L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).
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1 Aspetti sostanziali
2 Aspetti procedurali
2.1 Estradizione passiva
2.2 Estradizione attiva
3 Argomenti correlati
4 Note
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Aspetti sostanziali [modifica]
L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Il codice penale italiano si occupa dell'estradizione all'art. 13 che stabilisce che l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Inoltre la Costituzione sancisce agli artt. 10 e 26 il divieto di estradizione per reati politici (non rientrano però in questa previsione i reati di genocidio o contro l'umanità).
Inoltre la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
Aspetti procedurali [modifica]
Nel codice di rito è prevista dagli articoli 697-719 per quella passiva e 720-722 per quella attiva.
Estradizione passiva [modifica]
Nel caso di quella passiva, quindi estradizione all'estero richiesta all'Italia, è compito del Ministro di Giustizia concederla, come stabilito dall'art. 697. È l'unico strumento per consegnare un soggetto ad un'autorità straniera per l'esecuzione della pena, come specifica e stabilisce lo stesso articolo. Lo stesso ministro valuta secondo gravità, nazionalità e altri parametri stabiliti dal 6972 quale estradizione concedere se ve ne sono più di una.
Il Ministro non ha piena discrezionalità, in quanto incontra vari limiti dalla legge. L'art.698 c.p.p. ad esempio vieta l'estradizione nel caso di reati politici o se c'è l'evidente rischio che il paese accipiens non garantisca i diritti fondamentali della persona (quindi in caso di previsione di pena di morte, discriminazioni razziali e sociali eccetera). Oggetto di studio della dottrina è la possibilità di estradare per reati politici nel solo caso del genocidio: il codice di rito infatti tace, ma la Costituzione come modificata nel 1969 lo prevede agli art.10 e 26, quindi con un'adeguata modifica successiva nulla lo vieterebbe.
Non può essere estradato un soggetto se vige la pena di morte nello stato richiedente l'estradizione. Fino al 1996 era prevista la condizione «se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita». Questa parte è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 27/6/1996 n.223, che ha anche bocciato altri Trattati che vi si adeguavano (come ad esempio quello con gli Stati Uniti), in quanto il diritto previsto è assoluto e necessità di una garanzia di medesimo valore.
Gli artt.699 e 710-711 pongono un'altra garanzia all'estradato: che non venga riestradato dal paese che lo riceve, evitando che uno stato possa fare da terzo interposto negli interessi di un altro. Tutte queste garanzie cadono nel caso il soggetto rimanga nello Stato richiedente 45 giorni dopo essere stato liberato o vi faccia ritorno autonomamente.
La richiesta dello Stato estero è fatta ex art. 700 c.p.p. con domanda scritta acclusa copia del provvedimento da eseguire. Nella domanda vanno quindi illustrati i dati del soggetto da identificare, tempo e luogo dei fatti che costituiscono il reato, qualificazione penalistica del fatto previsto come reato con norme applicabili. Se il fatto costituisce anche ipotesi di pena capitale, devono essere menzionate le garanzie che questa non venga applicata (il fatto non rientra nell'ipotesi per gravità minore o casi similari).
Sebbene sia un provvedimento in cui decide il Ministro, c'è ampio spazio anche per la giurisdizione penale. Qualora infatti il Ministro non ritenga di dover immediatamente respingere la richiesta, «la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4» (art.703). Si instaura nella Corte d'Appello un procedimento camerale, nel quale può costituirsi anche lo Stato estero. In questo caso il giudice non deve condannare o assolvere nessuno, bensì controlla la legittimità dei requisiti della domanda. La questione non torna al Ministro solo se la Corte dà parere negativo o se il soggetto interessato adempie spontaneamente al ritorno nel paese straniero. In caso invece di parere favorevole, la questione torna al Ministro che può tuttavia continuare a negare l'estradizione, per ragioni politiche, non essendo vincolante il parere della Corte.
Sono previste misure cautelari dagli artt.714-719. Promotore è il Ministro di Giustizia e la disciplina richiama gran parte di quella ordinaria, escludendo però le fattispecie degli artt.273 e 280.
Il procedimento in Corte d'Appello e di tipo camerale, con possibilità di memorie fino a 5 giorni prima del giudizio. Parlano in udienza PM e difensore. L'atto conclusivo è una sentenza: se è affermativa l'estradando ancora libero viene portato in carcere ed il provvedimento indica anche documenti eventuali e cose da consegnare.
Estradizione attiva [modifica]
È il caso contrario, quando è l'Italia a chiedere il soggetto allo Stato estero. Anche in questo caso è il Ministro a fare una domanda espressa, sia spontaneamente sia su richiesta del Procuratore Generale: nel secondo caso può rifiutare motivando.
L'ipotesi da valutare attentamente è quella prevista dal 7204 che prevede accordi politici tra il Ministero della Giustizia e lo Stato estero per l'estradizione, accordi che si riveleranno vincolanti anche in sede processuale. Questa previsione trova molte critiche in ambito dottrinario[1], in quanto l'estradante potrebbe connivente con lo Stato estero dettare condizioni completamente contrarie all'ordinamento (l'unica esclusione è prevista per la violazione per i principi fondamentali).
Argomenti correlati [modifica]
Caso Ocalan
Mandato internazionale
Diritto penale
Diritto internazionale
Diritto processuale penale
Note [modifica]
^ Ad esempio Franco Cordero in "Procedura Penale" ed 2006, pag.1278
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Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Estradizione"
Categorie: Pene Diritto internazionale Termini giuridici
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1 Aspetti sostanziali
2 Aspetti procedurali
2.1 Estradizione passiva
2.2 Estradizione attiva
3 Argomenti correlati
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Aspetti sostanziali [modifica]
L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Il codice penale italiano si occupa dell'estradizione all'art. 13 che stabilisce che l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni, purché non siano espressamente vietate.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Inoltre la Costituzione sancisce agli artt. 10 e 26 il divieto di estradizione per reati politici (non rientrano però in questa previsione i reati di genocidio o contro l'umanità).
Inoltre la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
Aspetti procedurali [modifica]
Nel codice di rito è prevista dagli articoli 697-719 per quella passiva e 720-722 per quella attiva.
Estradizione passiva [modifica]
Nel caso di quella passiva, quindi estradizione all'estero richiesta all'Italia, è compito del Ministro di Giustizia concederla, come stabilito dall'art. 697. È l'unico strumento per consegnare un soggetto ad un'autorità straniera per l'esecuzione della pena, come specifica e stabilisce lo stesso articolo. Lo stesso ministro valuta secondo gravità, nazionalità e altri parametri stabiliti dal 6972 quale estradizione concedere se ve ne sono più di una.
Il Ministro non ha piena discrezionalità, in quanto incontra vari limiti dalla legge. L'art.698 c.p.p. ad esempio vieta l'estradizione nel caso di reati politici o se c'è l'evidente rischio che il paese accipiens non garantisca i diritti fondamentali della persona (quindi in caso di previsione di pena di morte, discriminazioni razziali e sociali eccetera). Oggetto di studio della dottrina è la possibilità di estradare per reati politici nel solo caso del genocidio: il codice di rito infatti tace, ma la Costituzione come modificata nel 1969 lo prevede agli art.10 e 26, quindi con un'adeguata modifica successiva nulla lo vieterebbe.
Non può essere estradato un soggetto se vige la pena di morte nello stato richiedente l'estradizione. Fino al 1996 era prevista la condizione «se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita». Questa parte è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 27/6/1996 n.223, che ha anche bocciato altri Trattati che vi si adeguavano (come ad esempio quello con gli Stati Uniti), in quanto il diritto previsto è assoluto e necessità di una garanzia di medesimo valore.
Gli artt.699 e 710-711 pongono un'altra garanzia all'estradato: che non venga riestradato dal paese che lo riceve, evitando che uno stato possa fare da terzo interposto negli interessi di un altro. Tutte queste garanzie cadono nel caso il soggetto rimanga nello Stato richiedente 45 giorni dopo essere stato liberato o vi faccia ritorno autonomamente.
La richiesta dello Stato estero è fatta ex art. 700 c.p.p. con domanda scritta acclusa copia del provvedimento da eseguire. Nella domanda vanno quindi illustrati i dati del soggetto da identificare, tempo e luogo dei fatti che costituiscono il reato, qualificazione penalistica del fatto previsto come reato con norme applicabili. Se il fatto costituisce anche ipotesi di pena capitale, devono essere menzionate le garanzie che questa non venga applicata (il fatto non rientra nell'ipotesi per gravità minore o casi similari).
Sebbene sia un provvedimento in cui decide il Ministro, c'è ampio spazio anche per la giurisdizione penale. Qualora infatti il Ministro non ritenga di dover immediatamente respingere la richiesta, «la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4» (art.703). Si instaura nella Corte d'Appello un procedimento camerale, nel quale può costituirsi anche lo Stato estero. In questo caso il giudice non deve condannare o assolvere nessuno, bensì controlla la legittimità dei requisiti della domanda. La questione non torna al Ministro solo se la Corte dà parere negativo o se il soggetto interessato adempie spontaneamente al ritorno nel paese straniero. In caso invece di parere favorevole, la questione torna al Ministro che può tuttavia continuare a negare l'estradizione, per ragioni politiche, non essendo vincolante il parere della Corte.
Sono previste misure cautelari dagli artt.714-719. Promotore è il Ministro di Giustizia e la disciplina richiama gran parte di quella ordinaria, escludendo però le fattispecie degli artt.273 e 280.
Il procedimento in Corte d'Appello e di tipo camerale, con possibilità di memorie fino a 5 giorni prima del giudizio. Parlano in udienza PM e difensore. L'atto conclusivo è una sentenza: se è affermativa l'estradando ancora libero viene portato in carcere ed il provvedimento indica anche documenti eventuali e cose da consegnare.
Estradizione attiva [modifica]
È il caso contrario, quando è l'Italia a chiedere il soggetto allo Stato estero. Anche in questo caso è il Ministro a fare una domanda espressa, sia spontaneamente sia su richiesta del Procuratore Generale: nel secondo caso può rifiutare motivando.
L'ipotesi da valutare attentamente è quella prevista dal 7204 che prevede accordi politici tra il Ministero della Giustizia e lo Stato estero per l'estradizione, accordi che si riveleranno vincolanti anche in sede processuale. Questa previsione trova molte critiche in ambito dottrinario[1], in quanto l'estradante potrebbe connivente con lo Stato estero dettare condizioni completamente contrarie all'ordinamento (l'unica esclusione è prevista per la violazione per i principi fondamentali).
Argomenti correlati [modifica]
Caso Ocalan
Mandato internazionale
Diritto penale
Diritto internazionale
Diritto processuale penale
Note [modifica]
^ Ad esempio Franco Cordero in "Procedura Penale" ed 2006, pag.1278
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Categorie: Pene Diritto internazionale Termini giuridici
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 8 febbraio 2010, n. 5006
Procedimento di estradizione per l'estero: condizioni
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Condizioni ostative - Procedimento straniero che non preveda l'appellabilità di una misura cautelare personale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
In tema di estradizione processuale per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il principio dell'appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non può essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell'estradando ai sensi dell'art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina, nell'ambito di un procedimento caratterizzato da periodiche verifiche endoprocessuali della perdurante efficacia del provvedimento cautelare).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 8 febbraio 2010, n. 5006
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione esecutiva - Potere dell'autorità giudiziaria di disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero - Esclusione - Ragione - Pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente, per effetto della diversa disciplina del mandato di arresto europeo - Irrilevanza nel caso concreto - Ragione - Fattispecie.
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Fattispecie relativa a un'istanza di estradizione avanzata dalle autorità romene per reati commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002, in cui la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, sollevata in relazione alla pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente o dimorante in Italia, con riguardo alla possibilità di scontare l'esecuzione della pena nel nostro Paese).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 3897
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - Fatti diversi e antecedenti a quelli per cui è stata concessa l'estradizione - Preclusione alla prosecuzione del giudizio - Sussistenza.
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso in cui l'estradizione per fatto diverso intervenga nel corso di un procedimento già approdato nella fase dibattimentale e relativo a reati commessi in epoca anteriore alla consegna, il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, se da questo può conseguire l'applicazione di una pena detentiva, ed impone l'acquisizione del consenso dello Stato che ha disposto l'estradizione attraverso la procedura di estradizione suppletiva, il quale deve perciò intendersi come condizione di proseguibilità dell'azione penale.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 12 gennaio 2010, n. 932----
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Estradizione dall'estero - Consegna fondata sul presupposto della celebrazione di un nuovo processo - Restituzione nel termine - Condizioni.
In tema di estradizione attiva, qualora sia concessa dallo Stato straniero l'estradizione sul presupposto che in Italia sia offerta all'estradando, condannato con sentenza definitiva all'esito di giudizio svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, mediante l'istituto della restituzione nel termine, la relativa richiesta di cui all'art. 175 cod. proc. pen. deve trovare accoglimento se dagli atti non sussistono elementi per ritenere che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento penale e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Ordinanza del 11 gennaio 2010, n. 748
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Consenso all'estradizione - Rinuncia ad opporsi all'estradizione - Rinuncia al ricorso per cassazione - Validità.
È valido il consenso all'estradizione per l'estero espresso dall'interessato con la rinunzia al ricorso per cassazione avverso la sentenza di estradizione, qualora l'atto sia firmato personalmente dallo stesso con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 30 dicembre 2009, n. 49901
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni - Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti in compatibili col rispetto dei diritti fondamentali - Onere di allegazione - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero,incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 3 settembre 2004, n. 35896
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso l'Albania - Persona condannata anche in base a prove acquisite fuori dal contraddittorio - Violazione dei diritti fondamentale - Esclusione.
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio (in motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).
Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 18 febbraio 2004, n. 6864
Procedimento di estradizione per l'estero: condizioni
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Condizioni ostative - Procedimento straniero che non preveda l'appellabilità di una misura cautelare personale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
In tema di estradizione processuale per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il principio dell'appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non può essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell'estradando ai sensi dell'art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina, nell'ambito di un procedimento caratterizzato da periodiche verifiche endoprocessuali della perdurante efficacia del provvedimento cautelare).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 8 febbraio 2010, n. 5006
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione esecutiva - Potere dell'autorità giudiziaria di disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero - Esclusione - Ragione - Pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente, per effetto della diversa disciplina del mandato di arresto europeo - Irrilevanza nel caso concreto - Ragione - Fattispecie.
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Fattispecie relativa a un'istanza di estradizione avanzata dalle autorità romene per reati commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002, in cui la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, sollevata in relazione alla pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente o dimorante in Italia, con riguardo alla possibilità di scontare l'esecuzione della pena nel nostro Paese).
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 3897
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - Fatti diversi e antecedenti a quelli per cui è stata concessa l'estradizione - Preclusione alla prosecuzione del giudizio - Sussistenza.
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso in cui l'estradizione per fatto diverso intervenga nel corso di un procedimento già approdato nella fase dibattimentale e relativo a reati commessi in epoca anteriore alla consegna, il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, se da questo può conseguire l'applicazione di una pena detentiva, ed impone l'acquisizione del consenso dello Stato che ha disposto l'estradizione attraverso la procedura di estradizione suppletiva, il quale deve perciò intendersi come condizione di proseguibilità dell'azione penale.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 12 gennaio 2010, n. 932----
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Estradizione dall'estero - Consegna fondata sul presupposto della celebrazione di un nuovo processo - Restituzione nel termine - Condizioni.
In tema di estradizione attiva, qualora sia concessa dallo Stato straniero l'estradizione sul presupposto che in Italia sia offerta all'estradando, condannato con sentenza definitiva all'esito di giudizio svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, mediante l'istituto della restituzione nel termine, la relativa richiesta di cui all'art. 175 cod. proc. pen. deve trovare accoglimento se dagli atti non sussistono elementi per ritenere che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento penale e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Ordinanza del 11 gennaio 2010, n. 748
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Consenso all'estradizione - Rinuncia ad opporsi all'estradizione - Rinuncia al ricorso per cassazione - Validità.
È valido il consenso all'estradizione per l'estero espresso dall'interessato con la rinunzia al ricorso per cassazione avverso la sentenza di estradizione, qualora l'atto sia firmato personalmente dallo stesso con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 30 dicembre 2009, n. 49901
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni - Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti in compatibili col rispetto dei diritti fondamentali - Onere di allegazione - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero,incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 3 settembre 2004, n. 35896
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso l'Albania - Persona condannata anche in base a prove acquisite fuori dal contraddittorio - Violazione dei diritti fondamentale - Esclusione.
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio (in motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).
Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 18 febbraio 2004, n. 6864
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.21985 UD.24/05/2006 - DEP. 22/06/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO – CONDIZIONI OSTATIVE – IPOTESI DI CUI ALL’ART. 705, CO. 2 LETT. C) C.P.P.– NOZIONE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.21955 UD.04/05/2006 - DEP. 22/06/2006
RAPPORTI CON AUTORITA' GIURISDIZIONALI STRANIERE – TRASFERIMENTO IN ITALIA DI PERSONA CONDANNATA - DETERMINAZIONE DELLA PENA DA SCONTARE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.18975 UD.10/03/2006 - DEP. 26/05/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO - DECISIONE - CONDIZIONI OSTATIVE- REGIME DETENTIVO - CONDANNATO ULTRASETTANTENNE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.45715 UD.19/09/2005 - DEP. 16/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - BENEFICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO ESTERO - OPERATIVITA' NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONDIZIONI
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.45254 UD.20/11/2005 - DEP. 13/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI PIU' BREVI - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.44235 UD.24/10/2005 - DEP. 05/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - DISCIPLINA INTERTEMPORALE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.41033 UD.07/10/2005 - DEP. 11/11/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - IMPUTATO MINORENNE - TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - DIRITTI SULLA CONDIZIONE MINORILE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N. 37649 UD.13/10/2005 - DEP. 14/10/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.20550 UD.05/06/2006 - DEP. 15/06/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - ARRESTO DA PARTE DELLA P.G. - REQUISITI - URGENZA - NECESSITA' - ESCLUSIONE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.16478 UD.19/04/2006 - DEP.12/05/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - AUTORITA' GIUDIZIARIA EMITTENTE - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONFLITTO DI COMPETENZA
fonte: http://www.extracomunitari.info/giurisprudenza.htm
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.21985 UD.24/05/2006 - DEP. 22/06/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO – CONDIZIONI OSTATIVE – IPOTESI DI CUI ALL’ART. 705, CO. 2 LETT. C) C.P.P.– NOZIONE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.21955 UD.04/05/2006 - DEP. 22/06/2006
RAPPORTI CON AUTORITA' GIURISDIZIONALI STRANIERE – TRASFERIMENTO IN ITALIA DI PERSONA CONDANNATA - DETERMINAZIONE DELLA PENA DA SCONTARE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.18975 UD.10/03/2006 - DEP. 26/05/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO - DECISIONE - CONDIZIONI OSTATIVE- REGIME DETENTIVO - CONDANNATO ULTRASETTANTENNE.
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.45715 UD.19/09/2005 - DEP. 16/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - BENEFICI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO ESTERO - OPERATIVITA' NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONDIZIONI
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.45254 UD.20/11/2005 - DEP. 13/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI PIU' BREVI - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.44235 UD.24/10/2005 - DEP. 05/12/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - DISCIPLINA INTERTEMPORALE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.41033 UD.07/10/2005 - DEP. 11/11/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - IMPUTATO MINORENNE - TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - DIRITTI SULLA CONDIZIONE MINORILE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N. 37649 UD.13/10/2005 - DEP. 14/10/2005
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.20550 UD.05/06/2006 - DEP. 15/06/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - ARRESTO DA PARTE DELLA P.G. - REQUISITI - URGENZA - NECESSITA' - ESCLUSIONE
CORTE DI CASSAZIONE - SENT.N.16478 UD.19/04/2006 - DEP.12/05/2006
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - AUTORITA' GIUDIZIARIA EMITTENTE - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONFLITTO DI COMPETENZA
fonte: http://www.extracomunitari.info/giurisprudenza.htm
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON LE AUTORITA' STRANIERE
Corte d'Appello di Milano, Sez. V pen., 12 gennaio 2011, Pres. Cerqua, Est. Nova (estradizione passiva)
Gli interessi fondamentali del bambino sono prevalenti sulle esigenze della cooperazione tra StatiRAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – ESTRADIZIONE ALL'ESTERO – Condizioni per l'accoglimento della domanda – Estradanda madre minore di prole inferiore ai tre anni convivente – Inaccoglibilità della domanda
Non può essere accolta una domanda di estradizione presentata da uno Stato estero e avente ad oggetto una donna con prole convivente di età inferiore ai tre anni, il corrispondente divieto di consegna previsto in tema di mandato d'arresto europeo dall'art. 18, lett. s) l. 69/2005 essendo espressione di un principio generale dell'ordinamento italiano informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino.
Riferimenti normativi:
art. 705 cod. proc. pen.
Conv. eur. di estradizione 13 dicembre 1957 NOTA REDAZIONALE: La giurisprudenza di legittimità non è univoca sul punto. Si registra infatti un contrasto di decisioni sulla possibilità di estendere in via analogica alla procedura di estradizione l’operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, lett. s), della l. 22 aprile 2005, n. 69 in tema di mandato di arresto europeo.Da ricordare anzitutto la sentenza n. 235445 del 31 ottobre 2006, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705, comma 2, c. p. p., sollevata sulla base di una rilevata oggettiva disparità del trattamento riservato alla madre di prole di età inferiore a tre anni nell’ambito della procedura di estradizione, rispetto alla diversa disciplina del mandato di arresto europeo, prevista dal ricordato art. 18, lett. s), che pone il divieto di consegna. Ha osservato al riguardo la Corte che il mandato di arresto europeo realizza una speciale collaborazione tra gli Stati dell’Unione, giustificata da una forte affinità socio-culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo, sicché proprio l’appartenenza all’Unione Europea giustifica il diverso regime.Un anno dopo la Suprema Corte si é espressa però in senso opposto, affermando, nella sentenza n. 239145 del 4 dicembre 2007, che il divieto di consegna è espressione di un principio generale informato alla rilevata esigenza primaria di tutela del bambino. Di analogo tenore la successiva pronuncia del 10 marzo 2009, n. 19148. Viene dunque attribuita forza espansiva ad una norma che sancisce un principio generale fondato sul riconoscimento degli interessi fondamentali del bambino, espressamente riconosciuti non solo da numerosi testi sovranazionali, ma anche dall’art. 31 Cost. e dall’art. 275, comma 4, c. p. p., oltre che dalla normativa sulla immigrazione.Successivamente, con la sentenza n. 46444 emessa il 26 novembre 2009 in un procedimento originato dalla domanda di estradizione della Repubblica Federativa del Brasile, la Corte di cassazione si è pronunciata in senso favorevole all’estradizione di una donna con prole di età inferiore a tre anni, richiesta sulla base del Trattato sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, divenuto esecutivo con la l. 23 aprile 1991, n. 144, osservando che il regime carcerario dello Stato richiedente presenta meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell’intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana nella materia.
In dottrina v. sul punto, di recente, G. DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo: A) la procedura passiva di consegna, in Trattato di procedura penale, diretto di G. Spangher, vol VI, Esecuzione e rapporti con Autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 483; A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010, 265 ss.
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