuzioni politiche, tortura o pena di morte.o Soltanto in Germania sono dalle 100 alle 400 l'anno le persone a cui è stato negato il diritto d'asilo. In tutt'Europa dal 1980 - cioè dalla ripresa dell'offerta di asilo presso le istituzioni religiosi - sono stati addirittura circa 10.000 i rifugiati che hanno cercato rifugio negli edifici sacri.Il più importante esempio del movimento del diritto di asilo in Europa - accanto a quello extraeuropeo degli USA - è costituito dai Paesi Bassi. Le locali comunità ecclesiastiche sono state tra le prime ad accogliere profughi e a promuovere il collegamento degli analoghi movimenti di tutta Europa.Nell'ambito dei paesi di lingua tedesca, il movimento per l'asilo presso le chiese si contraddistingue per l'aver assicurato protezione in numerosi casi. In tali paesi, ha inoltre condotto ad una discussione - sia interno alla Chiesa che pubblica - particolarmente intensa sulla legittimità della moderna protezione da parte delle istituzioni religiose. Oltre che in Germania, il diritto di asilo esiste principalmente in Svizzera e - in un numero più ristretto di casi - in Austria.o Non diversa è la situazione in Gran Bretagna, dove l'interpretazione sempre più restrittiva dei diritti degli stranieri conduce ad una regolare concessione di asilo da parte delle chiese. Nell'ambito dei Paesi Scandinavi, l'asilo presso le Chiese si presenta di particolare rilevanza in Norvegia: nel 1993 vivevano allo stesso tempo 700 esuli Kosovari in 140 edifici ecclesisastici. Anche in Svezia e in Danimarca si è ripetutamente fatto ricorso alla protezione delle Chiese.Anche in Francia, Belgio, Italia e Spagna esiste il diritto di asilo presso le Chiese. Particolare eco internazionale è stata sollevata dall'occupazione di massa delle chiese, a cui hanno preso parte diverse centinaia di stranieri, come è accaduto nel 1996 a Parigi o all'inizio del 2001 a Barcellona ed in altre città spagnole. In questi Paesi, l'asilo presso le Chiese viene spesso utilizzato come protesta contro la dominante politica sugli stranieri o per ovviare alla condizione di "senzatetto" di molti profughi. Nell'Europa sudorientale, nella confusione politica e sociale generata dal conflitto tra le popolazioni della ex-Jugoslavia, diverse persone sono state portate in salvo negli edifici sacri.o Complessivamente, l'esperienza del moderno diritto di asilo mostra che le Chiese rappresentano, anche nella società "secolarizzata" del Ventunesimo Secolo, un luogo di protezione, dove i profughi possono vivere indisturbati a volte per interi mesi o addirittura anni. Gli organi dello Stato mostrano di aver remore nel tirarli fuori con la forza dalle "case di Dio", anche se nella maggior parte dei casi ciò sarebbe consentito dalla legge.In fondo, la protezione offerta dagli organi sacri, oggi, non possiede più - al contrario di quanto accadeva in epoca antica e nel Medioevo, quando era una parte costitutiva delll'ordine sociale - nessuna rilevanza giuridica riconosciuta. La tematica dell'asilo desta perciò regolarmente intense e contrastate discussioni sulla sua conformità al diritto in uno stato di diritto democratico e sovrano.Il rimprovero dei detrattori è il seguente: offrendo asilo agli stranieri, le comunità religiose si appropriano di diritti particolari che oggi non spettano più loro e minano in tal modo lo stato di diritto. I sostenitori evidenziano, per contro, come, nel caso dell'asilo da parte delle Chiese, si tratta di un conflitto tra diritto e giustizia che una solida democrazia può e deve reggere. Inoltre la concessione dell'asilo è in sintonia con il diritto fondamentale della libertà di religione.o La contrapposizione tra Chiesa e Stato rispetto al moderno diritto di asilo ecclesiastico è adesso per la prima volta approfonditamente esaminato dal politologo Matthias Morgenstern. I suoi studi scientifici - che costituiscono il risultato di un quadrennale lavoro di ricerca svolto all'università di Augsburg (Germania), presso la cattedra del Prof. Theo Stammen - sono costituiti da una panoramica sul moderno diritto di asilo, dal suo primo apparire all'inizio degli anni Ottanta fino ad oggi. Ad essere descritto è - prendendo come modello la Germania - tanto lo sviluppo pratico, i conflitti reali e il pubblico dibattito quanto il risultante quadro di problemi politici e costituzionali.La ricerca affronta compiutamente anche la prospettiva storica e transnazionale della tematica, l'una attraverso la ricorso delle linee di sviluppo storiche, l'altra attraverso la comparazione con eventi corrispondenti in Europa del Nord e dell'Est così come nel Nord America. La situazione dei vicini Paesi madrelingua tedeschi Austria e Svizzera è descritta in modo particolarmente dettagliato. Nell'ambito della comparazione internazionale viene anche esaminato l'influsso dei rapporti tra Stato e Chiesa sulla reazione dello Stato nei confronti dell'asilo presso gli organismi religiosi.o La pubblicazione degli studi si rivolge tanto agli studiosi quanto agli altri lettori che vi hanno interesse, in particolare a coloro che nello stato, nella chiesa o nell'ambito delle iniziative private vengono a confronto nella prassi con il tema dell'asilo degli stranieri. Accanto ai suoi fondamenti scientifici, l'opera si contraddistingue per la chiarezza del linguaggio e la limpidezza della trattazione. Il moderno fenomeno dell'offerta di asilo da parte delle Chiese viene documentato ed analizzato in tutti i suoi aspetti essenziali.
Matthias Morgenstern:Kirchenasyl in der Bundesrepublik Deutschland.- Historische Entwicklung,- Aktuelle Situation,- Internationaler Vergleich.Reihe "Politik und Religion"Westdeutscher Verlag(Verlag für Sozialwissenschaften)Wiesbaden 2003ISBN: 3-531-14067-1
materiali storici

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