Niente più viaggi da sardine in scatola: agli animali deve essere garantito sufficienti spazio e altezza considerati la loro taglia e il viaggio previsto. Inoltre acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali. Interessante la previsione per i conducenti di una formazione idonea ad espletare “i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili”.
L’Italia sembra però essere in ritardo nell’applicazione del regolamento, almeno secondo la LAV: “Ancora una volta – afferma dichiara Roberto Bennati Vicepresidente LAV – questo ritardo si traduce in gravi violazioni alle norme comunitarie, oltre che del benessere degli animali e della sensibilità dei cittadini, e rappresenta un grande regalo alle industrie della macellazione, che in questi mesi hanno sfruttato gravemente la mancanza di applicazione delle norme sul trasporto nel nostro Paese”.
Bennati dichiara di essere “a conoscenza che molti trasportatori nazionali e comunitari non hanno ancora conseguito il Certificato di Idoneità e quindi effettueranno dei trasporti illegali chiediamo perciò alle Forze dell’Ordine adibite al controllo su strada e a tutte le Autorità veterinarie del nostro Paese di rafforzare i controlli al fine di sanzionare violazioni e accertare che il benessere degli animali possa trovare una necessaria e fondamentale applicazione, come più volte rilevato in diversi ambiti anche dalle Istituzioni comunitarie”.
estratto da http://www.ecoblog.it/post/5026/trasporto-animali-vivi-in-vigore-le-nuove-normeBennati dichiara di essere “a conoscenza che molti trasportatori nazionali e comunitari non hanno ancora conseguito il Certificato di Idoneità e quindi effettueranno dei trasporti illegali chiediamo perciò alle Forze dell’Ordine adibite al controllo su strada e a tutte le Autorità veterinarie del nostro Paese di rafforzare i controlli al fine di sanzionare violazioni e accertare che il benessere degli animali possa trovare una necessaria e fondamentale applicazione, come più volte rilevato in diversi ambiti anche dalle Istituzioni comunitarie”.
In base al Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004, che regolamenta il trasporto degli animali all'interno degli stati membri e tra gli stati stessi, e quindi anche in base alle pressanti richieste da parte degli autotrasportatori, abbiamo creato un sistema di localizzazione e di gestione dei dati dei trasporti che garantisca il pieno rispetto della normativa sopracitata.
Dal 1 gennaio 2009 e' diventato obbligatorio, per tutti i trasporti di animali vivi di durata superiore alle 8 ore, utilizzare un particolare sistema di localizzazione satellitare che renda possibile l'informatizzazione della Sezione 4 del Giornale di Viaggio integrandolo con le informazioni su apertura/chiusura portelloni di carico e sulle temperature di vari livelli.
Dal 1 gennaio 2009 e' diventato obbligatorio, per tutti i trasporti di animali vivi di durata superiore alle 8 ore, utilizzare un particolare sistema di localizzazione satellitare che renda possibile l'informatizzazione della Sezione 4 del Giornale di Viaggio integrandolo con le informazioni su apertura/chiusura portelloni di carico e sulle temperature di vari livelli.
estratto da http://www.italips.it/TrasportoAnimaliVivi.aspx
leggi anche DECRETO LEGISLATIVO "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VIVI DURANTE IL TRASPORTO " al link http://www.cnafita.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/415
Benessere degli animali durante il trasporto
L'Unione europea (UE) opera una rifusione delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto. La nuova normativa individua tutti gli operatori e le rispettive responsabilità, rafforza le misure di vigilanza e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi percorsi e i veicoli impiegati.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
SINTESI
Questo testo disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione europea (UE), qualora il trasporto sia effettuato in relazione con una attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere.
Il regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto.
Operatori e rispettive responsabilità
Il regolamento estende le responsabilità in materia di benessere degli animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull'osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.
Sono interessati i trasportatori (come nella precedente normativa), gli organizzatori di trasporti e i conducenti, nonché i "detentori di animali trasportati" (personale dei centri di raccolta, dei mercati, dei macelli e allevatori).
Tutti gli operatori e il loro personale devono ricevere un'adeguata formazione. In particolare, autisti e accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal superamento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato dalle autorità competenti.
Autorizzazioni e controlli
Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o rappresentati. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.
Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche:
una documentazione specifica: certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;
la prova la prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare, a decorrere dal 1°gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per i vecchi veicoli.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.
Nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono inoltre essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).
Le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati.
Durante i controlli l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la conformità della nave adibita al trasporto.
Regole tecniche per il trasporto degli animali
Il regolamento introduce norme più restrittive applicabili al trasporto su percorsi di durata superiore alle otto ore. Tali regole riguardano tanto i veicoli quanto gli animali.
Il regolamento prevede un'attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto, in particolare un dispositivo per la regolazione della temperatura (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente), una possibilità permanente di abbeveraggio, il miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi (ventilazione, dispositivi di abbeveraggio, sistema di omologazione, ecc.).
È vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) tranne se il percorso è inferiore a 100 km. Il regolamento vieta anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.
Inoltre le condizioni di trasporto di lunga durata dei cavalli sono migliorate soprattutto dall'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali.
Le disposizioni relative alla durata di percorso e agli spazi previsti per gli animali restano immutate rispetto alla vecchia regolamentazione. Per quanto riguarda la durata del trasporto, il regolamento prevede durate diverse secondo il tipo di animali: animali non svezzati, che ricevono un'alimentazione lattea (9 ore di viaggio, poi un'ora di risposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio), suini (24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo), cavalli (24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore), bovini, ovini e caprini (14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio). Le sequenze sopra descritte possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno 24 ore in un posto di controllo approvato.
Contesto
La questione della revisione della durata massima del trasporto e delle densità di carico di animali (due settori rimasti invariati rispetto alla legislazione precedente) deve essere oggetto di una nuova proposta che sarà presentata al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ed elaborata in funzione dell'applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri.
Il presente regolamento abroga e sostituisce la direttiva 91/628/CEE con effetto dal 5 gennaio 2007.
RIFERIMENTI
Atto
Data di entrata in vigore
Data limite di trasposizione negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1/2005
25.01.2005applicabilità: 05.01.2007(eccetto l'articolo 6, paragrafo 5: 05.01.2008)
-
GU L 3 del 05.01.2005
ATTI COLLEGATI
Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 241 del 13.07.2004].La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali è entrata in vigore nel 1971. Nel 1995 le parti contraenti hanno deciso di attualizzarne le disposizioni per tener conto dei progressi scientifici e dell'esperienza acquisita in questo settore. La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE. Attualmente i 15 vecchi Stati membri dell'UE sono tutti parte della Convenzione, come anche Cipro, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Russia, la Svizzera e la Turchia.
Regolamento (CE) n. 1255/97 () riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [Gazzetta ufficiale L 174 del 02.07.1997]. L'Unione europea fissa criteri comuni per i posti di controllo (o "punti di sosta") presso i quali gli animali devono essere scaricati in caso di trasporto di lunga durata. Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante tali soste.
L'Unione europea (UE) opera una rifusione delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto. La nuova normativa individua tutti gli operatori e le rispettive responsabilità, rafforza le misure di vigilanza e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi percorsi e i veicoli impiegati.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
SINTESI
Questo testo disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione europea (UE), qualora il trasporto sia effettuato in relazione con una attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere.
Il regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto.
Operatori e rispettive responsabilità
Il regolamento estende le responsabilità in materia di benessere degli animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull'osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.
Sono interessati i trasportatori (come nella precedente normativa), gli organizzatori di trasporti e i conducenti, nonché i "detentori di animali trasportati" (personale dei centri di raccolta, dei mercati, dei macelli e allevatori).
Tutti gli operatori e il loro personale devono ricevere un'adeguata formazione. In particolare, autisti e accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal superamento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato dalle autorità competenti.
Autorizzazioni e controlli
Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o rappresentati. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.
Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche:
una documentazione specifica: certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;
la prova la prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare, a decorrere dal 1°gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per i vecchi veicoli.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.
Nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono inoltre essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).
Le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati.
Durante i controlli l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la conformità della nave adibita al trasporto.
Regole tecniche per il trasporto degli animali
Il regolamento introduce norme più restrittive applicabili al trasporto su percorsi di durata superiore alle otto ore. Tali regole riguardano tanto i veicoli quanto gli animali.
Il regolamento prevede un'attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto, in particolare un dispositivo per la regolazione della temperatura (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente), una possibilità permanente di abbeveraggio, il miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi (ventilazione, dispositivi di abbeveraggio, sistema di omologazione, ecc.).
È vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) tranne se il percorso è inferiore a 100 km. Il regolamento vieta anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.
Inoltre le condizioni di trasporto di lunga durata dei cavalli sono migliorate soprattutto dall'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali.
Le disposizioni relative alla durata di percorso e agli spazi previsti per gli animali restano immutate rispetto alla vecchia regolamentazione. Per quanto riguarda la durata del trasporto, il regolamento prevede durate diverse secondo il tipo di animali: animali non svezzati, che ricevono un'alimentazione lattea (9 ore di viaggio, poi un'ora di risposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio), suini (24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo), cavalli (24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore), bovini, ovini e caprini (14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio). Le sequenze sopra descritte possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno 24 ore in un posto di controllo approvato.
Contesto
La questione della revisione della durata massima del trasporto e delle densità di carico di animali (due settori rimasti invariati rispetto alla legislazione precedente) deve essere oggetto di una nuova proposta che sarà presentata al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ed elaborata in funzione dell'applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri.
Il presente regolamento abroga e sostituisce la direttiva 91/628/CEE con effetto dal 5 gennaio 2007.
RIFERIMENTI
Atto
Data di entrata in vigore
Data limite di trasposizione negli Stati membri
Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1/2005
25.01.2005applicabilità: 05.01.2007(eccetto l'articolo 6, paragrafo 5: 05.01.2008)
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GU L 3 del 05.01.2005
ATTI COLLEGATI
Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 241 del 13.07.2004].La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali è entrata in vigore nel 1971. Nel 1995 le parti contraenti hanno deciso di attualizzarne le disposizioni per tener conto dei progressi scientifici e dell'esperienza acquisita in questo settore. La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE. Attualmente i 15 vecchi Stati membri dell'UE sono tutti parte della Convenzione, come anche Cipro, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Russia, la Svizzera e la Turchia.
Regolamento (CE) n. 1255/97 () riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [Gazzetta ufficiale L 174 del 02.07.1997]. L'Unione europea fissa criteri comuni per i posti di controllo (o "punti di sosta") presso i quali gli animali devono essere scaricati in caso di trasporto di lunga durata. Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante tali soste.
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