Pietro Berti

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Anchorage

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sabato 2 aprile 2011

Polizia di Frontiera e Cooperazione transfrontaliera

La polizia di frontiera è un servizio ed una specialità di polizia consistente nel controllo di chi transita presso un varco di confine nazionale e nella tenuta in sicurezza della relativa frontiera. Il servizio si affianca in genere ad attività militari di difesa dei confini territoriali nazionali, ed in alcuni paesi gli stessi enti gestiscono l'insieme delle attività; l'attività si affianca inoltre a generici compiti di dogana, sebbene in questo caso lo stralcio della competenza in favore di enti o corpi specializzati sia più frequente. In genere, però, i corpi di polizia preposti alle frontiere hanno competenze di polizia giudiziaria sufficienti a coprire tutte le fattispecie previste dalla legge penale e non è raro il caso di deleghe anche di mero fatto per talune funzioni. I corpi che si occupano dell'attività di polizia sono a volte detti guardia di frontiera, e questa è anche la definizione formale che attribuisce loro l'Unione Europea nei suoi atti. Poiché per "frontiera" si intende qualunque varco dal quale lo straniero possa accedere ad un paese, o il cittadino uscirne, oltre alla classica frontiera stradale, si hanno altre frontiere relative a tutti quei punti geografici attraverso i quali possa essere varcato un confine. Si hanno pertanto servizi di: Polizia di frontiera terrestre, per quelle frontiere il cui confine è costituito da una separazione politica di un territorio emerso. Fa parte di questa branca anche l'attività di polizia ferroviaria espletata su convogli a percorso internazionale. Polizia di frontiera aerea, per quelle frontiere costituite da aeroporti, eliporti, aviosuperfici ed altri scali nei quali lo straniero possa atterrare al fine di entrare in un paese. Polizia di frontiera marittima, per quelle frontiere costituite da porti ed approdi in genere sulla riva del mare, dai quali lo straniero possa accedere al paese o il cittadino uscirne; a questi effetti si considerano incluse in questa specialità, o al più condivise con le specialità terrestri, le frontiere lacuali ed in genere tutte quelle rivierasche su acque interne, anche di fiume, quando le rive non appartengano ad un solo stato. La polizia di frontiera di San Marino durante la seconda guerra mondiale Indice[nascondi] 1 Il controllo dei viaggiatori 2 Il controllo delle merci 3 Le esigenze di sicurezza 4 Requisiti ordinari del personale 5 Lo sconfinamento 6 La polizia di frontiera all'interno dell'Area Schengen 7 La polizia di frontiera in Italia 8 Voci correlate 9 Note Il controllo dei viaggiatori[modifica] Il controllo frontaliero dei viaggiatori fornisce la verifica della regolarità dei transiti dei viaggiatori sotto diversi aspetti. Sotto l'aspetto dell'emigrazione e dell'immigrazione, si verifica che i viaggiatori posseggano i requisiti soggettivi per il transito, ma anche che non vi siano condizioni ostative all'ingresso nel paese di destinazione. Sono in genere richiesti per l'ingresso in un paese documenti di accreditamento del paese d'origine riconosciuti in quello di destino: è fra questi il passaporto, cui a volte è necessario affiancare uno specifico visto e che ha proprio la funzione di garantire che il paese di origine non ha impedimenti da opporre al trasferimento, oppure la carta d'identità, sufficiente ad esempio per l'espatrio tra i paesi dell'Unione Europea. Possono ostare all'espatrio motivi legati al diritto penale (dalla sottoposizione a misure cautelari e di sicurezza, ad esempio per pendenza di giudizio), al diritto di famiglia (obblighi di mantenimento oppure, per i minori, assenza del consenso degli esercenti la patria potestà), o ad altre norme interne. E possono esserci ragioni di ordine politico ad impedire ingresso od uscita del viaggiatore, raramente generalizzati, più spesso per provenienze o destinazioni fra due o più specifici paesi. I varchi di frontiera sono anche un importante punto di controllo per il rintraccio di persone ricercate; le polizie di stati aderenti ad organizzazioni internazionali, come ad esempio l'Interpol, eseguono la cattura di soggetti per i quali siano stati spiccati mandati che i rispettivi ordinamenti considerano mutuamente vincolanti. La polizia di frontiera è inoltre addetta all'esecuzione di operazioni di estradizione e sovrintende ad alcune operazioni relative alla richiesta ed eventuale concessione dell'asilo politico. Controlli di frontiera al confine fra Laos e Thailandia Il controllo delle merci[modifica] Rispondente classicamente a funzioni doganali o daziarie, il controllo delle merci fornisce la verifica della regolarità delle importazioni e delle esportazioni di merci. Sulle importazioni si applica la tutela dell'ordinamento avverso l'introduzione nel paese di materie non consentite; sono fra queste principalmente la droga e le armi, ma ve ne sono di molti generi. In tempi recenti si è, ad esempio, accresciuta l'esigenza di controllare il traffico di materiali radioattivi, di pietre preziose, di organi umani o di animali protetti. Sulle esportazioni si verifica invece che quanto esce dal paese possa legittimamente essere trasferito. Per l'Italia, ad esempio, è di crescente rilievo il contrasto al traffico di opere d'arte, di provenienza furtiva o comunque ricadenti nella normativa di tutela nazionale. Un elemento di decrescente attenzione, ma tuttavia sempre presente, è rappresentato invece dall'esportazione di informazioni e documenti riguardanti la sicurezza nazionale; la funzione di controspionaggio resta uno dei compiti più delicati della polizia di frontiera. Sulle esportazioni consentite si verifica l'eventuale disciplina premiale che molti ordinamenti attribuiscono a quei soggetti che esportano per commercio. La diversa imposizione fiscale fra paesi confinanti (nel caso di frontiere marittime o aeree, però, sono confinanti tutti i paesi dai quali sia possibile rispettivamente provenire ed introdursi), può rendere di particolare criticità la verifica di eventuali tentativi di elusione o vera e propria evasione di obblighi tributari. Frontiera tra Slovenia e Croazia Le esigenze di sicurezza[modifica] Le frontiere, oggi in special modo quelle aeree, sono anche luogo di espatrio o rimpatrio o mero transito di personalità cui gli ordinamenti assegnano special protezione; è il caso ad esempio di capi di stato, di governo o altri individui sottoposti a particolari tutele. Nel passaggio fra le diverse giurisdizioni internazionali va quindi assicurata la regolarità del transito dell'eventuale personale armato che accompagna a titolo di scorta il soggetto protetto, così come ovviamente delle armi e delle tecnologie trasferite con questo. Requisiti ordinari del personale[modifica] Il personale addetto a compiti di polizia di frontiera deve avere adeguata competenza in materia di diritto internazionale, segnatamente sugli ordinamenti dei paesi eventualmente confinanti, di diritto tributario e di diritto amministrativo in genere. Un reparto di polizia di frontiera alpina della Guardia di Finanza in parata Per quanto attiene alla frontiera aerea, da alcuni decenni si richiedono nozioni sulle tecniche operative di contrasto al terrorismo (sono già molti ormai, infatti, gli atti di terrorismo perpetrati all'interno di scali o su aeromobili). Lo sconfinamento[modifica] Il personale della polizia di frontiera, specialmente di quella terrestre, nell'adempimento dei propri compiti d'istituto può trovarsi costretto ad introdursi nel territorio dello stato limitrofo. Ciò può accadere ad esempio nel protrarsi dell'inseguimento di catturandi i quali oltrepassino il confine. Accordi bilaterali o trattati di più vasto respiro prevedono in genere queste eventualità, accordando all'inseguitore la facoltà di proseguire con ragionevoli limitazioni l'inseguimento, per lo più condizionando tale facoltà a determinate condizioni di flagranza e nel principio generale di collaborazione fra gli enti omologhi dei paesi interessati e di subordinazione alla forza domestica[1]. Ciò costituisce un'eccezione rispetto al principio generale per il quale è vietato alle forze armate di entrare in armi in paesi stranieri. Per ragioni di praticità, in genere i valichi bilaterali dispongono di una zona neutrale, detta "terra di nessuno", che consente di risolvere la maggior parte dei casi concreti dando il tempo agli operatori del paese ricevente di organizzarsi per il trattamento cui sottoporre chi sconfina. Lo sconfinamento non autorizzato è in molte legislazioni causa legittima di uso delle armi da parte degli operatori di polizia. La polizia di frontiera all'interno dell'Area Schengen[modifica] Gli accordi di Schengen, che hanno abbattuto i controlli frontalieri, doganali e daziari fra i paesi aderenti alla Unione europea, non hanno inciso sulla necessità dei controlli di polizia. A fini di coordinamento, sono stati riconosciuti alcuni corpi nazionali legittimati alle funzioni di polizia di frontiera: Regno del Belgio: Police Fédérale-Federale Politie Repubblica ceca: Servizio di polizia degli stranieri e di frontiera, Dogane; Regno di Danimarca: Det danske politi (Polizia danese); Repubblica Federale di Germania: Bundespolizei (Polizia Federale), Dogane e Polizia dello Stato Federale in Baviera, Brema e Amburgo Repubblica di Estonia: Piirivalveamet (Ufficio della Guardia di frontiera) e Tolliamet (Ufficio delle tasse e delle dogane); Repubblica ellenica: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia — Polizia ellenica), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma — Guardia costiera ellenica), Τελωνεία (Telonia — Dogane); Regno di Spagna: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas; Repubblica francese: a) per le verifiche ai valichi di frontiera: Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects; b) per la sorveglianza fra i valichi di frontiera: servizi della Direction générale de la police nationale, ovvero Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie nationale e Marine nationale; La cooperazione fra le polizie di frontiera dell'Unione europea è particolarmente attiva sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina. Questa attività impegna buona parte delle risorse delle forze di frontiera marittima, che si avvalgono per il pattugliamento di un efficace supporto aereo. Nella foto un ATR-42 in dotazione alla Guardia di Finanza. Repubblica italiana: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato Agenzia delle Dogane; Repubblica di Cipro: Αστυνομία Κύπρου (Polizia di Cipro), Τμήμα Τελωνείων (Dipartimento delle dogane e accise); Repubblica di Lettonia: Valsts robežsardze (Guardia nazionale di frontiera); Repubblica di Lituania: Servizio della Guardia nazionale di frontiera alle dipendenze del Ministero dell'Interno; Granducato di Lussemburgo: Service de Contrôle à l'Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale (Divisione speciale di polizia all'aeroporto); Repubblica di Ungheria: Határőrség (Guardia di frontiera) e Vám-és Pénzügyőrség (Dogane), queste ultime solo ai valichi di frontiera con Ucraina, Serbia-Montenegro, Croazia; Repubblica di Malta: Polizia dell'immigrazione e Dipartimento delle dogane; Regno dei Paesi Bassi: Koninklijke Marechaussée, Dogana (dazi ed accise), Polizia comunale a Rotterdam (porto); Repubblica d'Austria: Bundespolizei (Polizia Federale); Repubblica di Polonia: Guardia di frontiera; Repubblica del Portogallo: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Repúblicana; Repubblica di Slovenia: slovenska policija (Polizia slovena); Repubblica slovacca: Polizia di frontiera e Dogane; Repubblica di Finlandia: Guardia di frontiera (responsabilità principale), Dogane e Polizia; Regno di Svezia: Polizia (responsabilità principale), assistita da Guardiacoste, Dogane e Consiglio per l'immigrazione. Il controllo delle frontiere marittime spetta alla responsabilità autonoma dei Guardiacoste; Repubblica d'Islanda: Ríkislögreglustjóri (Direzione generale della polizia nazionale), Lögreglustjórar (Capi delle circoscrizioni di polizia); Regno di Norvegia: Polizia (responsabilità principale), con l'assistenza in alcuni casi di Dogane o Forze Armate (più precisamente i Guardiacoste o la guarnigione Varanger-Sud). Regno Unito: UK Border Agency La polizia di frontiera in Italia[modifica] Con una relativamente recente innovazione normativa, la gestione dei servizi di polizia di frontiera in Italia è stata demandata ad una apposita "Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere", istituita ai sensi dell'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge comunemente nota come "Bossi-Fini", dai nomi di due dei proponenti)[2] ed assegnata alla responsabilità di un prefetto. La direzione operativa, ai sensi di un decreto ministeriale del 1989, è distribuita in 9 zone, 18 settori e 35 scali marittimi e/o aerei. Le zone hanno sede in: Torino Milano Bolzano Udine Roma Napoli Palermo Bologna Bari La polizia di frontiera, "al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale", riceve "trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano", ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144 [3]. Il decreto contiene l'interessante definizione del controllo effettuato alla frontiera, che viene qualificato "esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione". Le informazioni fornite comprendono: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato; b) la cittadinanza; c) il nome completo; d) la data e il luogo di nascita; e) il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano; f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo; g) l'ora di partenza e la durata del volo; h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo; i) il primo punto di imbarco. Voci correlate[modifica] Lista di confini terrestri per nazione Lista dei confini terrestri internazionali per lunghezza Note[modifica] ^ La polizia che opera sul proprio territorio è autorizzata a disporre delle forze straniere eventualmente entrate. ^ Legge 189 sul sito della Polizia di Stato ^ Testo del decreto su Rivista giuridica Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_di_frontiera" Categorie: Attività di polizia Confini




Potenziamento della cooperazione transfrontaliera (decisione di Prüm) La presente decisione mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la polizia e le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione europea (UE) per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera in modo più efficace. Le disposizioni riguardano in particolare lo scambio automatizzato di informazioni nel quadro di eventi di rilievo e ai fini della lotta al terrorismo, nonché altre forme di cooperazione di polizia transfrontaliera. ATTO Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. SINTESI Lo scopo di questa decisione è potenziare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea (UE) in materia penale. In particolare, essa intende migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e delle relative indagini. La decisione stabilisce disposizioni in materia di: accesso automatizzato ai profili DNA *, dati dattiloscopici * e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli; trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo; trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici; altre misure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera. Creazione di schedari nazionali e accesso automatizzato ai dati I paesi dell'Unione europea si impegnano a creare schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. I dati indicizzati, che contengono la parte non codificante del DNA * e un numero di riferimento che non consente l'individuazione diretta della persona interessata, devono essere messi a disposizione di altri paesi dell'UE per svolgere consultazioni automatizzate *. Tali consultazioni vengono effettuate attraverso punti di contatto nazionali tramite il raffronto dei profili DNA, ma solo caso per caso e tramite sistema hit/no-hit *. Se nell’ambito di una consultazione si constata una concordanza, il punto di contatto nazionale che sta effettuando la consultazione riceve i dati indicizzati in maniera automatizzata. Se non viene trovato nessun profilo DNA per una determinata persona oggetto di indagini o procedimenti penali, il paese dell'UE a cui viene fatta la richiesta può essere obbligato a creare un profilo DNA per tale persona. I paesi dell'Unione europea devono anche rendere disponibili i dati indicizzati provenienti dai sistemi d'identificazione automatizzati nazionali delle impronte digitali (AFIS). A tal fine, i dati indicizzati consisteranno unicamente in dati dattiloscopici e in un numero di riferimento. Le consultazioni vengono effettuate mediante raffronto dei dati dattiloscopici e, analogamente alle consultazioni sul DNA, solo caso per caso e in base ad un sistema hit/no-hit. La convalida della corrispondenza viene effettuata dal punto di contatto nazionale del paese UE richiedente. La trasmissione di altri dati personali disponibili per la corrispondenza di dati del DNA o dattiloscopici e di altre informazioni concernenti i dati indicizzati è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca nel paese dell'Unione europea richiesto. I punti di contatto nazionali possono avere accesso anche a determinati dati nazionali di immatricolazione dei veicoli tramite consultazione automatizzata in linea. Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo In relazione a eventuali eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, i paesi dell'UE si trasmettono dati non personali tramite i loro punti di contatto nazionali, come richiesto ai fini della prevenzione dei reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. I dati personali possono essere trasmessi solo se si presuppone che le persone interessate costituiscano una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici o se si ritiene che commetteranno reati in occasione di tali eventi. Tuttavia, questi dati possono essere utilizzati solo in relazione all'evento che è stato previsto e devono essere immediatamente cancellati non appena siano stati utilizzati per lo scopo prefisso e comunque entro un anno. Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici Allo scopo di prevenire i reati di terrorismo, ma solo in singoli casi e nella misura richiesta dalle condizioni che portano alla presunzione che i reati verranno commessi, i paesi dell'UE possono trasmettere agli altri paesi dell'UE tramite i punti di contatto nazionali i seguenti dati: cognome e nomi; data e luogo di nascita; una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione che verranno commessi dei reati. Il paese che trasmette questi dati può imporre alcune condizioni vincolanti al paese ricevente per l'utilizzo dei dati. Altre misure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera Al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, i paesi dell'UE possono condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in un determinato territorio di un paese dell'UE. In tali casi, i funzionari o altri agenti designati del paese di origine possono partecipare alle operazioni del paese ospitante. Gli Stati membri possono conferire poteri esecutivi ai funzionari del paese di origine o consentire loro di esercitare i loro poteri esecutivi, ma solo sotto la guida e in presenza dei funzionari del paese di destinazione. L’autorità competente del paese di destinazione ha il compito di impartire istruzioni ai funzionari del paese di origine ed è responsabile del loro operato. Durante assembramenti ed analoghi eventi di rilievo, nonché disastri e incidenti gravi, i paesi dell'UE devono fornirsi assistenza reciproca. L'assistenza dovrebbe comprendere scambi di informazioni, il coordinamento delle misure di polizia e contributi di risorse materiali e fisiche. Un paese dell'UE deve fornire assistenza e protezione agli ufficiali del paese di turno, equivalente a quella prevista per i propri agenti. Disposizioni in materia di protezione dei dati I paesi dell'UE devono garantire che i dati personali trattati in base a questa decisione siano protetti dai rispettivi ordinamenti nazionali. Solo le autorità competenti pertinenti possono trattare dati personali. Essi devono assicurare l'esattezza e l'attualità dei dati. Devono essere prese misure per rettificare o cancellare i dati inesatti o i dati che sono stati trasmessi e che non avrebbero dovuto essere trasmessi. I dati personali devono essere eliminati se non più necessari per lo scopo per cui sono stati messi a disposizione o se il tempo di archiviazione, quale previsto dalla legislazione nazionale, è scaduto. Le autorità competenti devono adottare misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali contro la distruzione, la perdita, l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la divulgazione non autorizzata. Al fine di verificare la liceità del trattamento non automatizzato di dati personali, questo trattamento deve essere registrato cronologicamente. Parimenti, il trattamento automatizzato dei dati personali deve essere registrato. Le autorità indipendenti di protezione dei dati nei paesi dell'UE sono responsabili del controllo del trattamento dei dati personali. Ogni individuo ha il diritto di informazione sui dati che sono stati trattati in relazione alla sua persona, comprese le informazioni sulla provenienza dei dati, i destinatari dei dati e la finalità e la base giuridica per il trattamento dei dati. L'individuo può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati inesatti o trattati illecitamente. Se i diritti della persona in materia di protezione dei dati sono stati violati, tale persona ha facoltà di presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendente e richiedere il risarcimento dei danni o altre forme di riparazione giuridica. Contesto Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni di polizia tra i paesi dell'UE, concetto che è stato ulteriormente confermato nel programma dell'Aia del novembre 2004. Il trattato di Prüm del 27 maggio 2005 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare per la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, stabilisce le modalità per scambi più efficienti di informazioni nel quadro di indagini penali. La presente decisione è volta a recepire le disposizioni di tale trattato nel quadro giuridico dell'UE. Termini chiave dell'atto Dati dattiloscopici: immagini di impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini che vengono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata. Parte non codificante del DNA: regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica. Profilo DNA: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato. Consultazione automatizzata: una procedura di accesso on-line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti i paesi dell'UE. Sistema hit/no-hit: secondo tale sistema le parti si concedono tra loro l'accesso limitato ai dati indicizzati nei loro schedari nazionali di profili DNA e impronte digitali e il diritto di utilizzare questi dati per effettuare controlli automatizzati di impronte digitali e profili DNA. Le informazioni personali relative ai dati indicizzati non sono disponibili alla parte richiedente. RIFERIMENTI Atto Entrata in vigore Termine ultimo di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale Decisione 2008/615/GAI 26.8.2008 26.8.2009(26.8.2011 per le disposizioni del Capo 2) GU L 210 del 6.8.2008 ATTI COLLEGATI Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera [Gazzetta ufficiale L 210 del 6.8.2008]. La decisione stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche indispensabili per l'attuazione della decisione 2008/615/GAI. Si pone l'attenzione soprattutto sulla possibilità di scambi automatizzati dei dati sui profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli, nonché su altre forme di cooperazione. Le disposizioni tecniche sono riportate in allegato alla decisione. Decisione del Consiglio 2010/482/UE, del 26 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato [Gazzetta ufficiale L 238 del 9.9.2010]. Ultima modifica: 24.11.2010 Vedi anche Sito web della direzione generale Affari interni della Commissione europea dedicato alla decisione di Prüm (EN)
estratto da: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/jl0005_it.htm

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