Pietro Berti

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Anchorage

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venerdì 4 marzo 2011

Cause di estinzione del reato e della pena

Cause di estinzione del reato e della pena La punibilità è la possibilità in concreto di applicazione di una sanzione penale a seguito di un comportamento che l’Ordinamento Giuridico riconosce come reato.Le cause che escludono la punibilità sono: cause di estinzione del reato (estinguono la punibilità in astratto cioè escludono l’applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna) e cause di estinzione della pena (estinguono la punibilità in concreto della pena cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna). La differenza sta nel fatto che le prime operano antecedentemente all’intervento di una sentenza di condanna (incidendo sulla punibilità in astratto, estinguendo la potestà statale di applicare la pena minacciata) mentre le seconde, presuppongono l’emanazione di una sentenza di condanna (estinguono la punibilità in concreto bloccando l’esecuzione della sanzione inflitta dal giudice). Le cause di estinzione del reato sono generali (riferibili a tutti i reati e si trovano nella parte generale del codice) e speciali (riferibili a determinati reati e si trovano in leggi speciali o nella parte speciale del codice), condizionate e incondizionate. Le cause di estinzione del reato sono: a) Morte del reo (art. 150 c.p.): la morte del reo prima della condanna estingue il reato. La morte estingue tutte le pene, sia quelle principali che quelle accessorie mentre rimangono intatte le obbligazioni civili che nascono dal reato (es. risarcimento del danno);b) Amnistia (art. 151 c.p.): è un provvedimento generale e astratto con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. E’ considerata un atto di clemenza che estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della stessa e delle pene accessorie. L'amnistia può essere propria o impropria. Quella propria può estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso mentre quella impropria può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (art. 151 co. I° pt. 2 c.p.). L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie anche se permangono gli altri effetti penali. Conseguentemente, anche con il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).La Corte costituzionale ha riconosciuto sempre e comunque la possibilità per l'imputato di rinunciare ai benefici dell'amnistia e chiedere l'esame di merito, al fine di ottenere una eventuale assoluzione.c) Prescrizione del reato (art. 157 c.p.): il decorso di un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) senza che intervenga la pronuncia di una la sentenza di condanna irrevocabile, determina l’estinzione del reato per prescrizione.La misura costituisce la rinuncia dello Stato all’applicazione della sanzione punitiva sul presupposto del passare del tempo.I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.Sulla base della pena prevista per ciascun tipo di reato, l'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario per la prescrizione del reato.Per le contravvenzioni, le cause di estinzione del reato sono:a) Oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.): consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue il reato. L’Ordinamento distingue tra oblazione obbligatoria e facoltativa. La prima trova applicazione nell’ambito delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda e l’imputato, facendone richiesta, ha diritto a beneficiare di questa causa di estinzione del reato pagando una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista per la contravvenzione. Quella facoltativa invece riguarda le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed è rimessa alla valutazione del Giudice. In questo caso, perché il reato si estingua, è necessario pagare una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. L’oblazione poi può essere comune “nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento” e speciale prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda e, dall’altro, deve essere applicata discrezionalmente dal giudice.b) Perdono giudiziale (art. 169 c.p.): è la rinuncia dello Stato all’applicazione di una pena in considerazione dell’età del reo. Ai fini dell’applicabilità di tale misura, occorre che il reo, al momento della commissione del fatto, abbia un’età inferiore ai 18 anni e che il reato non sia considerato grave. c) Sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.): l’Autorità Giudiziaria, dopo aver applicato una sanzione penale (sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a 2 anni), ne sospende l’esecuzione (per un termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se è per contravvenzione) a condizione che il colpevole, per un certo periodo di tempo, non commetta altri reati. In tal caso il reato viene estinto, in difetto, invece, il reo dovrà scontare entrambe le pene (la vecchia e la nuova).Le cause di estinzione della pena Sono quelle misure che operano sulla pena inflitta con sentenza di condanna e sono:a) Indulto (art. 174 c.p.): è un provvedimento generale ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica. Nella prassi è utilizzato come strumento di periodico sfoltimento delle carceri. Consiste in un atto di clemenza che condona la pena, in tutto o in parte, o la commuta in una pena di specie diversa. Si distingue un indulto proprio da un indulto improprio a seconda che il condono intervenga nella fase esecutiva rispetto a una sentenza irrevocabile di condanna o sia applicato dal Giudice al momento della sentenza.E’ un provvedimento di clemenza adottato dal Parlamento (legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale). Per l’applicazione dell’indulto è competente il Giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l'amnistia.Si differenzia dall'amnistia perché si limita a estinguere (in tutto o in parte) la pena principale, che viene condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge.L’indulto non estingue le pene accessorie, a meno che la legge di concessione non disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.Diversamente dalla grazia (provvedimento individuale), l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.b) Morte del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.): “la morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena”. La morte estingue tutto ma non fa venire meno le obbligazioni civili nascenti dal reato, né estingue la confisca.c) Amnistia impropria (art. 151 c.p.): “l’amnistia […] se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”. Fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie anche se permangono gli altri effetti penali. Presuppone la condanna definitiva e irrevocabile e, tale condanna, costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.d) Prescrizione della pena (artt. 172 e 173 c.p.): il decorso del tempo incide anche sulla pena inflitta con sentenza passata in giudicato. La prescrizione estingue la pena se dopo un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) la sentenza di condanna non viene eseguita. Il decorso del tempo non estingue la pena dell’ergastolo e le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.e) Grazia (art. 174 c.p.): è un provvedimento di carattere individuale emesso (discrezionalmente) dal Presidente della Repubblica con il quale viene condonata (in tutto o in parte) la pena principale di un condannato. Secondo la norma la grazia “condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna”. f) Liberazione condizionale (art. 176 c.p.): mira a favorire la rieducazione e il reinserimento nella società delle persone che, condannate a una pena detentiva, abbiano tenuto in carcere una buona condotta. Con la libertà condizionale viene temporaneamente sospesa l'esecuzione della pena, che, dopo un periodo positivo di prova, può essere definitivamente cancellata dal Giudice.Viene concessa solo al verificarsi di due condizioni: a) il reo ha scontato almeno un determinato periodo di tempo in carcere, b) durante questo periodo ha mostrato il proprio ravvedimento. Nel caso in cui durante il periodo di libertà condizionale il reo commette nuovamente lo stesso reato (o non rispetta gli obblighi previsti dalla Legge), il provvedimento viene revocato e il condannato riprende a scontare la pena in carcere. La libertà condizionale può essere concessa anche ai condannati all'ergastolo dopo che abbiano trascorso in carcere almeno 26 anni.g) Riabilitazione (art. 178 c.p.): è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo, e il condannato, abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.Il termine dei cinque anni diventa di dieci se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali.La riabilitazione determina la cancellazione definitiva dal casellario giudiziale dei reati commessi in passato.In base al disposto dell’art. 178, non può essere concessa quando il condannato, è stato sottoposto a misura di sicurezza o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.La domanda di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove veniva inflitta la condanna.h) Non menzione della condanna penale nel certificato del Casellario Giudiziale (art. 175 c.p.): è concessa discrezionalmente dal Giudice, al reo in caso di prima condanna per reati ritenuti non gravi (pena detentiva non superiore a 2 anni).
La pena - Le pene principali - Le pene accessorie - Pene sostitutive e misure alternative - Permessi premio - Cause di estinzione del reato e della pena - Misure di sicurezza - Misure di prevenzione -
sull'Amnistia e l'Indulto
discorso dell'On. Giovanni Leone
tenuto all'Assemblea Costituente nella seduta antimeridiana del 21 ottobre 1947
....[1]
Onorevoli colleghi, l'amnistia e indulto nel precedente sistema costituzionale, essendo considerati come uno degli attributi del sovrano, dovevano essere approvati dal Consiglio dei Ministri. In una Repubblica democratica invece è evidente che non si può attribuire il potere di concedere amnistia e indulto al potere esecutivo. Tale facoltà deve essere del Parlamento. Ritengo però che, considerando la particolare, delicata struttura della amnistia e dell'indulto e la necessità che questi provvedimenti siano perfezionati con rapida procedura, sia preferibile applicare il sistema indicato nel nostro emendamento.
E cioè i due rami del Parlamento delegano al Governo la potestà di emanare l'amnistia e l'indulto. Il decreto di amnistia e di indulto, trattandosi di un congegno delicatissimo che deve tener presente tutta la struttura del sistema penale vigente, è preferibile sia predisposto da un organo ristretto qual è il Governo, piuttosto che dalle Assemblee parlamentari. Inoltre vi sono evidenti esigenze di celerità, perché il Paese non può restare in una lunga attesa del provvedimento. Chi conosce l'amministrazione della giustizia sa che l'attesa dei provvedimenti di amnistia e di indulto la paralizza, in quanto le parti, nella speranza del benevolo provvedimento, sogliono chiedere il rinvio al magistrato, il quale spesso ritiene opportuno anch'egli attendere.
Vi sono dunque ragioni di opportunità, teorica e pratica, le quali concorrono per far attribuire al Governo l'attività rivolta a concretare e a rendere attuabile la deliberazione del Parlamento.
Peraltro, trattandosi di delegazione, il Parlamento dovrà indicare al Governo le direttive, gli orientamenti, i limiti e per quanto concerne le pene e per quanto concerne la casistica dei reati, e le condizioni soggettive di applicabilità del provvedimento. Ma dopo aver fatto questa ampia indicazione di direttive, di norme, di orientamenti, il Parlamento potrà e dovrà affidare al Governo la realizzazione concreta.
Ritengo quindi che il nostro emendamento, per questa parte nella quale esso si differenzia da quelli di altri colleghi, cioè nel disciplinare l'amnistia e l'indulto attraverso la legge delegata e non la legge normale, possa raccogliere l'assenso di molti colleghi. Di quanti cioè, mentre vogliono conservare questo importante attributo al Parlamento sovrano, ritengono di dover usufruire delle competenze tecniche del Governo e della rapida procedura che esso solo può offrire.

[1] La Costituzione disciplina gli istituti dell'amnistia e dell'indulto all'art. 79 secondo cui: "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge."
Tale articolo fu così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario disponeva: art. 79 :"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione". fonte: http://www.prefettura.it/index.php?f=Spages&nodo=55228&id_sito=1211

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