Pietro Berti

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VILLA BERTI - IMOLA VIA BEL POGGIO 13

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Anchorage

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giovedì 10 marzo 2011

TRATTATO DI LISBONA

Il trattato in sintesi
Il 1° dicembre 2009 il trattato di Lisbona è entrato in vigore, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale.
Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
Un’Europa più democratica e trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale.
Un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo: il Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’UE, è dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell’UE e gli accordi internazionali. In particolare, l’estensione della procedura di codecisione garantisce al Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli atti legislativi europei.
Un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali: i parlamenti nazionali possono essere maggiormente coinvolti nell’attività dell’UE, in particolare grazie ad un nuovo meccanismo per verificare che l’Unione intervenga solo quando l’azione a livello europeo risulti più efficace (principio di sussidiarietà). Questa maggiore partecipazione, insieme al potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, accresce la legittimità ed il funzionamento democratico dell’Unione.
Una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta “iniziativa popolare”, un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri può invitare la Commissione a presentare nuove proposte.
Ripartizione delle competenze: la categorizzazione delle competenze consente di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea.
Uscita dall’Unione: per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di uscire dall’Unione.
Un’Europa più efficiente, che semplifica i suoi metodi di lavoro e le norme di voto, si dota di istituzioni più moderne e adeguate ad un’Unione a 27 e dispone di una maggiore capacità di intervenire nei settori di massima priorità per l’Unione di oggi.
Un processo decisionale efficace ed efficiente: il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio viene esteso a nuovi ambiti politici per accelerare e rendere più efficiente il processo decisionale. A partire dal 2014, il calcolo della maggioranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati membri e della popolazione, in modo da rappresentare la doppia legittimità dell’Unione. La doppia maggioranza è raggiunta quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
Un quadro istituzionale più stabile e più semplice: il trattato di Lisbona istituisce la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, introduce un legame diretto tra l’elezione del presidente della Commissione e l’esito delle elezioni europee, prevede nuove disposizioni per la futura composizione del Parlamento europeo e stabilisce norme più chiare sulla cooperazione rafforzata e sulle disposizioni finanziarie.
Migliorare la vita degli europei: il trattato di Lisbona migliora la capacità di azione dell’UE in diversi settori prioritari per l’Unione di oggi e per i suoi cittadini. È quanto avviene in particolare nel campo della “libertà, sicurezza e giustizia”, per affrontare problemi come la lotta al terrorismo e alla criminalità. La stessa cosa si verifica, in parte, anche in ambiti come la politica energetica, la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.
Un’Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza, che promuove i valori dell’Unione, integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo, prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce una migliore protezione dei cittadini europei.
Valori democratici: il trattato di Lisbona precisa e rafforza i valori e gli obiettivi sui quali l'Unione si fonda. Questi valori devono servire da punto di riferimento per i cittadini europei e dimostrare quello che l’Europa può offrire ai suoi partner nel resto del mondo.
I diritti dei cittadini e la Carta dei diritti fondamentali: il trattato di Lisbona mantiene i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare, garantisce le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali rendendoli giuridicamente vincolanti. Il trattato contempla diritti civili, politici, economici e sociali.
Libertà dei cittadini europei: il trattato di Lisbona mantiene e rafforza le quattro libertà fondamentali, nonché la libertà politica, economica e sociale dei cittadini europei.
Solidarietà tra gli Stati membri: il trattato di Lisbona dispone che l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Pone inoltre l’accento sulla solidarietà nel settore energetico.
Maggiore sicurezza per tutti: la capacità di azione dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia viene rafforzata, consentendo di rendere più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo. Anche le nuove disposizioni in materia di protezione civile, aiuti umanitari e salute pubblica contribuiscono a potenziare la capacità dell'Unione di far fronte alle minacce per la sicurezza dei cittadini.
Un’Europa protagonista sulla scena internazionale, il cui ruolo viene potenziato raggruppando gli strumenti comunitari di politica estera, per quanto riguarda sia l’elaborazione che l’approvazione di nuove politiche. Il trattato di Lisbona permette all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello mondiale. Mette la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell’Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera.
La nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e visibilità.
Un nuovo servizio europeo per l’azione esterna assiste l’alto rappresentante nell’esercizio delle sue funzioni.
La personalità giuridica unica conferita all’Unione ne rafforza il potere negoziale, potenzia ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e la rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
La politica europea di sicurezza e di difesa, pur conservando dispositivi decisionali speciali, agevola la cooperazione rafforzata tra un numero ristretto di Stati membri.
Il trattato di Lisbona modifica i due documenti fondamentali dell’UE: il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. Quest’ultimo è ridenominato “trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Al trattato sono inoltre allegati diversi protocolli e dichiarazioni.
Il trattato di Lisbona
Ordinate una copia su carta del trattato di Lisbona o scaricatene una versione in PDF
È ora anche disponibile il testo consolidato dei due principali trattati, con le modifiche apportate dai singoli articoli del trattato di Lisbona.
Testo consolidato dei trattati, modificati dal trattato di Lisbona
Ordinate una copia su carta del testo consolidato o scaricatene una versione in formato PDF


Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza / Servizio europeo per l'azione esterna http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Background-HighRepresentative_IT.pdf

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europeaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(GU C 83 30.3.2010) http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica(GU C 84 30.3.2010) http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:084:SOM:IT:HTML

Trattato di Lisbona (GU C 306 17.12.2007) http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:IT:HTML
A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI


1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.


2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.


3. Dichiarazione relativa all'articolo 7 bis del trattato sull'Unione europea

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.


4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo

Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.
5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeorelativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo

Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.


6. Dichiarazione relativa agli articoli 9 B, paragrafi 5 e 6, 9 D, paragrafi 6 e 7, e 9 E del trattato sull'Unione europea

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.


7. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consigliorelativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeatra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1º aprile 2017, dall'altro


Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 - al sistema di voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.

(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:


Sezione 1Disposizioni applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017

Articolo 1

Tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a) almeno i tre quarti della popolazione, o

b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.
Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.


Sezione 2Disposizioni applicabili a decorrere dal 1º aprile 2017

Articolo 4

A decorrere dal 1° aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a) almeno il 55% della popolazione, o

b) almeno il 55% del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
Sezione 3Entrata in vigore

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri"

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1° gennaio 2009, la conferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri".


9. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

Articolo 1

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.
2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.
10. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea

La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.


11. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.


12. Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea

1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.
2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle disposizioni degli articoli 9 D e 9 E del trattato sull'Unione europea.


13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.


14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.
La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.


15. Dichiarazione relativa all'articolo 13 bis del trattato sull'Unione europea

La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.


16. Dichiarazione relativa all'articolo 53, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 53, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 53, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.


17. Dichiarazione relativa al primato

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):
"Parere del Servizio giuridico del Consiglio
del 22 giugno 2007

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/641 ) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio del la preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia."


18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze

La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.
19. Dichiarazione relativa all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.


20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo 16 B possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.


21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia

La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


22. Dichiarazione relativa agli articoli 42 e 63bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 63bis, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.
23. Dichiarazione relativa all'articolo 42, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.


24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.


25. Dichiarazione relativa agli articoli 61 H e 188 K del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.


26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata sul titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato membro alla misura in questione.

Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base all'articolo 96 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la questione al Consiglio europeo.
27. Dichiarazione relativa all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.


28. Dichiarazione relativa all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 78 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini "misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea.


29. Dichiarazione relativa all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.


30. Dichiarazione relativa all'articolo 104 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Riguardo all'articolo 104 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.
In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.


31. Dichiarazione relativa all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 140 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.
32. Dichiarazione relativa all'articolo 152, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute umana.


33. Dichiarazione relativa all'articolo 158 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che il riferimento alle "regioni insulari" contenuto nell'articolo 158 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.


34. Dichiarazione relativa all'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.


35. Dichiarazione relativa all'articolo 176 A del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che l'articolo 176 A non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo 297.


36. Dichiarazione relativa all'articolo 188 N del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo IV, capi 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.
37. Dichiarazione relativa all'articolo 188 R del trattato sul funzionamento dell'Unione europee
Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 188 R pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.
38. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia
La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 222, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.
In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.
39. Dichiarazione relativa all'articolo 249 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.
40. Dichiarazione relativa all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 280 H, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.
41. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 308, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 5 di detto trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
42. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.
43. Dichiarazione relativa all'articolo 311bis, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 311bis, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 311bis, paragrafo 1 e dell'articolo 299, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.
B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI
44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento, prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.
45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la proposta e l'acquis di Schengen.
46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.
47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte, all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.
48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.
La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 188 R, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma dell'articolo 188 R avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.
49. Dichiarazione concernente l'Italia
La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:
"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:
GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;
RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;
RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;
CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;
RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;
RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.".
50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie
La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.
C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
Inoltre, la conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto finale:
51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.
52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea
Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione "Unita nella diversità", l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa.
53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione (n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.
2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo.
3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia
La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.
55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.
56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.
Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di polizia.
L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo
L'Italia constata che, conformemente agli articoli 8 A (rinumerato articolo 10) e 9 A (rinumerato articolo 14) del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.
L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 8 (rinumerato articolo 9) del trattato sull'Unione europea e all'articolo 17 (rinumerato articolo 20) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009/2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi di cui all'articolo 9 A (rinumerato articolo 14), secondo paragrafo, primo comma.
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati
Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 270 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 270 bis, paragrafo 2, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui all'articolo 269, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 311 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 311 bis, paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.
61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito
La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di "Solidarność" e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"
Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "cittadini", ad esclusione del riferimento ai "cittadini dei territori britannici dipendenti", che deve intendersi fatto ai "cittadini dei territori britannici d'oltremare".
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo
Il Regno Unito rileva che l'articolo 9 A del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1 "(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.".

Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei ventisette Stati membri. È entrato in vigore il 1º dicembre 2009, dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri.
Il trattato sull'Unione europea contiene una disposizione che consente la revisione dei trattati: l'articolo 48 prevede che qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possano sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali; qualora il Consiglio europeo dia il proprio accordo, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza intergovernativa (CIG), che è convocata dal presidente del Consiglio. Il Consiglio europeo può anche decidere, a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, è il Consiglio europeo a definire il mandato per una CIG, che è successivamente convocata dal presidente del Consiglio. Pertanto in tutti i casi viene convocata una conferenza intergovernativa composta da tutti gli Stati membri (preceduta o meno da una convenzione) e una modifica dei trattati richiede sempre le ratifica da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Il trattato di Lisbona è l'ultimo in ordine di tempo dei trattati che, in passato, hanno modificato i trattati su cui sono state fondate le Comunità e l'Unione europea, quali l'Atto unico europeo (1986), il trattato sull'Unione europea (Maastricht) (1992), il trattato di Amsterdam (1997) e il trattato di Nizza (2001).
estratto da: http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=1296&lang=it
GUIDA AL TRATTATO DI LISBONA
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
UN’UNIONE PER IL VENTUNESIMO SECOLO . . . . . . . . . . . . . . . 2
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL TRAT TATO DI LISBONA . . . . . . 4
PER SAPERNE DI PIÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Il cammino verso Lisbona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ulteriori informazioni riguardo ai cambiamenti istituzionali. . . . . . . . . 12
Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dopo decenni di guerre che hanno causato milioni di morti, la fondazione dell’Unione
europea (UE) ha segnato l’inizio di una nuova era in cui i paesi europei hanno
cominciato a risolvere i propri problemi attraverso il dialogo e non con lo scontro.
Attualmente, i membri dell’UE godono di moltissimi vantaggi: un mercato libero con
una moneta che facilita il commercio e lo rende più effi ciente, milioni di nuovi posti di
lavoro, maggiori diritti per i lavoratori, libera circolazione delle persone e un ambiente
più pulito.
Tuttavia le norme attuali erano state pensate per un’Unione molto più ristretta, che
non si trovava di fronte alle sfi de mondiali di oggi, come il cambiamento climatico,
la recessione mondiale o la criminalità transfrontaliera internazionale. L’UE dispone del
potenziale e delle capacità necessarie per risolvere questi problemi, tuttavia essi non
possono essere risolti se non migliorando il suo modo di funzionare.
È questa la ragion d’essere del trattato di Lisbona che darà all’UE più democrazia,
effi cacia e trasparenza, che permetterà ai cittadini e ai parlamenti di esprimersi su
quanto accade a livello europeo, e grazie al quale l’Europa potrà far sentire più distinta
e più forte la propria voce nel mondo, tutelando nel contempo gli interessi nazionali.
Il trattato dà ai cittadini la capacità di avviare un’iniziativa popolare grazie alla quale
essi, previa presentazione di un milione di fi rme, potranno invitare la Commissione
europea a presentare nuove proposte politiche.
I parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro avranno un ruolo più importante
in quanto potranno esaminare la legislazione comunitaria prima che questa venga
approvata. Essi potranno quindi essere sicuri che l’UE non superi determinati limiti su questioni di competenza nazionale o locale.
I poteri del Parlamento europeo verranno estesi e i membri del Parlamento europeo eletti a
suffragio universale potranno intervenire in un maggior numero di questioni.
Diversamente dall’attuale trattato (trattato di Nizza), la Commissione continuerà ad
essere formata da un commissario per ogni Stato membro.
Il presente opuscolo ha lo scopo di spiegare ai cittadini le implicazioni del trattato di
Lisbona.
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UFFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Uffi cio per l’Italia
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00187 Roma
ITALIA
Tel. +39 06699501
Fax +39 0669950200
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Altre rappresentanze e uffi ci della Commissione europea e del Parlamento europeo si trovano nei paesi membri dell’Unione
europea. Delegazioni della Commissione europea si trovano anche in altri paesi del mondo.
GUIDA AL TRATTATO DI LISBONA
Dopo decenni di guerre che hanno causato milioni di morti, la fondazione dell’Unione europea (UE) ha segnato l’inizio di una nuova era in cui i paesi europei hanno cominciato a risolvere i propri problemi attraverso il dialogo e non con lo scontro. Attualmente, i membri dell’UE godono di moltissimi vantaggi. Tuttavia le norme attuali erano state pensate per un’Unione molto più ristretta, che non si trovava ancora di fronte alle sfide mondiali di oggi, come il cambiamento climatico, la recessione mondiale o la criminalità transfrontaliera internazionale. L’UE dispone del
potenziale e delle capacità necessarie per risolvere questi problemi, tuttavia
essi non possono essere risolti se non migliorando il suo modo di funzionare.
È questa la ragion d’essere del trattato di Lisbona che darà all’UE più democrazia, efficacia e
trasparenza, che permetterà ai cittadini e ai parlamenti di esprimersi su quanto accade a livello europeo, e grazie al quale l’Europa potrà far sentire più distinta e più forte la propria voce
nel mondo, tutelando nel contempo gli interessi nazionali.
Il presente opuscolo ha lo scopo di spiegare ai cittadini le implicazioni del trattato
di Lisbona.

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