Chi è il giudice di pace
Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.Il giudice di pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.I requisiti per la nominaOgni cittadino italiano di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30 può chiedere di essere nominato giudice di pace.I requisiti per la nomina sono: 1. avere l'esercizio dei diritti civili e politici 2. non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza 3. avere idoneità fisica e psichica 4. avere conseguito la laurea in giurisprudenza 5. avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata 6. avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui al punto 6) non è richiesto per coloro che hanno esercitato:– funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni,– funzioni notarili,– insegnamento di materie giuridiche nelle università,– funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.Oltre a tali requisiti è necessario che la persona da nominare abbia la capacità di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.Il procedimento per la nominaIl procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di giudice di pace inizia con la pubblicazione dei posti vacanti.
- I posti vacanti sono pubblicati dal Presidente della corte di appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste (per scadenza dell'incarico al termine del quadriennio di conferma ovvero per il compimento del 75° anno di età) nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza.La pubblicazione avviene nel sito www.giustizia.it, nella gazzetta ufficiale e nell'albo pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto.
- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della corte di appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa.Nello stesso anno solare gli interessati non possono
presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti
non possono indicare più di sei sedi per ciascuna domanda afferente al singolo distretto
La presentazione di più domande non determina preferenza tra le sedi indicate, anche se relative allo stesso distretto.
Nell'ambito del singolo distretto il candidato può presentare anche più di una domanda nell'arco di un anno, tenendo tuttavia presente che la domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento o ancora da svolgersi presso altro distretto ovvero presso lo stesso distretto per le cui sedi propone domanda.E' ugualmente considerata inammissibile la domanda che non contenga la dichiarazione dell'interessato di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.Eventuali giudizi di inidoneità sopravvenuti alla proposizione della domanda debbono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, a pena di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, cui eventualmente l'aspirante sia stato ammesso.
- Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base delle proposte motivate del Consiglio giudiziario integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta.
- Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di mesi sei e viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.Al termine del periodo di tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio sull'idoneità di ciascun tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina.
- Gli idonei, nel limite dei posti pubblicati, sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.Gli idonei che non siano stati nominati in alcuna delle sedi indicate nella domanda possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti tra quelle pubblicate ovvero a sedi che si siano rese vacanti nel frattempo e per le quali il presidente della corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione proprio in ragione del cospicuo numero di ammessi al tirocinio nell'ambito del distretto.
- Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
Per altre informazioniConsiglio Superiore della Magistratura
fonte: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_19.wp;jsessionid=8F808F840EECDAFC51491800DBB4A128.ajpAL02- I posti vacanti sono pubblicati dal Presidente della corte di appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste (per scadenza dell'incarico al termine del quadriennio di conferma ovvero per il compimento del 75° anno di età) nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza.La pubblicazione avviene nel sito www.giustizia.it, nella gazzetta ufficiale e nell'albo pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto.
- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della corte di appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa.Nello stesso anno solare gli interessati non possono
presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti
non possono indicare più di sei sedi per ciascuna domanda afferente al singolo distretto
La presentazione di più domande non determina preferenza tra le sedi indicate, anche se relative allo stesso distretto.
Nell'ambito del singolo distretto il candidato può presentare anche più di una domanda nell'arco di un anno, tenendo tuttavia presente che la domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento o ancora da svolgersi presso altro distretto ovvero presso lo stesso distretto per le cui sedi propone domanda.E' ugualmente considerata inammissibile la domanda che non contenga la dichiarazione dell'interessato di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.Eventuali giudizi di inidoneità sopravvenuti alla proposizione della domanda debbono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, a pena di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, cui eventualmente l'aspirante sia stato ammesso.
- Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base delle proposte motivate del Consiglio giudiziario integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta.
- Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di mesi sei e viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.Al termine del periodo di tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio sull'idoneità di ciascun tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina.
- Gli idonei, nel limite dei posti pubblicati, sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.Gli idonei che non siano stati nominati in alcuna delle sedi indicate nella domanda possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti tra quelle pubblicate ovvero a sedi che si siano rese vacanti nel frattempo e per le quali il presidente della corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione proprio in ragione del cospicuo numero di ammessi al tirocinio nell'ambito del distretto.
- Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
Per altre informazioniConsiglio Superiore della Magistratura
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Il procedimento per la conferma
Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.La conferma può essere richiesta anche dal magistrato onorario che ha superato i 70 anni di età, tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il 75° anno di età.Il giudice di pace che vuole essere confermato presenta, almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, domanda di conferma diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale la conferma è richiesta.Contestualmente richiede al presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro svolto. Il presidente del tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 30.7.2002)Il Presidente della corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice di pace per il quale è stata chiesta la conferma, non procede, salvo diversa valutazione del presidente stesso, alla pubblicazione di tale posto in attesa che si definisca il procedimento di eventuale conferma. In ogni caso le domande di conferma hanno la priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e alle domande di trasferimento di sede.Ai fini della conferma è necessario che il competente Consiglio giudiziario integrato esprima un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio, basandosi sull'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che sulla quantità statistica del lavoro svolto. Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario integrato e del parere del presidente del tribunale territorialmente competente, verifica oltre che la sufficienza della preparazione tecnico professionale e la diligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, anche l'attualità del requisito necessario alla nomina consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.I giudici di pace confermati, in servizio alla data del 12 marzo 2001, possono essere ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico, fermo restando il limite massimo dei 75 anni di età (art. 20 della Legge 13.2.2001, n.48).
Il procedimento per la conferma
Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.La conferma può essere richiesta anche dal magistrato onorario che ha superato i 70 anni di età, tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il 75° anno di età.Il giudice di pace che vuole essere confermato presenta, almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, domanda di conferma diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale la conferma è richiesta.Contestualmente richiede al presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro svolto. Il presidente del tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 30.7.2002)Il Presidente della corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice di pace per il quale è stata chiesta la conferma, non procede, salvo diversa valutazione del presidente stesso, alla pubblicazione di tale posto in attesa che si definisca il procedimento di eventuale conferma. In ogni caso le domande di conferma hanno la priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e alle domande di trasferimento di sede.Ai fini della conferma è necessario che il competente Consiglio giudiziario integrato esprima un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio, basandosi sull'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che sulla quantità statistica del lavoro svolto. Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario integrato e del parere del presidente del tribunale territorialmente competente, verifica oltre che la sufficienza della preparazione tecnico professionale e la diligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, anche l'attualità del requisito necessario alla nomina consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.I giudici di pace confermati, in servizio alla data del 12 marzo 2001, possono essere ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico, fermo restando il limite massimo dei 75 anni di età (art. 20 della Legge 13.2.2001, n.48).
Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro)*, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire (15.493,71 Euro)**.Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire (1.032,91 Euro)***, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.
Cosa fa il Giudice di Pace nella materia penale
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il Giudice di Pace sul territorio
I giudici di Pace sono complessivamente 4700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 848 diverse sedi di uffici giudiziari.
Ciascun ufficio del Giudice di Pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.
Il personale di cancelleria addetto in pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice di Pace è di 5119 unità.
fonte: http://www.giustiziadipace.it/normative/Giurisprudenza/Chi%20%C3%A8%20il%20giudice%20di%20pace.htm
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro)*, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire (15.493,71 Euro)**.Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire (1.032,91 Euro)***, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.
Cosa fa il Giudice di Pace nella materia penale
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il Giudice di Pace sul territorio
I giudici di Pace sono complessivamente 4700 distribuiti, secondo la pianta organica, in 848 diverse sedi di uffici giudiziari.
Ciascun ufficio del Giudice di Pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni ovvero essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.
Il personale di cancelleria addetto in pianta organica in via esclusiva agli uffici del Giudice di Pace è di 5119 unità.
fonte: http://www.giustiziadipace.it/normative/Giurisprudenza/Chi%20%C3%A8%20il%20giudice%20di%20pace.htm
Il GIUDICE di PACE in Italia, per funzioni svolte e riconoscimento normativo qualificato, è il principale appartenente al grande e variegato mondo della magistratura onoraria di cui fa parte anche la Magistratura di Pace all’interno dell’unica categoria dei “giudici non professionali” (ricordo che “magistratura onoraria” è terminologia che gode di uno specifico rilievo costituzionale nell’art. 106 Cost.).Ricostruzione storica della giustizia laica in ItaliaPer operare una sintetica e completa ricostruzione storica della magistratura onoraria o laica in Italia occorre ricordare gli antenati prossimi e remoti del giudice di pace.ANTENATI REMOTI del GIUDICE di PACELa figura del giudice di pace è stata introdotta nel nostro paese, seguendo una tradizione di esperienza della giustizia di pace in alcune nazioni europee vicine per cultura giuridica alla nostra nazione (in Spagna dal 1855, in Francia introdotto con la legislazione rivoluzione francese del 1790 come simbolo della “fraternità” nell’ideologia dell’illuministica del tempo e Inghilterra come figura del Justice of the Peace che risale addirittura al 1327).Del resto, come ricordato in un recente convegno storico sul giudice di pace svolto a Napoli, il GP è un organo di giustizia storicamente presente nei regni preunitari d’Italia in applicazione delle disposizioni del codice civile napoleonico (in Emilia-Romagna a Bologna e Faenza nel 1807), anche nel regno borbonico delle due sicilie a Napoli come giudice di pace dei quartieri nel 1808 con competenze civili, commerciali e penali (“spegne le risse, ufficiale di PG nel suo dipartimento, decide in materia di diritto criminale”). ANTENATI PROSSIMI del GIUDICE di PACESi tratta delle figure del conciliatore e del VPO che sono giudici onorari storicamente risalenti nel tempo come antesignani delle nuove figure di giudici onorari.Con la legge 6 dicembre 1865 n. 2626, sull’ordinamento giudiziario del Regno, il giovane Stato italiano pensava alla figura del conciliatore quale organo capillare della giurisdizione contenziosa civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti (infatti, la 1egge 16 giugno del 1892, n. 261 aveva poi introdotto la denominazione «Ufficio di conciliazione», regolandone il funzionamento). Successivamente l’Ordinamento Giudiziario del 1941 aveva introdotto all’art. 32 la figura del vicepretore onorario: al quale, in conseguenza della commistione di ruoli propria del sistema processuale previgente, erano attribuite dall’art. 72 anche le funzioni requirenti, peraltro esercitabili pure da avvocati, notai, funzionari di PS, sindaci, assessori, consiglieri comunali o loro delegato.Le norme menzionate evocano, dunque, un’immagine quasi arcaica di magistrato onorario: una sorta di bonus paterfamilias al quale, specie in piccoli centri urbani o in contesti rurali, si rivolgeva una popolazione poco incline alle controversie giudiziarie in senso stretto, bisognosa prevalentemente di un autorevole compositore di liti ovvero (per le funzioni inquirenti) di un homo publicus, sinanche di diretta derivazione politica, capace di patrocinare le ragioni della collettività rispetto alle infrazioni dei singoli. LA COSTITUZIONE E LA MAGISTRATURA ONORARIAQuella sopra disegnata era, dunque, l’esperienza presente ai Costituenti, i quali ritennero opportuno riproporre tra l’altro che «la parola “onoraria” sta a indicare che la carica è elettiva e non di carriera…..è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della vita» (Giovanni Leone, Atti dell’Assemblea Costituente, seduta antimeridiana del 26 novembre 1947 avente ad oggetto l’attuale art. 106). Passando all’esame delle norme che, nella costituzione della repubblica italiana in vigore, fanno riferimento alla magistratura onoraria si devono richiamare le disposizioni contenute nel titolo IV sulla Magistratura e, nello specifico, il dettato dell’art.106 Costituzione.Il primo comma dell’art.106, invero, stabilisce che la nomina dei magistrati ordinari può avvenire soltanto per concorso, collegando la “stabilità” a questo strumento selettivo di ingresso ed escludendo, implicitamente, quindi, che tale connotato possa caratterizzare anche i magistrati onorari, la cui nomina è contemplata dal secondo comma, laddove si sancisce che essa, oltre che essere elettiva, può essere ammessa, evidentemente, attraverso altri criteri di designazione, ovvero dalla legge sull’ordinamento giudiziario.L’articolo 106 della Costituzione, al secondo comma, regola i rapporti tra magistratura ordinaria e onoraria in un ordinamento giudiziario in cui la magistratura onoraria è un sistema eventuale (il costutuente utilizza l’espressione “può”) e che si è sempre di più consolidato e potenziato, divenendo un sistema integrativo di supporto necessario e indispensabile per la giustizia civile e penale del nostro paese.Recita, infatti, il secondo del comma citato articolo che “la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”.Ai sensi dell’art. 116 Cost. con legge dello stato (approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, in conformità di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata) possono essere attribuite alle Regioni che ne facciano richiesta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche in materia di “organizzazione della giustizia di pace”.L’autonomia legislativa regionale è, in ogni caso, attribuita esclusivamente alla struttura e dislocazione degli uffici e la previsione della partecipazione, sia di un rappresentante dei giudici di pace sia di rappresentanti della Regione, si inserisce in quest’ambito costituzionale quale forma di “decentramento” di talune attribuzioni anche in materia di giustizia. LA FIGURA DEL GIUDICE DI PACE NEL NOSTRO ORDINAMENTOPassando ai nostri giorni, con la stagione delle riforme inaugurata dal codice di procedura penale del 1988 e dalle novelle processualcivilistiche degli anni novanta, il legislatore italiano ha ritenuto di prevedere, con la legge 21 novembre 1991 n. 374, una nuova figura di magistrato onorario: il Giudice di Pace. La legislazione originaria ha trovato successive e ripetute modifiche, soprattutto in correlazione con l’introduzione del giudice unico e esplicito riconoscimento come giudice civile e penale di primo grado nelle disposizioni del nuovo orinmento giudiziario.La figura del giudice di pace è stata inizialmente realizzata, forse sulla suggestione di analoghi istituti di altri ordinamenti, come giudice dell’equità, della seconda età (l’accesso era previsto inizialmente per persone tra i 50 e i 70 anni) e di prossimità per i cittadini attraverso una distribuzione territoriale molto articolata che si avvicina a quelle delle soppresse preture mandamentali.In questo momento l’istituto si è molto trasformato in quanto è stata allargata la fascia di età dei giudici di pace (ora dai 30 ai 70 anni) e ne sono state gradualmente ampliate le originarie competenze civili, includendovi competenze penali di primo grado per reati di modesta gravità e di microconflittualità tra cittadini, con un sistema processuale innovativo caratterizzato dalla valorizzarione della funzione conciliativa e dalla scomparsa di pene detentive (1egge 24 novembre 1999, n. 468).Più di recente, sono state previste nuove competenze:1. competenza giurisdizionale di convalida delle espulsioni emesse dall’Autorità amministrativa nei confronti degli immigrati extracomunitari e di decisione sui relativi ricorsi (legge 12 novembre 2004, n. 271) 2. convalida delle sanzioni amministrative emesse per il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e di decisione sui relativi ricorsi (legge 21 febbraio 2005, n. 272);3. reato di immigrazione clandestina;4. in materia civile, aumento della competenza e si è limitato il ricorso al giudizio di equità con la modifica all’att. 113 c.p.c.. Per la categoria dei giudici di pace e per tutte le altre categorie di giudici onorari (GOT, VPO, GOA) è ancora valida la nozione di onorarietà, prevista dai costituenti e sottesa anche alle interpretazioni delle sentenze emanate dalla giurisprudenza di legittimità.Si ricorda, in proposito, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11272 del 9 novembre 1998, ove è stato rilevato che rapporto di pubblico impiego e funzione onoraria si distinguono in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l‘inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio delle funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario onorario. A proposito del reclutamento ed alla formazione dei giudici di pace, un nuovo e più razionale sistema è stato introdotto dalla legge n.468 del 1999 (che ha modificato l’assetto originario della legge n. 374 del 1991), nella parte in cui prevede che la nomina del magistrato onorario da parte del CSM debba seguire e non precedere il periodo di tirocinio. Tale disciplina, che costituisce d’altra parte uno dei punti fermi della proposta elaborata dalla c.d. Commissione Acone, che prevede al riguardo le medesime regole per il genus magistratura onoraria (comprendente appunto giudici di pace, got e vpo), appare in effetti in sintonia con la esigenza di conferire in concreto le funzioni giurisdizioriali (quale ne sia l’estensione) solo a chi abbia dimostrato di essere in grado di svolgere l’incarico che è destinato ad assumere, sia dal punto di vista della preparazione giuridica, sia sotto l’aspetto dell’equilibrio e dell’indipendenza. Inoltre, attraverso questo sistema gli aspiranti magistrati onorari, che provengono da esperienze diverse dall’avvocatura o non vantano un pregresso esercizio di funzioni onorarie, avranno da un lato la possibilità di avvicinarsi gradualmente alla dialettica processuale e coglierne in concreto il significato e, dall’altro, di realizzare un collegamento, anche di natura personale, con la magistratura togata, incrementando e facilitando gli interscambi e la collaborazione nella successiva fase dell’esercizio delle funzioni che saranno chiamati a svolgere.Al riguardo, si segnala il contenuto della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura (n. P-750712004 dell’8 aprile 2004) nella quale si è stabilito che ciascun Consiglio giudiziario nominerà una “commissione mista” al fine di promuovere e coordinare le attività di formazione destinate essenzialmente ai giudici di pace, g.o.t. e v.p.o. Tale attività costituisce integrazione e coordinamento dell’attività di formazione iniziale e permanente che, negli ultimi anni, sono svolte a beneficio della magistratura onoraria a livello centrale dall’Ottava Commissione del CSM e, a livello decentrato di ciascuna Corte di Appello, dalle Commissioni per la formazione della Magistratura onoraria. Per quanto concerne il governo della categoria dei giudici di pace punto di partenza per un’analisi complessiva della problematica non può che essere il decreto legislativo recante “Disciplina della composizione delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005 n. 150”. La composizione dei nuovi consigli giudiziari prevede la presenza stabile ed organica di “...un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito” quale membro effettivo. Il rappresentante dei giudici di pace partecipa esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle seguenti competenze (art. 16): 1. parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all’art. 7 ter del r.d. 30 gennaio 1941 n.12; 2. vigilanza sull’ andamento degli uffici giudiziari del distretto; 3. pareri e proposte sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 4. ammissione al tirocinio, nomina e tirocinio dei giudici di pace; 5. parere per la conferma del giudice di pace; 6. decadenza, dispensa, ammonimento, censura o revoca della nomina del giudice di pace. Come anche rilevato dalla relazione allo schema legislativo, si tratta di un modello operativo del consiglio giudiziario “a geometria variabile” in cui i giudici di pace partecipano al governo della propria categoria attraverso la rappresentanza nei Consigli giudiziari. Questo nuovo modello di Consiglio giudiziario e la partecipazione “rafforzata” dei giudici di pace trova il suo fondamento, non tanto in un principio di armonizzazione di disciplina con la magistratura togata, quanto, piuttosto, nell’adeguamento della struttura e funzioni dei Consigli giudiziari alle modifiche del titolo V della Costituzione. Ed invero ai sensi del “nuovo” art. 116 Cost. con legge dello stato (approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, in conformità di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata) possono essere attribuite alle Regioni che ne facciano richiesta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche in materia di “organizzazione della giustizia di pace”.L’autonomia legislativa regionale è, in ogni caso, attribuita esclusivamente alla struttura e dislocazione degli uffici e la previsione della partecipazione, sia di un rappresentante dei giudici di pace sia di rappresentanti della Regione, si inserisce in quest’ambito costituzionale quale forma di “decentramento” di talune attribuzioni anche in materia di giustizia. Rimane ferma l’esclusione dei giudici di pace dal Consiglio Superiore della Magistratura quale conseguenza dalla stessa Costituzione, poiché l’art. 104 Cost. prevede espressamente che possano fare parte del CSM unicamente “magistrati ordinari” intesi quali magistrati togati e non anche magistrati onorari. POSSIBILI PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE INNANZI AL GIUDICE DI PACEI lavori della commissione Ministeriale di Riforma presieduti dal Prof. RICCIO, orientati sul corretto equilibrio tra i principi costituzionali del “giusto processo” e della “ragionevole durata del processo”, hanno operato, sulla linea del codice del Vassalli del 1988, una riforma in funzione di indifferibile accellerazione dei tempi del processo penale sicuramente proppo lunghi per un paese civile come il nostro.In questa ottica di consentire un’accellarazione di tempi e un alleggerimento delle formalità processuali, si decise di definire ed affrontare anche i temi generali della giurisdizione, rimanendo ferma e inalterata la competenza penale del Giudice di Pace ed a quella del Tribunale per i Minorenni (si tratta di procedimenti penali che trovano regolamentazione in leggi speciali fuori del codice processuale e che sono esplicitamente indicati come punti di specifico intervento riformatore dal Ministro della Giustizia nel decreto istitutivo della Commissione di Riforma del 27/7/2006).FUNZIONALE è stata la scelta di conservare la COMPETENZA PENALE DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE di PACE.Alcune delle principali possibili novita’ della delega in materia di gp (commissione ministeriale di riforma cpp RICCIO):· ampliamento della competenza del giudice penale di pace a conoscere di reati perseguibili a querela di parte che non presentino rilevanti problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale, semprechè non aggravati da circostanze ad effetto speciale (per i reati contro il patrimonio che sono quelli meno gravi nella scala di valori del vecchio codice ROCCO per esempio furto non aggravato punibile a querela art. 624 c.p.; fruffa non aggravata punibile a querela art. 640 c.p.); · rimodulare la competenza di primo grado del Giudice di Pace in linea con la prevedibile depenalizzazione di numerose ipotesi di reato oggi nel paniere della competenza penale del GP e strettamente collegata con il nuovo regime sanzionatorio delineato in sede di riforma del codice penale (si prevede come regime alternativo alla pena quello della messa alla prova del condannato).· Commissione di riforma del Codice Penale PISAPIA: attribuzione alla competenza del tribunale come organo monocratico, salva la competenza dell’organo collegiale per i casi più complessi, e dei reati non attribuiti alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (sanzioni penali della Commissione PISAPIA: pena pecuniaria, pena interdittiva, pena prescrittiva, pena restrittiva o privativa della libertà personale). · l’attività di indagine sia di regola svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria del luogo del commesso reato e che questa possa essere autorizzata dal pubblico ministero al compimento di atti irripetibili; · obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; · obbligo per la polizia giudiziaria, a conclusione delle indagini, di sentire il querelante per verificare l’attualità del suo interesse alla prosecuzione del procedimento prevedendo che la ingiustificata comparizione o la impossibilità di citarlo per negligenza a lui addebitabile comportino l’improcedibilità dell’azione penale con conseguente archiviazione; · previsione che il pubblico ministero, salvo che non debba richiedere l’archiviazione, eserciti l’azione penale entro un anno dalla presentazione della querela (o dalla iscrizione della notizia di reato) formulando l’imputazione con la emissione di decreto di citazione diretta a giudizio; · previsione che l’azione penale sia prescritta (si tratta di un termine accelleratorio dei tempi del processo cd. di prescrizione processuale nella consapevolezza che la pacificazione è resa più agevole dal trascorrere del tempo che rimuove le ferite del reato) quando, a seguito della mancata conciliazione, siano decorsi dodici mesi senza che sia stata pronunciata sentenza.Del resto, una tale scelta si armonizza con la storica natura e la funzione giudiziaria del giudice di pace che, come noto, è un giudice onorario di prossimità (modello di giudice conosciuto in altri sistemi giudiziari europei molto vicini ai nostri come quello francese e spagnolo) che, per effetto delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario vigente, è autorità giudiziaria cui è affidata l’amministrazine della giustizia di primo grado nella materia civile e penale (in precedenza art.1 del RD 30/1/1941 n.12 come modificato dalla legge 21/11/1991 n.374 che ha istituito il Giudice di Pace ed oggi Legge 30/7/2007 n.111 che ha modificato l’ordinamento giudiziario).Parlando in materia penale di pace, non posso esimermi dall’evidenziare un aspetto apparentemente contraddittorio ed inconciliabile del termine penale con quello di giustizia di pace ed i limiti originali di un processo affidato ad un magistrato di prossimità che svolge la sua attività in funzione prevalentemente pacificatoria e che, in caso di fallimento di strade di mediazione del conflitto, è chiamato all’accertamento della responsabilità penale ed all’irrogazione della relativa sanzione criminale.Il legislatore del D. Lvo della legge 274/2000 ( in attuazione della legge delega del 1999) ha creato un modello di giustizia penale diverso da quello tradizionale con aspetti innovativi sia sostanziali che processuali, che si caratterizzano per i seguenti principali elementi di novità: a) scomparsa delle pene detentive; b) valorizzazione della funzione conciliativa tra le parti; c) definizione alternativa del procedimento per particolare tenuità del fatto o per condotte riparatorie dell’imputato.Per tali motivi il nuovo processo penale affidato al Giudice di Pace è stato per i primi anni un vero e proprio "laboratorio di sperimentazione" di nuovi istituti giuridici (definizione del giudizio per condotte riparatorie o tenuità del fatto) che, in caso di buona riuscita, dovrebbero essere esportati nel processo principale innanzi al giudice togato.Ritengo finito il periodo del rodaggio del processo penale innanzi al giudice di pace che deve divenire, a pieno titolo, procedimento penale di primo grado con un aumento ed armonizzazione della competenza del giudice anche nella delicata materia penale che non può ritenersi aumentata o soltanto gratificata per la categoria dalla recente attribuzione del reato di immigrazione clandestina.CONCLUSIONIPartendo dalle radici storiche e dalle previsioni costituzionali del Giudice di Pace, ho cercato sinteticamente di delineare le possibili strade di riforma del processo penale per la giustizia di pace.Naturalmente, per ogni grande o piccola riforma giudiziaria, la fase più delicata è quella delle incertezze ed ansie di un iter legislativo d’approvazione sempre incerto.Partiamo, in ogni caso, da dati statistici della giustizia di pace che, per quantità e qualità delle decisioni, sono confortanti e positivi come segualato ad ogni recente inaugurazione dell’anno giudiziario.Per gli anni di rilevamento da parte della Direzione Generale statistica del Ministero di Giustizia in materia penale, si segnala un costante numero di procedimenti definiti con sentenza, con riti alternativi, con remissione di querela o con verbale di conciliazione per un totale di procedimenti penali definiti per gli anni 2003 al primo semestre 2006 pari a circa 260,000 procedimenti penali.
Nel libro L’ULTRACASTA di LIVADIOTTI i magistrati onorari sono definiti i “paria della giustizia” che con il loro oscuro e mal retribuito lavoro assicurano il normale funzionamento della giustizia civile e penale (nel libro si parla della definizione annuale di un milione e mezzo di processi civili e di 80.000 processi penali).A fronte delle definizioni di copertina di qualche giornalista e di tali numeri di definizione di processi in materia civile e penale, credo che non si può più prescindere dal contributo della giustizia onoraria per operare linee di riforma in una logica di efficienza e tenuta del sistema giustizia sul piano operativo nel suo complesso.Nell’avvicinamento ed nel pubblico dibattito sulle riforme future deve essere apprezzato l’impegno dell’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace per aver sempre consentito e agevolto uno spunto di riflessione comune e d’approfondimento su argomenti di particolare interesse generale per la categoria dei giudici onorari.Il futuro prossimo della giustizia italiana, anche e non solo in funzione deflattiva, ha bisogno di una definitiva affermazione della capacità professionale e dei valori della giurisdizione onoraria nel suo complesso e, in particolare, del Giudice di Pace che ha visto aumentate le sue competenze in materia civile e penale con competenze giurisdizionali di controllo, in settori di preminente interesse e rilevanza sociale come quelli dell’immigrazione e delle tossicodipendenze e con un notevole aumento di competenza civile.L’auspicio che può essere formulato, in conclusione ed in linea con quanto già avviene negli altri paesi europei vicini alla nostra cultura giuridica, è quello di vedere una riforma della giustizia che valorizzi, per i diversi settori di competenza, il ruolo e la funzione della giurisdizione onoraria.In una situazione di riforme condivise il giudice di pace deve essere giudice di prossimità del cittadino per la concreta definizione del conflitto sociale che assume precisa rilevanza anche in materia di illecito penale, soprattutto per la gran parte dei reati perseguibili a querela, dove deve prevalere la funzione conciliativa e riparatoria dell’illecito penale sull’interesse dello Stato alla effettiva punizione del colpevole in una concezione moderna e funzionale del diritto penale.
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